Direttive per l’utilizzazione e l’installazione dei dispositivi dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli articoli 142 e 148 cds
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, POSTALE, DI FRONTIERA E DELL’IMMIGRAZIONE
Circ. n. 300/A/1/41198/101/3/3/9
Roma, 8 aprile 2003
Agli uffici territoriali di Governo – Loro sedi
Al Commissariato di Governo per le province autonome di Trento-Bolzano
Alla Presidenza della Regione autonoma della Valle d’Aosta – Aosta
e, per conoscenza,
Al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i Trasporti Terrestri e per i Sistemi Informativi e Scientifici – ROMA
Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria – ROMA
Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Corpo Forestale dello Stato – ROMA
Al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri – ROMA
Al Comando Generale della Guardia di Finanza – ROMA
Alle Questure della Repubblica – LORO SEDI
Ai compartimenti della Polizia Stradale – LORO SEDI
Al C.A.P.S. – CESENA
All’A.N.C.I. – Via dei Prefetti, 16 – 00186 ROMA
All’U.P.I. – Piazza Cardella, 4 – 00186 ROMA
OGGETTO: Direttive per l’utilizzazione e l’installazione dei dispositivi dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli articoli 142 e 148 del D.Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni. Precisazioni.
Si fa seguito alla nota n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002, per fornire un indirizzo interpretativo ai numerosi quesiti riguardanti la normativa in oggetto, ed in particolare i seguenti argomenti:
– la procedura di individuazione delle strade per l’installazione di sistemi di rilevamento con particolare riferimento alle strade urbane di quartiere ed alle strade locali;
– la possibilità di contestare violazioni diverse dagli artt. 142 e 148 del c.d.s., attraverso sistemi di rilevamento da remoto e, segnatamente, la fattispecie di cui all’art. 146 del c.d.s.;
– l’informazione all’utenza mediante l’utilizzo di segnali speciali.
Dalla corretta lettura del 1° comma dell’art. 4 si evince che l’ambito territoriale di utilizzo dei citati dispositivi è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento in virtù di un esplicito riferimento al codice della strada. La procedura di individuazione di cui al successivo comma 2, concernente le strade diverse dalle autostrade e strade extraurbane principali, quindi, non può riguardare le strade urbane di quartiere e le strade locali, proprio per l’espresso richiamo al comma 1 del medesimo articolo 4.
Pertanto la mancanza nel 2° comma dell’art. 4 della legge 1.8.2002, n. 168, che ha convertito il D.L. 20.6.2002, n. 121 di un riferimento formale che escluda le strade urbane di quartiere e le strade locali dall’ambito di applicazione della citata procedura, non rileva ai fini di una diversa interpretazione.
A tal proposito si soggiunge che le strade classificate ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. c del codice della strada come “extraurbane secondarie”, quando attraversano i centri abitati, assumono automaticamente e funzionalmente la classificazione di cui all’art. 2, comma 2, lett. D, E,, o F, a seconda della caratteristiche e a prescindere dall’Ente che abbia la proprietà o la gestione amministrativa della strada stessa.
Nell’ipotesi, pertanto, che tali arterie assumano la classificazione di strade urbane di quartiere o strade locali non è ammessa l’installazione di sistemi di rilevamento senza procedere all’immediata contestazione, viceversa, quando assumono la classificazione di strade urbane di scorrimento, essa è ammessa previa individuazione puntuale da parte del Prefetto nel tratti di strada ai sensi della legge 1.8.2002 n. 168.
Per quanto riguarda la seconda questione, concernente l’impiego di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo per accertare violazioni diverse dal superamento dei limiti di velocità e dei divieti di sorpasso, si sottolinea che il 1° comma dell’art. 4 consente espressamente tale possibilità soltanto per le trasgressioni agli artt. 142 e 148 c.d.s.
Pertanto l’utilizzazione di dispositivi e di mezzi tecnici di controllo per accertare violazioni diverse appare, al momento, illegittima.
Per quanto riguarda la terza questione concernente l’informazione dell’utenza dell’utilizzazione dei dispositivi o dei mezzi tecnici di controllo, si ribadisce che essa può essere data con qualsiasi strumento disponibile, come precisato al punto 7 della nota n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 3 ottobre 2002, ed è pertanto escluso l’obbligo di ricorrere a specifica segnaletica come unica modalità di informazione all’utenza, ai sensi dell’art. 77, comma 5 del Reg.to di Esec.ne del c.d.s.
La problematica è comunque all’attenzione di quest’Ufficio per individuare, d’intesa con i competenti uffici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un segnale con caratteristiche rispondenti alla normativa.
Si fa infine presente che per le strade individuate dal Prefetto nel territorio provinciale, il provvedimento che consente l’utilizzo dei dispositivi indicati in oggetto, deve sempre recare la progressiva chilometrica di inizio e fine, anche se riguarda l’intera tratta stradale.
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente agli uffici e comandi di Polizie Municipali e di trasmettere a quest’Ufficio copia dei decreti adottati.
IL CAPO DELLA POLIZIA