LIBRO PRIMO – Titolo IX – Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio

di | 7 Dicembre 1980

Titolo IX
Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio
Capo I
Dei diritti e doveri del figlio

Art. 315. (1) Stato giuridico della filiazione.
Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico.

(1) L’articolo che recitava: “Doveri del figlio verso i genitori.
Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.” è stato così sostituito dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

Art. 315-bis. (1) Diritti e doveri del figlio.
Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 1, L. 10 dicembre 2012, n. 219.

Art. 316. Responsabilità genitoriale. (1)
Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione (2).

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all’istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei (3).

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all’interesse del figlio (4).

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l’esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull’istruzione, sull’educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

(1) Articolo sostituito dall’art. 138, L. 19 maggio 1975, n. 151. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall’art. 39, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 4, lett. a), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. Per l’applicabilità e l’effetto di tale disposizione vedi l’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 149/2022.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 4, lett. a), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. Per l’applicabilità e l’effetto di tale disposizione vedi l’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 149/2022.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 4, lett. a), n. 3), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. Per l’applicabilità e l’effetto di tale disposizione vedi l’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 149/2022.

Art. 316-bis. Concorso nel mantenimento. (1)
I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

In caso di inadempimento il presidente del tribunale o il giudice da lui designato, su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l’inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell’obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all’altro genitore o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole (2).

Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo, ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica.

L’opposizione è regolata dalle norme che disciplinano il procedimento relativo allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie (3).

Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le medesime forme, la modificazione e la revoca del provvedimento (4).

(1) Articolo aggiunto dall’art. 40, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013.
(2) Comma così modificato dall’art. 1, comma 4, lett. b), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. Per l’applicabilità e l’effetto di tale disposizione vedi l’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 149/2022.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 4, lett. b), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. Per l’applicabilità e l’effetto di tale disposizione vedi l’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 149/2022.
(4) Comma così modificato dall’art. 1, comma 4, lett. b), n. 3), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. Per l’applicabilità e l’effetto di tale disposizione vedi l’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 149/2022.

Art. 317. Impedimento di uno dei genitori.
Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l’esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall’altro. (1)

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio; il suo esercizio, in tali casi, è regolato dal capo II del presente titolo. (2)

(1) Comma così modificato dall’art. 41, comma 1, let. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così sostituito dall’art. 41, comma 1, let. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 317-bis. Rapporti con gli ascendenti. (1)
Gli ascendenti hanno diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni.

L’ascendente al quale è impedito l’esercizio di tale diritto può ricorrere al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinchè siano adottati i provvedimenti più idonei nell’esclusivo interesse del minore. Si applica l’articolo 336, secondo comma.

(1) Articolo così sostituito dall’art. 42, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 318.
Abbandono della casa del genitore.
Il figlio, sino alla maggiore età o all’emancipazione, non può abbandonare la casa dei genitori o del genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale né la dimora da essi assegnatagli. Qualora se ne allontani senza permesso, i genitori possono richiamarlo ricorrendo, se necessario, al giudice tutelare. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 43, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 319. (1) [Cattiva condotta del figlio.
Il padre che non riesca a frenare la cattiva condotta del figlio, può, salva l’applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali collocarlo in un istituto di correzione, con l’autorizzazione del presidente del tribunale.

L’autorizzazione può essere chiesta anche verbalmente. Il presidente del tribunale, assunte informazioni, provvede con decreto senza formalità di atti e senza dichiarare i motivi.

Contro il decreto del presidente del tribunale è ammesso ricorso al presidente della corte di appello, il quale provvede sentito il pubblico ministero.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 320. Rappresentanza e amministrazione.
I genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli nati e nascituri, fino alla maggiore età o all’emancipazione, in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni. Gli atti di ordinaria amministrazione, esclusi i contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore (2).

Si applicano, in caso di disaccordo o di esercizio difforme dalle decisioni concordate, le disposizioni dell’articolo 316.

I genitori non possono alienare, ipotecare o dare in pegno i beni pervenuti al figlio a qualsiasi titolo, anche a causa di morte, accettare o rinunziare ad eredità o legati, accettare donazioni, procedere allo scioglimento di comunioni, contrarre mutui o locazioni ultranovennali o compiere altri atti eccedenti la ordinaria amministrazione né promuovere, transigere o compromettere in arbitri giudizi relativi a tali atti, se non per necessità o utilità evidente del figlio dopo autorizzazione del giudice tutelare.

I capitali non possono essere riscossi senza autorizzazione del giudice tutelare, il quale ne determina l’impiego.

L’esercizio di una impresa commerciale non può essere continuato se non con l’autorizzazione del giudice tutelare (4).

