Corte di Cassazione, Sez. I Civ., sentenza n.17902/2004
1. Con ricorso notificato nel mese di aprile 1992, diretto al presidente del tribunale di Roma, il signor (…) chiese la separazione giudiziale dalla moglie, signora (…), adducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
In esito all'udienza di comparizione dei coniugi, durante la quale la (…) aveva dichiarato la propria personale contrarietà alla separazione, il presidente, autorizzati i coniugi a vivere separati, dispose, a carico del (…), il pagamento dell'assegno mensile di Lire 1.000.000, quale contributo per il mantenimento del figlio, e nominò il giudice istruttore davanti al quale le parti, all'udienza fissata (17/6/1992), chiesero congiuntamente di addivenire alla separazione consensuale, poi omologata dal tribunale con decreto in data 2/7/1992, alle stesse condizioni stabilite in sede di udienza presidenziale.
2. In data 12/5/1994, la signora (…) chiese al tribunale la modifica delle condizioni di detta separazione consensuale omologata, mediante attribuzione dell'onere per il mantenimento del figlio ormai maggiorenne a carico esclusivo del padre.
3. Con citazione notificata il 21/2/1997, la medesima (…) convenne in giudizio davanti al tribunale di Roma il marito (…) per l'annullamento, previa dichiarazione d'invalidità ed inefficacia, ai sensi degli articoli 1427 e ss., C.C. [1], della separazione consensuale omologata, assumendo che il suo consenso all'accordo era viziato, essendo stato determinato da dolo e violenza morale posti in essere dal coniuge.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepì preliminarmente l'inammissibilità della domanda:
– per inapplicabilità della normativa concernente i vizi del consenso e l'annullabilità dei contratti alla fattispecie complessa della separazione consensuale omologata;
– per carenza d'interesse dell'attrice, con particolare riferimento al fatto che l'eventuale annullamento della separazione consensuale omologata, stante la mai contestata intollerabilità della convivenza, avrebbe potuto produrre solo il mutamento, peraltro non richiesto, del titolo della separazione.
Chiese, comunque, il rigetto della domanda, per insussistenza, in punto di fatto, dei pretesi vizi del consenso e, in ogni caso, per intervenuta convalida del negozio pretesamente annullabile, a seguito di comportamento concludente della (…), consistente nell'avere esperito azione di modifica delle condizioni della separazione consensuale.
4. Con sentenza pubblicata il 28/1/2000, il tribunale di Roma rigettò la domanda, avendo giudicato che (…), nel chiedere la modifica delle condizioni della separazione consensuale, aveva convalidato tale negozio, teoricamente annullabile per vizi del consenso.
5. La corte d'appello di Roma, con sentenza depositata il 13/7/2001, rigettò poi l'appello proposto da (…) avverso la suddetta pronunzia, condannandola altresì al pagamento delle spese del grado, avendo però ritenuto – d'accordo col (…), appellante incidentale, e in difformità dall'opinione del tribunale – non soggetta ad annullamento per vizi del consenso la separazione consensuale omologata, fattispecie complessa in cui l'accordo fra i coniugi, di natura privatistica, acquista efficacia grazie al provvedimento giudiziale di omologa, conseguente ad un procedimento caratterizzato dall'attiva partecipazione del presidente del tribunale al perfezionamento dell'atto, nei confronti del quale, perciò, non sarebbe proponibile l'azione di annullamento per pretesi vizi che affettino la volontà delle parti.
6. Per la cassazione di tale sentenza (…) propone ricorso, notificato il 7/11 e depositato il 20/11/2001, affidato a tre motivi, illustrati anche con memoria.
(…) resiste mediante controricorso, notificato il 17/12/2001, depositato il 5/1/2002 e pure illustrato con memoria.
