LIBRO PRIMO – Titolo VIII – Dell’adozione di persone maggiori di età

di | 7 Dicembre 1980

Titolo VIII
Dell’adozione di persone maggiori di età

Capo I
Dell’adozione di persone maggiori di età e dei suoi effetti.

Art. 291. (1) Condizione.

L’adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l’età di coloro che intendono adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l’adozione se l’adottante ha raggiunto almeno l’età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.

(1) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 557 del 19 maggio 1988, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo, nella parte in cui non consente l’adozione a persone che abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti.

Art. 292. [Divieto di adozione per diversità di razza]

(1) Articolo abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

Art. 293. Divieto d’adozione di figli. (2)

I figli non possono essere adottati dai loro genitori. (3)

[Non può tuttavia essere dichiarata la nullità della adozione se, al momento in cui questa avvenne, la qualità di figlio naturale dell’adottato non risultava da riconoscimento o da dichiarazione giudiziale.] (1)

[Se l’adottato è un figlio naturale non riconoscibile, può essere sempre dichiarata la nullità dell’adozione.] (1)

(1) Comma abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.
(2) Rubrica così modificata dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Comma così modificato dall’art. 37, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 294. (1) Pluralità di adottati o di adottanti.

È ammessa l’adozione di più persone, anche con atti successivi.

Nessuno può essere adottato da più di una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Art. 295. (1) Adozione da parte del tutore.

Il tutore non può adottare la persona della quale ha avuto la tutela, se non dopo che sia stato approvato il conto della sua amministrazione, sia stata fatta la consegna dei beni e siano state estinte le obbligazioni risultanti a suo carico o data idonea garanzia per il loro adempimento.

Art. 296. Consenso per l’adozione.

Per l’adozione si richiede il consenso dell’adottante e dell’adottando.

[Se l’adottando non ha compiuto la maggiore età il consenso è dato dal suo legale rappresentante.] (1)

[Se l’adottando ha compiuto gli anni dodici, deve essere personalmente sentito.] (1)

(1) Comma abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 297. Assenso del coniuge o dei genitori.

Per l’adozione è necessario l’assenso dei genitori dell’adottando e l’assenso del coniuge dell’adottante e dell’adottando, se coniugati e non legalmente separati.

Quando è negato l’assenso previsto dal primo comma, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell’adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, pronunziare ugualmente l’adozione, salvo che si tratti dell’assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del coniuge, se convivente, dell’adottante o dell’adottando. Parimenti il tribunale può pronunziare l’adozione quando è impossibile ottenere l’assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.(1)

(1) Comma così modificato dall’art. 37, comma 2, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 298. (1) Decorrenza degli effetti dell’adozione.

L’adozione produce i suoi effetti dalla data del decreto che la pronunzia.

Finché il decreto non è emanato, tanto l’adottante quanto l’adottando possono revocare il loro consenso.

Se l’adottante muore dopo la prestazione del consenso e prima dell’emanazione del decreto, si può procedere al compimento degli atti necessari per l’adozione.

Gli eredi dell’adottante possono presentare al tribunale memorie e osservazioni per opporsi all’adozione.

Se l’adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte dell’adottante.

Art. 299. Cognome dell’adottato. (1) (2) (6)

L’adottato assume il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio (3) (7).

Nel caso in cui la filiazione sia stata accertata o riconosciuta successivamente all’adozione si applica il primo comma (4).

Se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del marito (2) (5).