Se sorge conflitto di interessi patrimoniali tra i figli soggetti alla stessa responsabilità genitoriale, o tra essi e i genitori o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, il giudice tutelare nomina ai figli un curatore speciale. Se il conflitto sorge tra i figli e uno solo dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la rappresentanza dei figli spetta esclusivamente all’altro genitore (3).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 143, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
(2) Comma così modificato dall’art. 44, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013.
(3) Comma così modificato dall’art. 44, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013.
(4) Comma così sostituito dall’art. 1, comma 4, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. Per l’applicabilità e l’effetto di tale disposizione vedi l’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 149/2022.

Art. 321. Nomina di un curatore speciale. (1)
In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedenti l’ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti.

(1) Articolo così modificato dall’art. 45, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 322. Inosservanza delle disposizioni precedenti. (1)
Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli del presente titolo possono essere annullati su istanza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del figlio o dei suoi eredi o aventi causa.

(1) Articolo così modificato dall’art. 46, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 323. Atti vietati ai genitori.
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli non possono, neppure all’asta pubblica, rendersi acquirenti direttamente o per interposta persona dei beni e dei diritti del minore. (1)

Gli atti compiuti in violazione del divieto previsto nel comma precedente possono essere annullati su istanza del figlio, o dei suoi eredi o aventi causa.

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale non possono diventare cessionari di alcuna ragione o credito verso il minore. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 47, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 324. Usufrutto legale.
I genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio, fino alla maggiore età o all’emancipazione. (2)

I frutti percepiti sono destinati al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli.

Non sono soggetti ad usufrutto legale:

1) i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro;

2) i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione;

3) i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto: la condizione però non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima;

4) i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui. (1)

(1) Comma così modificato dall’art. 48, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall’art. 48, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 325. Obblighi inerenti all’usufrutto legale.
Gravano sull’usufrutto legale gli obblighi propri dell’usufruttuario.

Art. 326. Inalienabilità dell’usufrutto legale. Esecuzione sui frutti.
L’usufrutto legale non può essere oggetto di alienazione, di pegno o di ipoteca né di esecuzione da parte dei creditori.

L’esecuzione sui frutti dei beni del figlio da parte dei creditori dei genitori o di quello di essi che ne è titolare esclusivo non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

Art. 327. Usufrutto legale di uno solo dei genitori. (1)
Il genitore che esercita in modo esclusivo la responsabilità genitoriale è il solo titolare dell’usufrutto legale.

(1) Articolo così modificato dall’art. 49, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 328.
Nuove nozze.
Il genitore che passa a nuove nozze conserva l’usufrutto legale, con l’obbligo tuttavia di accantonare in favore del figlio quanto risulti eccedente rispetto alle spese per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione di quest’ultimo.

Art. 329.
Godimento dei beni dopo la cessazione dell’usufrutto legale.
Cessato l’usufrutto legale, se il genitore ha continuato a godere i beni del figlio convivente con esso senza procura ma senza opposizione, o anche con procura ma senza l’obbligo di rendere conto dei frutti, egli o i suoi eredi non sono tenuti che a consegnare i frutti esistenti al tempo della domanda.

Art. 330. Decadenza dalla responsabilità genitoriale sui figli. (2)
Il giudice può pronunziare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio. (3)

In tale caso, per gravi motivi, il giudice può ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. (1)

(1) Comma così modificato dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.
(2) Rubrica così modificata dall’art. 50, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(3) Comma così modificato dall’art. 50, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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Vedi:

Giuseppina Vassallo, Giudizi de potestate: minore deve essere rappresentato da un curatore, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 12 novembre 2018 n° 29001.
Giuseppina Vassallo, Genitore decaduto può opporsi alla dichiarazione di adottabilità del figlio, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 18 giugno 2018 n° 16060;
Giuseppina Vassallo, Decadenza dalla potestà sui figli: tribunale ordinario mai competente, Tribunale Milano, sez. IX, sentenza 4-11 dicembre 2013.
Art. 331. (1)
[Passaggio della patria potestà alla madre.
Quando, pronunziata la decadenza, l’esercizio della patria potestà passa alla madre, il tribunale può in speciali circostanze impartire disposizioni alle quali la madre deve attenersi. Il tribunale, può anche ordinare che il figlio venga allontanato dalla casa paterna.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 332.
Reintegrazione nella responsabilità genitoriale. (1)
Il giudice può reintegrare nella responsabilità genitoriale il genitore che ne è decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza è stata pronunciata, è escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio. (2)

(1) Rubrica così modificata dall’art. 51, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Comma così modificato dall’art. 51, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Art. 333.
Condotta del genitore pregiudizievole ai figli.
Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall’articolo 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l’allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l’allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore. (1)

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento.

