Giurisdizione italiana nell’agenzia commerciale: il criterio dell’attività svolta nel territorio nazionale (Cass. Sez. Unite, n. 25588/2026)
La giurisdizione del giudice italiano in materia di contratti di agenzia è fondata sul criterio dell’attività svolta dall’agente nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla nazionalità della preponente. Il giudice italiano è competente anche quando l’agente ha la propria sede in Italia e l’attività è stata esercitata in territorio nazionale, senza che tale affermazione debba essere contestata in modo specifico in sede di appello. La competenza non è esclusa dalla residenza o dalla sede della preponente in un altro Stato dell’Unione europea, né dalla natura transfrontaliera del rapporto, purché l’agente abbia svolto la propria attività professionale in Italia.