Se l’adozione è compiuta da una donna maritata, l’adottato, che non sia figlio del marito, assume il cognome della famiglia di lei.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 61, L. 4 maggio 1983, n. 184, recante disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre-21 dicembre 2016, n. 286 (Gazz. Uff. 28 dicembre 2016, n. 52 – Prima serie speciale), ha dichiarato: 1) l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile; 72, primo comma, del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238; e 33 e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nella parte in cui non consente ai coniugi, di comune accordo, di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; 2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno; 3) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell’adozione.
Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 27 aprile-31 maggio 2022, n. 131 (Gazz. Uff. 1° giugno 2022, n. 22, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro: 1) l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto; 2) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27, L. 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale della norma desumibile dagli artt. 262, primo comma, e 299, terzo comma, cod. civ., 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 e 34 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nella parte in cui prevede che il figlio nato nel matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, uno di loro soltanto; 3) in via consequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge n. 87 del 1953, l’illegittimità costituzionale dell’art. 299, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui prevede alla nascita, per attribuire il cognome di che «l’adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l’adottato assume i cognomi degli adottanti, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.
(3) La Corte costituzionale, con sentenza 7-11 maggio 2001, n. 120 (Gazz. Uff. 16 maggio 2001, n. 19 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, non fondata la questione di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30 Cost. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio – 4 luglio 2023, n. 135 (Gazz. Uff. 5 luglio 2023, n. 27 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, inammissibile la questione di legittimità del presente comma, in riferimento all’art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, nonché all’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(4) Comma così sostituito dall’art. 38, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 6-16 febbraio 2006, n. 61 (Gazz. Uff. 22 febbraio 2006, n. 8 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, inammissibile la questione di legittimità degli artt. 143-bis, 236, 237, secondo comma, 262, 299, terzo comma, del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3 e 29, secondo comma, Cost.
(6) La Corte costituzionale, con sentenza 27 aprile-31 maggio 2022, n. 131 (Gazz. Uff. 1° giugno 2022, n. 22, Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, inammissibili le questioni di legittimità degli artt. 237, 262 e 299 cod. civ., in riferimento agli artt. 2, 3, 29, secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848.
(7) La Corte costituzionale, con sentenza 10 maggio – 4 luglio 2023, n. 135 (Gazz. Uff. 5 luglio 2023, n. 27 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, l’illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell’adottante a quello dell’adottato maggiore d’età, se entrambi nel manifestare il consenso all’adozione si sono espressi a favore di tale effetto.

Art. 300. Diritti e doveri dell’adottato.

L’adottato conserva tutti i diritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

L’adozione non induce alcun rapporto civile tra l’adottante e la famiglia dell’adottato, né tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Art. 301. (1) [Potestà e amministrazione di beni dell’adottato.

La potestà sull’adottato e il relativo esercizio spettano all’adottante.

L’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall’articolo 147.

Se l’adottato ha beni propri, l’amministrazione di essi, durante la minore età dell’adottato, spetta all’adottante, il quale non ne ha l’usufrutto legale, ma può impiegarne le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore, con l’obbligo di investirne l’eccedenza in modo fruttifero. Si applicano le disposizioni dell’articolo 382.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 302. (1) [Inventario.

L’adottante deve fare l’inventario dei beni dell’adottato minorenne e trasmetterlo al giudice tutelare entro un mese dalla data del decreto di adozione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo di questo libro.

L’adottante che omette di fare l’inventario nel termine stabilito o fa un inventario infedele può essere privato dell’amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l’obbligo del risarcimento dei danni.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 303. (1) [Cessazione della potestà dell’adottante.

Se cessa l’esercizio da parte dell’adottante o degli adottanti della potestà, il tribunale su istanza dell’adottato, dei suoi parenti o affini o del pubblico ministero, o anche d’ufficio, può dare i provvedimenti opportuni circa la cura della persona dell’adottato, la sua rappresentanza e l’amministrazione dei suoi beni, anche se ritiene conveniente che l’esercizio della potestà sia ripreso dai genitori.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 304. (1) Diritti di successione.

L’adozione non attribuisce all’adottante alcun diritto di successione.

I diritti dell’adottato nella successione dell’adottante sono regolati dalle norme contenute nel libro II.

Art. 305. (1)Revoca dell’adozione.

L’adozione si può revocare soltanto nei casi preveduti dagli articoli seguenti.

Art. 306. (1) Revoca per indegnità dell’adottato.

La revoca dell’adozione può essere pronunziata dal tribunale su domanda dell’adottante, quando l’adottato abbia attentato alla vita di lui o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso loro di delitto punibile con pena restrittiva della libertà personale non inferiore nel minimo a tre anni.

Se l’adottante muore in conseguenza dell’attentato la revoca dell’adozione può essere chiesta da coloro ai quali si devolverebbe l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti.

Art. 307. (1) Revoca per indegnità dell’adottante.

Quando i fatti previsti dall’articolo precedente sono stati compiuti dall’adottante contro l’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui, la revoca può essere pronunciata su domanda dell’adottato.

Art. 308. (1) [Revoca promossa dal pubblico ministero.

