LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo III
Della permuta
Art. 1552. Nozione.
La permuta è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all’altro.
Art. 1553. Evizione.
Il permutante, se ha sofferto l’evizione e non intende riavere la cosa data, ha diritto al valore della cosa evitta, secondo le norme stabilite per la vendita , salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
Art. 1554. Spese della permuta.
Salvo patto contrario, le spese della permuta e le altre accessorie sono a carico di entrambi i contraenti in parti uguali.
Art. 1555. Applicabilità delle norme sulla vendita.
Le norme stabilite per la vendita si applicano alla permuta, in quanto siano con questa compatibili.