LIBRO QUARTO – Delle obbligazioni – Titolo III Dei singoli contratti – Capo III Della permuta

di | 9 Dicembre 1980

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni

Titolo III
Dei singoli contratti

Capo III
Della permuta

Art. 1552. Nozione.

La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.

Art. 1553. Evizione.

Il permutante, se ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita , salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

Art. 1554. Spese della permuta.

Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.

Art. 1555. Applicabilità delle norme sulla vendita.

Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.

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