La revoca dell’adozione può essere promossa dal pubblico ministero per ragioni di buon costume.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 309. (1)
Decorrenza degli effetti della revoca.

Gli effetti dell’adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.

Se tuttavia la revoca è pronunziata dopo la morte dell’adottante per fatto imputabile all’adottato, l’adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell’adottante.

Art. 310. (1) [Cessazione degli effetti dell’adozione.

Gli effetti dell’adozione cessano:

1) per matrimonio tra le persone legate dal vincolo di adozione;

2) per legittimazione del figlio adottivo da parte dell’adottante;

3) per riconoscimento del figlio adottivo da parte dell’adottante.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Capo II
Delle forme dell’adozione di persone di maggiore età

Art.311. (1) Manifestazione del consenso.

Il consenso dell’adottante e dell’adottando o del legale rappresentante di questo deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale nel cui circondario l’adottante ha residenza.

[In caso di grave impedimento il detto presidente può delegare il presidente del tribunale a ricevere il consenso delle persone indicate nel comma precedente o a sentire l’adottando nel caso previsto dall’ultimo comma dell’articolo 296.] (1)

L’assenso delle persone indicate negli articoli 296 e 297 può essere dato da persona munita di procura speciale rilasciata per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

(1) Comma abrogato dalla Legge 5 giugno 1967, n. 431.

Art. 312. (1) Accertamenti del tribunale.

Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:

1) se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;

2) se l’adozione conviene all’adottando.

Art. 313. (1) Provvedimento del tribunale.

Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.

L’adottante, il pubblico ministero, l’adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la corte d’appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

(1) Articolo così sostituito dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

Art. 314. (1) Pubblicità.

La sentenza definitiva che pronuncia l’adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell’impugnazione, su apposito registro e comunicata all’ufficiale di stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita dell’adottato.

Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.

L’autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l’adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.

(1) Articolo così sostituito dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

Capo III
Dell’adozione speciale

Art. 314/2. (1)[Requisiti degli adottanti.

La adozione speciale è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno cinque anni tra i quali non sussiste separazione personale neppure di fatto e che sono fisicamente e moralmente idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendono adottare.

L’età degli adottanti deve superare di almeno venti e di non più di quarantacinque anni l’età dell’adottando.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/3. (1) [Requisiti degli adottanti.

La adozione speciale è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità ai sensi degli articoli seguenti.

Sono consentite più adozioni speciali con atto singolo o con più atti successivi.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/4. (1) [Condizioni per lo stato di adottabilità.

Su istanza del pubblico ministero, degli istituti di cui al comma seguente e di chiunque ne abbia interesse, sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del distretto nel quale si trovano i minori di età inferiore agli anni otto privi di assistenza materiale e morale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, purché la mancanza di assistenza non sia dovuta a forza maggiore.

La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, anche quando i minori sono ricoverati presso pubbliche o private istituzioni di protezione ed assistenza per l’infanzia.

Il compimento dell’ottavo anno da parte del minore, durante il corso del procedimento, non osta alla dichiarazione dello stato di adottabilità.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/5. (1) [Denuncia della situazione di abbandono.

Chiunque ha facoltà di segnalare all’autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di anni otto.

I pubblici ufficiali, nonché gli organi scolastici, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni, tramite il giudice tutelare che trasmette gli atti con relazione informativa, sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengano comunque a conoscenza.

Le istituzioni pubbliche o private di protezione o di assistenza all’infanzia trasmettono trimestralmente al giudice tutelare del luogo ove hanno sede l’elenco dei ricoverati o assistiti. Il giudice tutelare assunte le necessarie informazioni, riferisce al tribunale per i minorenni sulle condizioni di quelli fra i ricoverati o assistiti che risultano in situazione di abbandono, specificandone i motivi.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/6. (1) [Accertamenti sulla situazione di abbandono.

Il tribunale per i minorenni, appena ricevuta l’informativa di cui all’articolo precedente, dispone d’urgenza approfonditi accertamenti sui precedenti dei minori, sulle loro condizioni giuridiche e di fatto, sull’ambiente in cui hanno vissuto e vivono.

Nei casi previsti dal primo o dal secondo comma dell’articolo precedente il tribunale può ordinare il ricovero del minore in idoneo istituto e disporre ogni altro opportuno provvedimento temporaneo nell’interesse del minore ivi compresa, occorrendo la sospensione della patria potestà.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/7. (1) [Dichiarazione dello stato di adottabilità di minori con genitori sconosciuti o deceduti.

