Le molestie insistentemente realizzate con il mezzo del telefono costituiscono una condotta lesiva del bene giuridico della tranquillità individuale, anche quando le medesime telefonate sono mute.
Cass. Pen. Sentenza 30 maggio 2007, n. 21273
Motivi della decisione
La sentenza in epigrafe, salva la riduzione della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno alla persona offesa, costituitasi parte civile, ha confermato quella di primo grado, con cui O. C. era stata condannata alla pena di € 2.550 di multa per i reati di molestie telefoniche e di ingiuria in danno di C. R., commessi da epoca imprecisata del 2001 sino al 9.11.2002.
La Corte territoriale riteneva la prova di responsabilità dell’imputata integrata dalla deposizione dell’offesa nonché dai dati ricavati dai tabulati telefonici, attestanti la provenienza di numerose telefonate, concentrate in un solo mese, da utenze telefoniche intestate alla prevenuta e di una di esse dall’utenza dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Calabria, dove la O. lavorava.
Ricorre il difensore, deducendo:
‑ violazione della legge penale sostanziale e processuale quanto all’asserita “congetturalità” dell’affermazione per cui la commissione del reato di ingiuria non sarebbe stata ancorata al 18.7.2002 (data dell’unica telefonata proveniente dall’ufficio della prevenuta), giorno in cui l’imputata, come da certificato medico prodotto, era rimasta assente dal lavoro per malattia, tanto da essere stata assolta dalla concorrente accusa di peculato per l’uso indebito del telefono dell’ufficio, mentre nessun accertamento che dimostrasse il contrario era stato disposto dal giudice;
‑ sommarietà delle indagini, essendo l’esame dei tabulati stato ridotto ad un solo mese, a fronte di contestazione estesa ad un intero anno;
‑ incertezza circa la riferibilità all’O. dell’utenza privata da cui erano partite le telefonate risultanti dai tabulati, essendo lo stesso numero riportato come numero di fax su un biglietto di visita di tale L. T., di cui era stata richiesta ma non ammessa l’escussione, unitamente a quella del m.llo S., il quale avrebbe dovuto spiegare le ragioni della riferita appartenenza alla prevenuta dell’utenza privata da cui erano partite le telefonate;
‑ assenza di causale per la commissione dei reati contestati;
‑ eccessività della somma di € 12.000 liquidata a titolo di risarcimento del danno.
Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono:
‑ il capo di imputazione relativo all’ingiuria non reca alcuna specificazione circa la data del commesso reato ne dalla sentenza impugnata si evince che la telefonata ingiuriosa sia proprio quella effettuata il 18.7.2002 dal telefono dell’ufficio della Regione, essendosi la corte territoriale limitata, riportando l’assunto della persona offesa, a riferire che “una delle telefonate moleste proveniva da un ufficio della Regione”, senza alcuna ulteriore specificazione;
‑ correttamente i giudici di merito hanno escluso che la produzione postuma in giudizio di un certificato medico rilasciato il 17.7.2002, genericamente prescrivente due giorni di riposo e cure senza alcuna indicazione della patologia riscontrata, sia di per se dimostrativa dell’effettiva assenza dall’ufficio dell’O. nella giornata del 18 e, soprattutto, alle ore 13,06 in cui fu effettuata la telefonata, deponendo, comunque, a carico di costei la circostanza che la comunicazione in parola si inseriva in un contesto di telefonate certamente da lei provenienti, con l’ulteriore riscontro che il numero da cui la chiamata era partita corrispondeva proprio ad un’utenza dell’ufficio presso cui l’O. lavorava;
– la sentenza precisa che la C. ha spiegato la ragione dell’indicazione come numero di fax, sul biglietto di visita della L., del suo stesso numero di utenza telefonica (lo stesso numero può notoriamente fungere da recapito telefonico e di fax), specificando che la L. era una sua collaboratrice, per cui costei B. poteva avere la disponibilità del medesimo numero (del tutto illogico è, del resto, supporre che le, molestie e l’ingiuria fossero indirizzate alla L., se proprio da costei l’O. ottenne il biglietto prodotto come pretesa prova a discarico in giudizio, secondo quanto precisato a f. 8 dell’atto di ricorso);
– la dimostrazione che proprio la C., e non la L., fosse la destinataria delle molestie telefoniche in questione è, del resto, ulteriormente fornita dalla circostanza che, come precisato in sentenza, l’odierna parte offesa riferì di essere stata, in talune occasioni, seguita in strada dall’imputata, da lei conosciuta come dipendente della Regione Calabria, aggiungendo che la donna aveva anche suonato il campanello della sua abitazione;
– il numero di telefono cui le chiamate erano indirizzate è risultato intestato alla C., che ha riferito di aver personalmente ricevuto le telefonate incriminate, e del tutto ragionevolmente i giudici di merito hanno ritenuto la circostanza provata in base all’attestazione del m.llo S., apparendo assolutamente pleonastico un suo rinnovato esame per chiedergli le ragioni della sua affermazione, ovviamente desunta da dati ufficiali non confutabili;
– la prova logica giustifica l’estensione all’intero periodo per cui si protrassero le molestie della valenza dimostrativa dell’esame dei tabulati effettuata “a campione”, data l’evidente connessione ed omologia delle condotte;
– il mancato accertamento della causale, verosimilmente nota alle protagoniste dei fatti, non incide sull’obbiettività e sull’imputabilità soggettiva delle condotte, di per se sufficienti a fondare la pronuncia di condanna;
la somma liquidata a titolo di risarcimento del danno appare congruamente quantificata e giustificata in relazione alla lunga protrazione delle condotte lesive ed alla rilevanza ed intensità del pregiudizio che notoriamente le molestie insistentemente realizzate con il mezzo del telefono (tra l’altro ricorrendo ad oggettivamente allarmanti chiamate mute) recano al bene giuridico della tranquillità individuale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.