LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo IV
Del contratto estimatorio
Art. 1556. Nozione.
Con il contratto estimatorio una parte consegna una o più cose mobili all’altra e questa si obbliga a pagare il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito.
Per approfondimenti vedi la voce “contratto estimatorio” di AltalexPedia.
Art. 1557. Impossibilità di restituzione.
Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.
Art. 1558. Disponibilità delle cose.
Sono validi gli atti di disposizione compiuti da chi ha ricevuto le cose; ma i suoi creditori non possono sottoporle a pignoramento o a sequestro finché non ne sia stato pagato il prezzo.
Colui che ha consegnato le cose non può disporne fino a che non gli siano restituite.