Motivi della decisione
7. Con tre mezzi (…) censura la sentenza impugnata, ai sensi dell'articolo 360; 1° co., nn. 3 e 5, C.P.C., rispettivamente per:
7.1. violazione e falsa applicazione degli articoli 158, 1425 e ss., C.C.; 711, 737 e ss., C.P.C., illogicità ed intrinseca contraddittorietà della motivazione che sorregge la conclusione, cui è pervenuta la corte d'appello, secondo la quale "la disciplina, dettata dagli artt. 1425 e ss., 1441 e ss. cod. civ… (è), in subiecta materia, inapplicabile" (ricorso, punto (bc), pag. 11);
7.2. violazione e falsa applicazione degli articoli 1425 e SS., C.C., ed omessa trattazione di un punto decisivo della controversia, per non avere tenuto in considerazione due circostanze esposte nell'atto introduttivo del giudizio, e cioè che essa (…) era ancora irretita dai raggiri e soggetta a costrizione psicologica da parte del marito, allorché comparve davanti al giudice della separazione consensuale; e che questi si limitò ad esperire un sommario tentativo di conciliazione, senza trattare alcuna questione utile a rivelare un eventuale vizio della volontà; sicché, anche alla luce di tali argomenti di fatto, la conclusione del giudice a quo – essere la persistenza, sia pure inavvertita, di vizi della volontà incompatibile con l'intervento del giudice, munito di poteri d'indagine – risulterebbe illegittima, ed inidonea ad escludere l'annullabilità della separazione consensuale per tali vizi;
7.3. violazione e falsa applicazione degli articoli 115, 116, 228 e ss., 244 e ss., C.P.C., per mancata ammissione, senza motivazione, dei capitoli di prova per interrogatorio formale del convenuto e prove testimoniali, tendenti a dimostrare la sussistenza del dolo e della violenza psicologica nel comportamento tenuto dal marito nei confronti di essa ricorrente, dopo la notifica del ricorso per separazione giudiziale.
7.4. In sintesi, la ricorrente lamenta, coi primi due motivi di ricorso (da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione), l'illegittimità – per asserita inapplicabilità della disciplina contrattualistica sui vizi del consenso – e l'intrinseca contraddizione logica della decisione che, pur ammettendo in linea teorica la possibilità di un vizio della volontà inficiante la formazione dell'accordo, perviene ad escluderne l'annullabilità grazie al solo intervento formale dell'organo giudiziario.
7.4.1. Corollario, ulteriormente contraddittorio ed illogico di questa impostazione, sarebbe il fatto che il diniego dell'omologa, dovuto alla riscontrata presenza di vizi del consenso, sarebbe impugnabile mediante l'apposito rito camerale (articoli 737 e ss., C.P.C.); laddove l'omologa concessa nonostante la sussistenza, in ipotesi, degli stessi vizi – esclusa l'esperibilità dell'azione ordinaria di annullamento disciplinata dagli articoli 1441 e ss., C.C. – risulterebbe inattaccabile, malgrado l'indubbia rilevanza di essi sul piano sostanziale. La libera manifestazione di volontà negoziale, pur garantita sul piano sostanziale, resterebbe priva, in tal caso, di tutela processuale, sicché il provvedimento di omologa, pur mancante di carattere decisorio ed insuscettibile di giudicato, coprirebbe tuttavia i difetti del consenso.
8. La corte territoriale, andando in contrario avviso rispetto alla pronunzia del tribunale, pone a fondamento dell'impugnata decisione i seguenti principi, ritenuti conformi all'orientamento dominante, "pur nel contrasto dottrinale e giurisprudenziale sulla natura giuridica della separazione consensuale":
8.1. il procedimento per la separazione consensuale omologata (s.c.o.), "nel quale concorrono elementi di diritto privato e pubblico", costituisce una fattispecie complessa, per cui il regolamento basato sull'accordo (di natura privatistica) tra i coniugi acquista efficacia giuridica solo attraverso il provvedimento di omologazione (di natura pubblicistica);
8.2. tale provvedimento attesta l'avvenuto svolgimento di "una funzione essenziale di controllo, che non è limitata solo al merito dell'accordo, nei limiti del secondo comma dell'art. 158 C.C., ma (SI ESTENDE) anche alla legittimità, in essa dovendosi includere non solo la verifica della ritualità del procedimento e del rispetto delle norme dell'ordinamento, ma anche l'accertamento della libertà e regolarità del consenso"; infatti, la funzione assegnata al presidente del tribunale nella procedura di s.c.o. non è di natura meramente notarile, ma si concreta in una partecipazione attiva al perfezionamento dell'atto, svolta mediante l'indagine diretta sull'effettiva volontà delle parti di porre termine alla convivenza coniugale, sulle ragioni di tale decisione, sull'eventuale possibilità di riconciliarsi e, infine, mediante verbalizzazione degli elementi essenziali in cui si traduce il consenso dei coniugi;
8.3. la natura ed il contenuto di tale funzione porta ad escludere "la possibilità che… possa sfuggire il vizio nella formazione della volontà atto a giustificare una pronuncia di annullamento", sicché risulta inesperibile la relativa azione. La ritenuta inammissibilità dell'azione di annullamento della s.c.o. per vizi della volontà dipenderebbe dunque in buona sostanza, secondo la corte di merito, dal carattere e dall'incisività dell'intervento del presidente del tribunale, esercente una funzione non meramente notarile.