Quando dalle indagini previste dall’articolo precedente non risulta l’esistenza di genitori legittimi o di genitori naturali che hanno riconosciuto il minore o la cui paternità o maternità è stata dichiarata giudizialmente, né l’esistenza di parenti tenuti agli alimenti o disposti ad occuparsi convenientemente del minore, il tribunale per i minorenni provvede a dichiarare lo stato di adottabilità del minore.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/8. (1)
[Procedura per lo stato di adottabilità di minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti.

Quando attraverso le indagini effettuate consta l’esistenza dei genitori o dei parenti tenuti agli alimenti indicati nell’articolo precedente e ne è nota la residenza, il presidente del tribunale per i minorenni con decreto motivato fissa la loro comparizione, entro un congruo termine, dinanzi a sé o ad un giudice da lui delegato.

Nel caso in cui i genitori o i parenti risiedano fuori dalla circoscrizione del tribunale per i minorenni che procede, la loro audizione può essere delegata al tribunale per i minorenni del luogo della loro residenza.

In caso di residenza all’estero è delegata l’autorità consolare competente.

Udite le dichiarazioni dei genitori o dei parenti, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato, ove ne ravvisi l’opportunità, impartisce con decreto motivato ai genitori o ai parenti prescrizioni idonee a garantire l’assistenza morale, il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del minore stabilendo al tempo stesso periodici accertamenti da eseguirsi direttamente o avvalendosi del giudice tutelare o di persone esperte o di istituti specializzati. Il decreto è notificato a coloro cui le prescrizioni si rivolgono.

Il presidente o il giudice da lui delegato può, altresì, chiedere al pubblico ministero di promuovere l’azione per la corresponsione degli alimenti a carico di chi vi è tenuto per legge e, al tempo stesso, dispone, ove d’uopo, provvedimenti temporanei ai sensi del secondo comma dell’articolo 314/6.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/9. (1) [Convocazione dei genitori e parenti irreperibili.

Nel caso in cui i genitori e i parenti tenuti agli alimenti sono irreperibili, il tribunale per i minorenni provvede alla loro convocazione ai sensi dell’articolo 140 del codice di procedura civile e dispone, altresì, la pubblicazione di un avviso di ricerca su uno o più giornali del luogo di ultima residenza degli stessi.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/10. (1) [Sospensione del procedimento dello stato di adottabilità.

Quando dalle indagini effettuate risulta che è in corso un giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità o della maternità, il presidente del tribunale per i minorenni o il giudice delegato dispone, con le modalità previste dall’articolo 314/8, la comparizione delle persone nei confronti delle quali è stata chiesta la dichiarazione e, dopo averle sentite, rimette gli atti al tribunale per i minorenni che, ove lo ritenga opportuno nell’interesse del minore, può ordinare la sospensione del procedimento di dichiarazione di adottabilità per il tempo necessario.

Analoga sospensione può essere disposta dal tribunale per i minorenni quando da particolari circostanze emerse dalle indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell’interesse del minore. In tal caso la sospensione è disposta per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente prorogabile.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/11. (1) [Dichiarazione dello stato di adottabilità per i minori con genitori o parenti conosciuti ed esistenti.

A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all’articolo 314/4, lo stato di adottabilità del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:

1) i genitori e i parenti convocati ai sensi degli articoli 314/8 e 314/9 non si sono presentati senza giustificato motivo;

2) l’audizione dei medesimi ha dimostrato il persistere della mancanza di assistenza morale e materiale e la impossibilità di ovviarvi;

3) le prescrizioni impartite ai sensi dell’articolo 314/8 sono rimaste inadempiute.

La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i minorenni in camera di consiglio con decreto motivato, udito il pubblico ministero nonché il rappresentante dell’istituto presso cui il minore è ricoverato o la persona cui egli è affidato. Deve essere, parimenti, udito il tutore ove esista.

Il decreto è notificato per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti tenuti agli alimenti e al tutore con contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre opposizione nelle forme e nei termini di cui agli articoli 314/12 e seguenti.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/12. (1) [Opposizione alla dichiarazione dello stato di adottabilità.

