Natura contrattualistica della responsabilità degli enti ospedalieri

di | 2 Febbraio 2005
La responsabilità dell’ente ospedaliero ha natura contrattuale e può conseguire, a norma dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell’ente debitore. E può anche conseguire, a norma dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.
Cassazione Sez. III Civ., sentenza n.2042 del 02.02.2005

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi C.S. e S.S., in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore S., convenivano in giudizio la USL n. 22 di Vittoria. Esponevano che, dopo regolare gravidanza, la S. aveva partorito presso il reparto ostetrico ginecologico dell’ospedale civile di Vittoria il figlio S. ed era stata dimessa senza diagnosi e prescrizioni particolari. Il bambino, sin dai primi mesi di vita, aveva presentato chiari segni di ritardo nello sviluppo psicomotorio e, infine, gli era stata diagnosticata un’affezione da fenilchetonuria classica che poteva essere fronteggiata unicamente con l’uso di prodotti dietetici a basso tenore di aminoacidi. La totale invalidità del minore era stata confermata dalla commissione sanitaria provinciale che aveva riconosciuto a S.S. il diritto all’assegno di accompagnamento. Ciò premesso, gli attori, ritenuta la responsabilità dell’ente in ordine alla mancata esecuzione di indagini specifiche, chiedevano il risarcimento dei patrimoniali e non patrimoniali subiti. La Usl, costituitasi in giudizio, contestava il fondamento della domanda.

Il tribunale di Ragusa riteneva la convenuta responsabile e la condannava al risarcimento dei danni che determinava in lire 1.580.118.000 per S.S. e in lire 15.000.000 per i genitori in proprio.

L’Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa proponeva appello. La Corte d’appello di Catania rigettava l’appello e rivalutava le somme rispettivamente in lire 1.690.726.000 e in lire 16.050.000.

Avverso questa sentenza la Azienda unità sanitaria locale n. 7 di Ragusa propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi ai quali resistono con controricorso C.S. e S.S., in proprio ed il primo anche nella qualità di tutore provvisorio del figlio convivente S. Le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L’Azienda ricorrente con il primo motivo lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 163, comma 3, n. 3, e 167 c.p.c. e insufficiente, errata e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.”, deducendo che erroneamente la Corte d’appello aveva rigettato il motivo d’appello riguardante il vizio di ultrapetizione in ordine alla causa petendi. Oggetto della domanda era la responsabilità dell’Azienda per omessa applicazione di precise disposizioni di legge e non per negligenza, imprudenza o imperizia dei sanitari, mai allegata dagli attori che, anzi, non avevano mosso alcuna contestazione ai sanitari, riconoscendo la regolarità dell’operato degli stessi. La domanda sulla quale i giudici di merito dovevano pronunziare era quella riguardante “la grave negligenza imputabile all’ente ospedaliero per omissione delle “misure di prevenzione disposte con legge regionale 68/1981 ed aventi carattere di screening di massa””. L’errore dei giudici di merito consisteva in ciò che, pur avendo escluso l’obbligatorietà di effettuare gli esami in questione, avevano oltrepassato i confini posti dalla causa petendi, pronunziando circa la responsabilità dei dipendenti ospedalieri.

1.1. Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha rigettato il motivo d’impugnazione concernente la violazione dell’art. 112 c.p.c. deducendo che non poteva distinguersi tra colpa dell’ente ospedaliero e colpa dei sanitari dipendenti, poiché l’ente deve rispondere della condotta colposa di questi ultimi. Ha ulteriormente precisato che, indipendentemente dal riferimento fatto dai ricorrenti alla legge regionale 68/1981 (che non faceva specifico riferimento alla fenilchetonuria), “la causa pretendi dedotta (era) pur sempre la colpa professionale e la negligenza dei sanitari, consistenti nell’omissione degli esami diagnostici che, se effettuati, avrebbero evitato il danno”: elementi questi sui quali per l’appunto il tribunale aveva fondato la decisione.

La Corte territoriale ha dunque interpretato la domanda e ha ritenuto che la causa petendi non fosse limitata all’omissione delle misure di prevenzione di cui alla legge regionale 68/1981, bensì alla colpa professionale e la negligenza dei sanitari, consistenti nell’omissione degli esami diagnostici, delle quali doveva rispondere l’ente.

Ciò premesso, nell’ambito dell’orientamento che vuole sottratto al sindacato di legittimità l’indagine interpretativa sul contenuto della domanda, questa Corte ha più volte enunciato il principio secondo cui “in sede di legittimità occorre tenere distinta l’ipotesi in cui si lamenti l’omesso esame di una domanda, o la pronuncia su domanda non proposta, dal caso in cui si censuri l’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda stessa: solo nel primo caso si verte propriamente in tema di violazione dell’art. 112 c.p.c. per mancanza della necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari onde acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale. Nel caso in cui venga invece in contestazione l’interpretazione del contenuto o dell’ampiezza della domanda, tali attività integrano un tipico accertamento in fatto, insindacabile in Cassazione salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto” (Cassazione 12259/2002; Cassazione 6066/2001; Cassazione 3016/2001; Cassazione 9314/1997; Cassazione 2113/1995).

Nel caso di specie, venendo in discussione, come si è detto, l’interpretazione della domanda compiuta dalla Corte d’appello, si è al di fuori dell’ambito dell’art. 112 c.p.c.. In altri termini, non si è in presenza di una violazione della norma processuale e di un vizio di attività del giudice di merito, il quale ha interpretato la domanda ed ha adeguato a questa interpretazione la sua pronunzia relativa all’art. 112 c.p.c.

