LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo II
Del riporto
Art. 1548. Nozione.
Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito , la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.
Art. 1549. Perfezione del contratto.
Il contratto si perfeziona con la consegna dei titoli.
Art. 1550. Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli.
I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli dati a riporto spettano al riportato. Si applicano le disposizioni degli articoli 1531, 1532, 1533 e 1534.
Il diritto di voto , salvo patto contrario, spetta al riportatore.
Art. 1551. Inadempimento.
In caso di inadempimento di una delle parti , si osservano le disposizioni degli articoli 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l’applicazione delle leggi speciali.
Se entrambe le parti non adempiono le proprie obbligazioni nel termine stabilito, il riporto cessa di avere effetto, e ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.