L’opposizione al provvedimento che dichiara lo stato di adottabilità è proposta al tribunale per i minorenni con ricorso contenente una succinta esposizione dei motivi dell’opposizione ed è depositato nella cancelleria dello stesso tribunale entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

L’opposizione può essere proposta dalle persone indicate nel terzo comma dell’articolo precedente.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/13. (1) [Giudizio sull’opposizione.

A seguito della opposizione il presidente del tribunale per i minorenni nomina un curatore speciale del minore e fissa con decreto l’udienza di comparizione innanzi al tribunale da tenersi entro tre mesi dal deposito del ricorso disponendo la notifica del decreto di comparizione al ricorrente ed al curatore speciale del minore nonché la convocazione per la udienza fissata delle persone o del rappresentante dell’istituto che abbiano in ricovero il minore.

All’udienza fissata il tribunale per i minorenni sente il ricorrente, le persone convocate nonché quelle indicate dalle parti e, quindi, sulle conclusioni di queste e del pubblico ministero, ove non occorra ulteriore istruttoria, decide immediatamente dando lettura del dispositivo della sentenza.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/14. (1)
[Impugnazioni.

La sentenza è notificata d’ufficio nel testo integrale, all’opponente ed al curatore speciale del minore i quali hanno diritto di proporre appello davanti alla sezione speciale della corte d’appello nei trenta giorni dalla notifica. Eguale diritto compete al pubblico ministero.

Valgono nel giudizio d’appello, per quanto applicabili, le norme di cui all’articolo precedente.

La sentenza di appello è impugnabile con il ricorso per cassazione nel termine di trenta giorni. Non è richiesto deposito per multa.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/15. (1) [Trascrizione della dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità.

La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilità è trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso.

La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto o la sentenza sono divenuti definitivi.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/16. (1) [Sospensione della patria potestà.

Durante lo stato di adottabilità è sospeso l’esercizio della patria potestà.

Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove già non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell’interesse del minore.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/17. (1) [Cessazione dello stato di adottabilità.

Lo stato di adottabilità cessa per adozione o per compimento dell’ottavo anno di età; comunque permane, per tre anni, anche oltre l’ottavo anno, dalla data in cui sia divenuto definitivo il provvedimento che lo pronuncia.

Nei casi di sospensione del procedimento indicato nell’articolo 314/10, lo stato di adottabilità è protratto per un periodo pari a quello della sospensione.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/18. (1) [Revoca dello stato di adottabilità.

Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell’interesse del minore, quando è stato pronunciato nelle forme di cui all’articolo 314/7.

Nel caso in cui non sia intervenuto l’affidamento preadottivo, la revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero, oppure dei genitori.

Il provvedimento di revoca è dato con la procedura della decisione in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

Nel caso in cui sia avvenuto l’affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità può essere revocato dal tribunale per i minorenni ad istanza del pubblico ministero, con le modalità stabilite dall’articolo 314/13, sentiti anche i coniugi affidatari.

La dichiarazione di revoca è trascritta sul registro di cui all’articolo 314/15.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/19. (1) [Azione revocatoria dello stato di adottabilità.

Quando lo stato di adottabilità è pronunciato con sentenza, è ammesso il ricorso per revocazione a norma dell’articolo 395 del codice di procedura civile.

L’azione non è esperibile se è intervenuta dichiarazione di adozione.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/20. (1) [Affidamento preadottivo.

La domanda per adottare con adozione speciale un minore per il quale è diventata definitiva la dichiarazione di adottabilità, deve essere presentata da entrambi i coniugi richiedenti al tribunale per i minorenni del distretto ove il minore si trova. La domanda può fare menzione espressa del minore che i richiedenti intendono adottare.

Il tribunale per i minorenni, previo accertamento dei requisiti di cui all’articolo 314/2, anche nel caso di più domande da esaminare comparativamente, nell’interesse preminente del minore, sentito il pubblico ministero e, ove esistano, gli ascendenti degli adottanti, omessa ogni altra formalità di procedura, dispone l’affidamento preadottivo e ne determina le modalità.

Il provvedimento dell’affidamento preadottivo è pronunciato dal tribunale in camera di consiglio ed è trascritto entro tre giorni dalla pronuncia sul registro di cui all’articolo 314/15.

Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell’affidamento preadottivo direttamente o avvalendosi del giudice tutelare oppure di persone esperte o di istituti specializzati.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/21. (1) [Revoca dell’affidamento preadottivo.