Il vizio, semmai, sarebbe un vizio attinente al giudizio, come tale sottratto in sé al sindacato di legittimità e censurabile unicamente per difetto di motivazione. E, sotto questo profilo, si osserva che non si rileva alcun vizio di motivazione nella sentenza impugnata, che ha proceduto, con un argomentare logico ed esente da vizi, all’interpretazione della domanda introduttiva della causa.

Neppure censurabile è la conseguente affermazione di responsabilità dell’ente ospedaliero.

Questa Corte, infatti, ha costantemente inquadrato la responsabilità dell’ente ospedaliero nella responsabilità contrattuale, sul rilievo che l’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto (Cassazione 6141/1978; Cassazione 1716/1979; Cassazione 2144/1998; Cassazione 6707/1988; Cassazione 5939/1993; Cassazione 4152/1995; Cassazione 7336/1998; Cassazione 12233/1998; Cassazione 589/1999, in motivazione; Cassazione 9198/1999; Cassazione 3492/2002; Cassazione 11001/2003; Cassazione 11316/2003, in motivazione).

La responsabilità dell’ente ospedaliero ha dunque natura contrattuale e può conseguire, a norma dell’art. 1218 c.c., all’inadempimento di quelle obbligazioni che sono direttamente a carico dell’ente debitore. E può anche conseguire, a norma dell’art. 1228 c.c., all’inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, che assume la veste di ausiliario necessario del debitore.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 2236 c.c. nonché l’insufficiente, errata ed illogica e contraddittoria motivazione, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.”. I giudici di merito, dopo aver correttamente accertato la rarità della patologia in causa, l’asintomatologia della stessa, il carattere preventivo sistematico e di massa della prestazione medica richiesta, l’assenza di un obbligo di legge circa l’effettuazione di screening di massa, l’estrema carenza in Sicilia di centri attrezzati allo scopo, avevano contraddittoriamente e illogicamente ritenuto la negligenza dei sanitari e la correlativa responsabilità dell’ente. Questa essendo la natura della prestazione pretesa, la stessa non poteva essere ritenuta obbligatoria con riferimento all’ordinaria diligenza da parte del singolo medico. E ritenere diversamente significava considerare oggettiva la responsabilità del medico, indipendentemente da ogni sua colpa, per il solo fatto dell’insorgenza di una qualche patologia e dell’esistenza di uno strumento atto ad individuarla prima che manifesti i suoi sintomi.

Anche questo motivo è infondato.

Il nucleo centrale della motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui rigetta il motivo d’appello concernente la ritenuta colpa dei sanitari dell’ospedale, fonda sul rilievo che non furono rispettate le regole di comune diligenza e di prudenza da parte dei sanitari. Infatti, secondo quanto risultava dalla consulenza tecnica, “all’epoca dei fatti la fenilchetonuria era una malattia perfettamente conosciuta, anche se, a differenza da altre regioni del nord Italia, in Sicilia la prevenzione e la diagnosi precoce erano affidate alla libera iniziativa dei reparti di neonatologia ed alla sensibilità e alla preparazione dei pediatri neonatologi. Pertanto, considerato altresì che nella regione siciliana esistevano centri specializzati (non importa se fossero venti o nove), deve ritenersi che, con l’ordinaria diligenza, i sanitari dell’ospedale di Vittoria avrebbero dovuto, subito dopo la nascita del S., eseguire i prelievi ed inviarli ai suddetti centri per il compimento degli esami di “screening” metabolici neonatali, necessari per una precoce diagnosi della malattia”.

La motivazione della sentenza impugnata si è risolta in un apprezzamento di fatto che sotto il profilo logico raggiunge un grado di completezza e di ragionevolezza da essere incensurabile nel giudizio di cassazione. In altri termini, nella sentenza impugnata non si rileva quella carenza di logica denunziata dalla ricorrente incidentale, mentre le doglianze svolte consistono nel contrapporre, inammissibilmente in sede di legittimità, alla valutazione della Corte d’appello la propria valutazione.

Quanto alla violazione di legge dedotta, si rileva che la Corte d’appello ha fatto applicazione dell’art. 2236 c.c., escludendo, implicitamente ma chiaramente, che la prestazione implicasse la soluzione di problemi di speciale difficoltà, tanto che ha rilevato essere all’epoca la malattia in questione perfettamente conosciuta.

Avuto riguardo a questa valutazione di merito, non si comprende in cosa consisterebbe la violazione della norma indicata, anche considerando che nel giudizio di merito spettava al medico (o all’ente ospedaliero) provare che il caso fosse di particolare difficoltà (Cassazione 4852/1999; Cassazione 1127/1998; Cassazione 5005/1996; Cassazione 2335/2001; Cassazione 6220/1988).

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e il vizio di motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’appello, in considerazione dei rilievi svolti, doveva condannare le controparti alle spese di entrambi i gradi di giudizio e in subordine, attesa la particolarità e novità delle questioni, compensarle in tutto o in parte. E i giudici d’appello, nonostante la doglianza svolta nel gravame, non avevano sul punto motivato alcunché.

Il motivo è privo di fondamento.

L’attuale ricorrente è stata soccombente nei gradi di merito: e si è sopra esposto per quali ragioni i motivi del ricorso per cassazione non sono fondati.

Quanto alla mancata compensazione in tutto o in parte delle spese, come più volte affermato nella giurisprudenza di legittimità, la valutazione in ordine all’opportunità o meno di compensare in tutto o in parte le spese di causa non è sindacabile in sede di legittimità, anche se priva di motivazione (vedi per esempio Cassazione 18236/2003).

Per quanto detto, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente in questa fase.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in euro 12.000,00 (dodicimila/00) per onorari e in euro 100,00 (cento/00) per spese, oltre spese generali e accessori come per legge.

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