LIBRO QUARTO Delle obbligazioni – Titolo IV Delle promesse unilaterali

di | 10 Dicembre 1980

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni

Titolo IV
Delle promesse unilaterali

Articolo 1987. Efficacia delle promesse.

La promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge.

Articolo 1988. Promessa di pagamento e ricognizione di debito.

La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

Articolo 1989. Promessa al pubblico.

Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica.

Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l’anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento della situazione o il compimento dell’azione prevista nella promessa.

Articolo 1990. Revoca della promessa.

La promessa può essere revocata prima della scadenza del termine indicato dall’articolo precedente solo per giusta causa, purché la revoca sia resa pubblica nella stessa forma della promessa o in forma equivalente.

In nessun caso la revoca può avere effetto se la situazione prevista nella promessa si è già verificata o se l’azione è già stata compiuta.

Articolo 1991. Cooperazione di più persone.

Se l’azione è stata compiuta da più persone separatamente, oppure se la situazione è comune a più persone, la prestazione promessa, quando è unica, spetta a colui che per primo ne ha dato notizia al promittente.

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