L’affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d’ufficio o su istanza del pubblico ministero o del tutore oppure delle persone o degli istituti di cui all’ultimo comma del precedente articolo, quando vengono meno le circostanze che lo hanno determinato o quando il minore rivela gravi difficoltà di ambientamento nella famiglia dei coniugi affidatari, oppure quando i coniugi stessi recedono dalla domanda di adozione.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/22. (1) [Impugnativa dei provvedimenti relativi all’affidamento preadottivo.

I provvedimenti del tribunale per i minorenni, relativi all’affidamento preadottivo ed alla sua revoca, sono emessi con decreto motivato, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Avverso tali provvedimenti possono proporre ricorso alla sezione per i minorenni della corte di appello il pubblico ministero, il tutore e i presentatori della domanda di adozione speciale o della istanza di revoca. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La corte di appello decide in camera di consiglio sentiti il ricorrente, i presentatori della domanda di adozione speciale o della domanda di revoca, il pubblico ministero, il tutore, gli istituti o le persone incaricate della vigilanza.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/23. (1) [Proroga della durata dello stato di adottabilità.

In caso di revoca dell’affidamento preadottivo, i termini di efficacia dello stato di adottabilità previsti dall’articolo 314/17, sono prorogati per un periodo di durata pari a quello dell’affidamento preadottivo revocato.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/24. (1) [Dichiarazione di adozione speciale.

Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità, decorso un anno dall’affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il pubblico ministero e la persona o gli istituti che hanno esercitato la vigilanza nel periodo preadottivo, nonché il tutore e il giudice tutelare, dopo aver verificato che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo, omessa ogni altra formalità di procedura, provvede sull’adozione con decreto in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all’adozione.

D’ufficio, o su domanda dei coniugi affidatari, ove non contrasti con l’interesse del minore, il tribunale con ordinanza motivata può prorogare di un anno il termine di cui al primo comma del presente articolo.

Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l’affidamento preadottivo, l’adozione può essere egualmente disposta ad istanza dell’altro coniuge.

Quando la domanda di adozione viene proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o legittimati, il termine di cui al primo comma del presente articolo non può essere inferiore a tre anni e quello di cui al secondo comma può essere prorogato fino a due anni. Se i discendenti hanno superato gli anni 14 devono essere sentiti.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/25. (1) [Impugnativa del decreto di adozione speciale.

I coniugi adottanti, il pubblico ministero ed il tutore, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono impugnare il decreto del tribunale con reclamo, alla sezione per i minorenni della corte di appello che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Il provvedimento che pronuncia l’adozione speciale, divenuto definitivo, entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione, è trascritto nel registro di cui all’articolo 314/15 e comunicato all’ufficio dello stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/26. (1) [Effetti dell’adozione speciale.

Per effetto dell’adozione speciale l’adottato acquista lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali assume e trasmette il cognome. L’adozione speciale non instaura rapporti di parentela tra l’adottato e i parenti collaterali degli adottanti.

Con l’adozione speciale cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia di origine salvi i divieti matrimoniali e le norme penali fondate sul rapporto di parentela.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/27. (1) [Revocatoria dell’adozione speciale.

Il provvedimento che pronuncia l’adozione speciale può essere revocato quando ricorrano i motivi previsti nei numeri 1, 2 e 6 dell’articolo 395 del codice di procedura civile.

L’istanza di revocazione può essere presentata dal pubblico ministero o dai genitori dell’adottato entro sei mesi dalla data in cui abbiano avuto conoscenza delle circostanze che sono poste a base dell’istanza di revocazione.

Sull’istanza di revocazione provvede la Corte di cassazione uditi gli adottanti e, ove del caso, l’adottato.

Il relativo provvedimento è iscritto nell’apposito registro di cui all’art. 314/15 e annotato a margine dell’atto di nascita.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Art. 314/28. (1) [Certificati anagrafici.

Salvi i casi in cui per legge è richiesta la copia integrale dell’atto di nascita, qualunque attestazione di stato civile riferita allo adottato deve essere rilasciata con la sola indicazione del nuovo cognome e con la esclusione di qualsiasi indicazione relativa alla paternità o alla maternità del minore e dell’annotazione di cui all’ultimo comma dell’articolo 314/25.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 4 maggio 1983, n. 184.

Lascia un commento