9. Tale conclusione non può essere condivisa, per le ragioni che saranno di seguito esposte; in virtù delle quali sono da accogliere, per quanto di ragione, i primi due motivi di ricorso (punti 7.1, 7.2).
9.1. La complessa natura giuridica della s.c.o. – risultante dalla coesistenza di un accordo fra i coniugi, essenzialmente diretto a porre termine alla convivenza ed eventualmente a regolare altri aspetti, anche patrimoniali, della vita coniugale e familiare (momento privatistico), e di una procedura di volontaria giurisdizione (momento pubblicistico) che si conclude con la pronunzia del decreto di omologazione – ha dato luogo, in dottrina, a diverse concezioni che, privilegiando diversamente l'uno o l'altro momento, hanno portato ad escludere ovvero ad ammettere (limitatamente all'aspetto che qui interessa) l'esperibilità dell'azione di annullamento della s.c.o. per vizi del consenso, ai sensi degli articoli 1427 e ss., C.C.
9.1.1. Le concezioni orientate a dare maggior rilievo al momento pubblicistico, assegnando al provvedimento giudiziario il rango di fatto costitutivo della s.c.o., riducono il consenso (alla separazione) dei coniugi a mero presupposto volontario di essa, privo di contenuto negoziale autonomamente efficace ed avente l'unico scopo di permettere l'avvio dell'apposita procedura; tale presupposto, costituito dalla comune determinazione dei coniugi di separarsi, è perciò impassibile di annullamento per vizi del consenso.
9.1.2. La corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata, mostra però di adeguarsi ad un'altra concezione, secondo la quale la s.c.o. sarebbe catalogabile fra le fattispecie complesse, in cui "il contenuto del regolamento concordato tra i coniugi, se trova la sua fonte nel relativo accordo, acquista efficacia giuridica con il provvedimento di omologazione, cui compete una funzione essenziale di controllo, che non è limitata solo al merito dell'accordo, nei limiti del secondo comma dell'articolo 158 c.c., ma anche alla legittimità, in essa dovendosi includere non solo la verifica della ritualità del procedimento e del rispetto delle norme dell'ordinamento, ma anche l'accertamento della libertà e regolarità del consenso".
Seguendo questa teoria, per cui momento privatistico e momento pubblicistico sono equiordinati allo scopo di realizzare il particolare intento dei coniugi di separarsi consensualmente (anche in assenza delle cause di separazione contemplate dall'articolo 151 C.C.), il vizio del consenso, relativamente all'accordo fra coniugi, è ipotizzabile; ma l'intervento del presidente del tribunale, nell'atto di svolgere una funzione pregnante di controllo, previene o sana, qualsiasi condizione patologica della volontà negoziale.
9.1.3. Secondo la posizione "privatistica", la s.c.o. è essenzialmente costituita dalla volontà concorde dei coniugi di separarsi (e di definire altri eventuali aspetti della vita coniugale e familiare), mentre la successiva omologazione assume una valenza di semplice condizione (sospensiva) di efficacia delle pattuizioni contenute in tale accordo (salvo per quanto riguarda i patti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei figli minorenni, sui quali il giudice è dotato di un potere d'intervento più penetrante: articolo 158, 2° co., C.C.).
