Nullità del verbale per mancanza di motivazione

di | 20 Ottobre 2003

La assenza di motivazione in un verbale di accertamento di infrazione stradale rende nullo il provvedimento amministrativo e, di conseguenza, impone l’annullamento dell’accertamento.

Giudice di Pace di Monza, Sez. II Civile, Sentenza n. 1916/03 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 17 marzo 2003 la signora L M proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento in epigrafe.

Motivava la propria opposizione sostenendo la illegittimità dell’accertamento essendosi i fatti svolti in modo del tutto difforme rispetto alla dinamica ipotizzata dagli accertatori.

Acquisita la documentazione relativa al verbale di accertamento e sentite le parti, il Giudice emetteva la sentenza e dava lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal verbale di constatazione redatto dai Vigili Urbani si evidenzia come gli stessi non fossero presenti al momento della pretesa violazione da parte della ricorrente.

Dal verbale notificato al preteso contravventore non si rileva nessun elemento di fatto dal quale potesse desumersi la circostanza che il ricorrente avesse tenuta una velocità non consona alle condizioni della strada, anche se , ovviamente, nei limiti prescritti dal codice della strada.

La esposizione contenuta nel verbale rimane, per come esposta, una presunzione che risulta priva di ogni riferimento in fatto che possa consentire al giudicante il controllo del ragionamento logico-giuridico seguito dall’agente per presumere la condotta del contravventore al momento del fatto.

Né può essere considerato elemento integrante il contenuto delle controdeduzioni fatte pervenire a questo Giudice dai Vigili. In dette deduzioni si fa riferimento a delle valutazioni fatte sulla base delle dichiarazioni della signora M e del Teste Z che, sentito da questo giudice, non ha fornito elemento alcuno che potesse confortare la presunzione dei verbalizzanti.

Spetta solo all’Autorità Giudiziaria vagliare le deposizioni degli eventuali testimoni e trarre le relative conclusioni che debbono, peraltro, essere adeguatamente motivate.

I Verbalizzanti debbono limitarsi a riferire i fatti cui hanno assistito e le circostanze che hanno direttamente accertato e riportare le deposizioni o le dichiarazioni di persone presenti o comunque ascoltate. Non hanno il potere di sostituirsi al Giudice e di emettere, in sua vece, delle affermazioni di accertamento di responsabilità a carico di una o più parti.

Gli organi Amministrativi possono infliggere sanzioni per fatti direttamente accertati e non per “de relato”.

In ogni caso nel verbale non vi è nemmeno l’indicazione che la sanzione è stata inflitta a seguito di una ricostruzione dei fatti avvenuta a posteriori e non è stato offerto al contravventore di esaminare il rapporto ed esercitare il proprio diritto di difesa.

Per come notificato al presunto contravventore, l’atto amministrativo è privo di motivazione e si risolve in una mera affermazione non corroborata dalla conoscenza diretta dei fatti da parte dei verbalizzanti ma da una mera presunzione priva di motivazione.

La legge in materia di procedimento amministrativo (L. 241/1990) enuncia in via generale l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti amministrativi, siano o meno discrezionali, fatta salva l’eccezione prevista per i provvedimenti aventi contenuto generale che seguono la loro disciplina.

Ogni provvedimento formalmente inteso come atto produttivo di effetti deve contenere nel suo testo l’esplicitazione dei motivi essenziali della decisione assunta in concreto, indicando quindi i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell’Amministrazione.

La motivazione costituisce requisito di validità dell’atto amministrativo. Con la motivazione l’Amministrazione rende palese il ragionamento in base al quale è stato adottato un provvedimento, dando a quest’ultimo un determinato contenuto e consentendo al giudice di sindacare sull’iter logico seguito dall’autorità.

La motivazione fa parte integrante del provvedimento. Essa pertanto non può essere integrata, sostituita o rettificata con argomenti che successivamente, anche nel corso del giudizio di impugnazione, può addurre la difesa dell’amministrazione a sostegno (v. VIRGA – Il processo amministrativo- ).

La legge sopra indicata ha imposto un obbligo generalizzato di motivazione, salve pochissime eccezioni (atti generali e atti normativi).

L’assenza della motivazione, rientra nelle figure sintomatiche dell’eccesso di potere, queste sono riconducibili alla violazione del principio di ragionevolezza dell’agire amministrativo che sua volta manifestazione di esercizio non corretto del potere (a prescindere dal risultato dello stesso che rientra in valutazioni di merito).

Nella fattispecie dunque, la sostanziale assenza di motivazione rende nullo il provvedimento amministrativo e, di conseguenza, impone l’annullamento dell’accertamento in epigrafe.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Monza accoglie l’opposizione proposta da L M e per l’effetto annulla il provvedimento applicativo di sanzione emesso da Polizia Municipale – Comune di A in data 17/01/03 n. 12398.

Nulla per le spese

Così deciso in Monza, il 20.10.2003

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