(1) Comma così modificato dalla Legge 28 marzo 2001, n. 149.

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Cfr. Corte d’Appello, Napoli, sez. persona, famiglia e minori, decreto 30 agosto 2017.

Art. 334.
Rimozione dall’amministrazione.
Quando il patrimonio del minore è male amministrato, il tribunale può stabilire le condizioni a cui i genitori devono attenersi nell’amministrazione o può rimuovere entrambi o uno solo di essi dall’amministrazione stessa e privarli, in tutto o in parte, dell’usufrutto legale.

L’amministrazione è affidata ad un curatore, se è disposta la rimozione di entrambi i genitori.

Art. 335.
Riammissione nell’esercizio della amministrazione.
Il genitore rimosso dall’amministrazione ed eventualmente privato dell’usufrutto legale può essere riammesso dal tribunale nell’esercizio dell’una o nel godimento dell’altro, quando sono cessati i motivi che hanno provocato il provvedimento.

Art. 336.
Legittimazione ad agire. (7) (1) (2) (3)

I provvedimenti indicati negli articoli precedenti sono adottati su ricorso dell’altro genitore, dei parenti, del curatore speciale se già nominato o del pubblico ministero e, quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato (8).

[Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero; dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito (4) (9).]

[In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d’ufficio, provvedimenti temporanei nell’interesse del figlio (5) (9).]

I genitori e il minore sono assistiti da un difensore (6).

(1) Articolo così sostituito dall’art. 157, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.
(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2002, n. 1 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento all’art. 111 Cost; la stessa Corte, con sentenza 10-12 giugno 2009, n. 179 (Gazz. Uff. 17 giugno 2009, n. 24 – Prima Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità del presente articolo, in riferimento agli articoli 3, 30 e 31 Cost.
(3) Vedi, altresì, l’art. 1, secondo comma, L. 19 luglio 1991, n. 216, sui primi interventi in favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose. Il D.L. 24 aprile 2001, n. 150, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 23 giugno 2001, n. 240, ha disposto che, in via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui al presente articolo e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data della sua entrata in vigore (27 aprile 2001, n.d.r.). Successivamente il comma 2 dell’art. 1, D.L. 1 luglio 2002, n. 126, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 2 agosto 2002, n. 175, ha disposto che, in via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui al presente articolo, e comunque non oltre il 30 giugno 2003, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 150 del 2001 sopracitato. Da ultimo, le disposizioni previste dal suddetto D.L. 1° luglio 2002, n. 126 sono state prorogate al 30 giugno 2004 dall’art. 15, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, convertito, in legge, con modificazioni, con L. 1° agosto 2003, n. 200, al 30 giugno 2005 dall’art. 2, D.L. 24 giugno 2004, n. 158, convertito in legge, con modificazioni, con L. 27 luglio 2004, n. 188, al 30 giugno 2006 dall’art. 8, D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge, con modificazioni, con L. 17 agosto 2005, n. 168 e al 30 giugno 2007 dall’art. 1, comma 2, L. 12 luglio 2006, n. 228.
(4) Comma così sostituito dall’art. 52, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013.
(5) La Corte Costituzionale, con sentenza 16-30 gennaio 2002, n. 1 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2002, n. 6 – Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l’altro, non fondate le questioni di legittimità del presente comma, in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 24, secondo comma, 30, primo comma, 31, secondo comma, e 111, primo e secondo comma, Cost.
(6) Comma aggiunto dall’art. 37, L. 28 marzo 2001, n. 149, modificato dall’art. 299, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall’art. 299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell’art. 302 dello stesso decreto (1° luglio 2002). Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall’art. 1, comma 4, lett. d), n. 3), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. Per l’applicabilità e l’effetto di tale disposizione vedi l’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 149/2022.
(7) Rubrica così sostituita dall’art. 1, comma 4, lett. d), n. 4), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. Per l’applicabilità e l’effetto di tale disposizione vedi l’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 149/2022.
(8) Comma così modificato dall’art. 1, comma 4, lett. d), n. 1), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. Per l’applicabilità e l’effetto di tale disposizione vedi l’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 149/2022.
(9) Comma abrogato dall’art. 1, comma 4, lett. d), n. 2), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. Per l’applicabilità e l’effetto di tale disposizione vedi l’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 149/2022.

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Giurisprudenza

Responsabilità genitoriale e difesa tecnica del minore, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 25 gennaio 2021, n. 1471
Affidatari non possono richiedere provvedimenti de potestate, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 10 luglio 2019, n. 18542.

Art. 336-bis.
Ascolto del minore. (1) (2)
[Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.

Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.]