Nell'ambito di questa concezione, gli aspetti privatistici della s.c.o. – riguardata nella sua natura di negozio familiare – ottengono la massima considerazione, sicché la validità del consenso come effetto del libero incontro delle volontà delle parti, è presidiata dall'esperibilità dell'azione di annullamento per vizi, non limitata alla materia contrattuale (articolo 1321 C.C.), ma estensibile ai negozi relativi a rapporti giuridici non patrimoniali, genus cui appartengono quelli di diritto familiare.
9.2. Quest'ultimo orientamento (par. 9.1.3) è condiviso dal collegio, in conformità alla giurisprudenza di questa suprema corte che, nel corso di un lungo periodo di tempo, ha posto in luce i seguenti aspetti, coerenti con la soluzione qui accolta:
9.2.1. la procedura ed il decreto di omologazione come condizioni di efficacia del sottostante accordo fra coniugi (Cass. nn. 9287/1997, 14/1984): orientamento essenzialmente fondato sul "chiaro tenore letterale del primo comma dell'art. 158 c.c. e del quarto comma dell'art. 711 c.p.c., che espressamente riferiscono al momento della efficacia il decreto di omologazione della separazione fondata sul solo consenso dei coniugi" (Cass. n. 17607/2003, dalla motivazione; i corsivi sono nel testo), nell'ambito di una emersione (della negozialità nel sistema delle relazioni matrimoniali, tracciata dalla legge di riforma del diritto di famiglia (ibid.), con esclusione di ogni potere d'indagine del giudice sui motivi della separazione e con limitato conferimento di tali poteri solo in relazione all'affidamento ed al mantenimento dei figli (articolo 155, 2° co., c.c.):
9.2.2. la considerazione che l'intervento del presidente del tribunale nella s.c.o. non riveste "tale pregnanza da escludere di per sé… un vizio della volontà delle parti, certamente possibil(e) pur in assenza di segni apparenti della (SUA) esistenza …così che il ritenere che il suo intervento fornisca la certezza assoluta ed incontestabile circa la validità e genuinità della volontà manifestata significa attribuire a detto giudice un ruolo di garante non corrispondente alla natura ed ai limiti dell'attività a lui demandata" (Cass. ult. cit., dalla motivazione);
9.2.3. la ricostruzione dell'accordo di separazione e delle pattuizioni da esso dipendenti – sottoposte ad omologazione oppure anche no; precedenti, contestuali o successive all'omologazione – come negozi di diritto familiare, riconosciuti validi in quanto espressione dell'autonomia negoziale delle parti, nel limite stabilito dall'articolo 1322, 2° co., C.C. (cass. nn. 5829/1998, 657/1994, 2270/1993);
9.2.4. l'estensibilità della normativa sull'annullamento dei contratti per vizi del consenso (articoli 1427 e ss., C.C.) ai negozi di diritto familiare, in quanto parte della disciplina generale del negozio giuridico o espressiva di principi generali dell'ordinamento (Cass. nn. 17607/2003, cit., dalla motivazione; 4694/1992, 4461/1983, in tema di adozione, quest'ultima amettendo l'estensione dell'articolo 428 c.c., in tema d'incapacità naturale, ai negozi senza contenuto patrimoniale; ma, contra, Cass. n. 8575/1991).
10. L'opzione favorevole alla tesi privatistica (par. 9.1.3, 9.2) implica l'accoglimento, per quanto di ragione, dei primi due motivi di ricorso (assorbito il terzo), risultando illegittima per violazione di norme di diritto, ma non intimamente contraddittoria ed illogica, l'ipotesi recepita dalla corte di merito (par. 9.1.2).
La sentenza impugnata deve quindi essere cassata, perché in contrasto col principio legale per cui:
10.1. è ammissibile l'azione di annullamento disciplinata dagli articoli 1427 e ss., C.C., anche in relazione a vizi inficianti il consenso dei coniugi nella separazione consensuale omologata.
10.2. La causa deve essere rinviata ad altra sezione della corte d'appello di Roma, che giudicherà uniformandosi al principio di diritto enunciato al par. 10.1 e vorrà provvedere anche in ordine al regolamento delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, per quanto di ragione, assorbito il terzo. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte d'appello di Roma.
Depositata in Cancelleria il 4 settembre 2004.