(1) Articolo aggiunto dall’art. 53, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013.
(2) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 4, lett. e), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. Per l’applicabilità e l’effetto di tale disposizione vedi l’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 149/2022.

Art. 337.
Vigilanza del giudice tutelare. (1)
Il giudice tutelare deve vigilare sull’osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l’esercizio della responsabilità genitoriale e per l’amministrazione dei beni.

(1) Articolo così modificato dall’art. 54, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Cfr. la formula “Ricorso al giudice tutelare ex art. 337 c.c.” tratta da FormularioCivile.it.

Capo II
Esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio.
Art. 337-bis.
Ambito di applicazione. (1)
In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.

(1) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Per approfondimenti vedi la voce “Affido condiviso” di AltalexPedia.

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Figli naturali e assegno di mantenimento: i criteri di revisione, Cassazione civile, ordinanza n. 18608/2018.

Affido condiviso, legittimo disporre che genitore sposti la residenza, Cassazione civile sez. I, ordinanza 19 febbraio 2020, n. 4258.

Art. 337-ter.
Provvedimenti riguardo ai figli. (1)
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all’articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori, in particolare qualora raggiunti all’esito di un percorso di mediazione familiare. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l’affidamento familiare. All’attuazione dei provvedimenti relativi all’affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero (3).

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio.

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.

4) le risorse economiche di entrambi i genitori.

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.

Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.

(1) Articolo aggiunto dall’art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013.
(2) La Corte costituzionale, con sentenza 5-20 ottobre 2016, n. 225 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2016, n. 43 – Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del presente articolo, in riferimento agli articoli 2, 3, 30 e 31 Cost. e all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848.
(3) Comma così modificato dall’art. 1, comma 5, lett. a), nn. 1), 2) e 3), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. Per l’applicabilità e l’effetto di tale disposizione vedi l’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 149/2022.

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Per approfondimenti vedi la voce “Affido condiviso” di AltalexPedia e la guida sull’assegno di mantenimento in favore dei figli.

Figli nati da genitori non coniugati: valido l’accordo sul mantenimento se risponde all’interesse della prole, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 11 gennaio 2021, n. 663

Mantenimento del minore: no alla riduzione, anche se è elevato, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 13 gennaio 2021, n. 303

Mantenimento dei figli: per il rimborso delle spese straordinarie imprevedibili serve un’azione autonoma, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 gennaio 2021, n. 379

Affido condiviso: sì a residenza prevalente se nell’interesse del minore, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 13 febbraio 2020, n. 3652.

Figlio minore: possibile il cambio di religione se non reca pregiudizio, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 30 agosto 2019, n. 21916.

Cassazione civile, sez. I, ordinanza 12 settembre 2018 n° 22219, Cassazione Civile, sez. I, ordinanza 16 febbraio 2018 n° 3913.

Art. 337-quater.
Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso. (1)
Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.

Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

(1) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

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Giurisprudenza
Affido esclusivo alla madre se il padre è inadeguato, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244.
Affido esclusivo non può fondarsi solo sulla diagnosi della Pas, Cassazione civile, sez. I, sentenza 16 maggio 2019 n° 13274.

Art. 337-quinquies.
Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli. (1)
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della responsabilità genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.

(1) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

 

Art. 337-sexies.
Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza. (1)
Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.

In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto.

(1) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.

Coniuge con figlio minore si trasferisce dal convivente: assegnazione di casa familiare e mantenimento vanno revocati, Tribunale di Salerno, ordinanza 30 gennaio 2020

 

Art. 337-septies.
Disposizioni in favore dei figli maggiorenni. (1)
Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.

Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.

(1) Articolo inserito dall’art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
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Assegno di mantenimento: le spese universitarie non sono straordinarie, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 12 novembre 2021, n. 34100
Il padre può versare il mantenimento direttamente al figlio maggiorenne?, Cassazione civile, sez. III, ordinanza 13 aprile 2021, n. 9700
Figlio maggiorenne con contratto a tempo determinato: sì al mantenimento, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 14 settembre 2020, n. 19077
Mantenimento del figlio maggiorenne: il cambio di rotta della Cassazione, Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14 agosto 2020, n. 17183
Mantenimento diretto: una modalità che la Cassazione non riesce a comprendere, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 23 gennaio 2020, n. 1562.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 09 luglio 2018 n° 18008, Corte d’Appello, Trieste, sez. II civile, decreto 03 maggio 2017.
Art. 337-octies.
Poteri del giudice e ascolto del minore. (1) (2)
[Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.

Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.]

(1) Articolo aggiunto dall’art. 55, comma 1, D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall’art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013.
(2) Articolo abrogato dall’art. 1, comma 4, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall’art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022. Per l’applicabilità e l’effetto di tale disposizione vedi l’art. 35 del medesimo D.Lgs. n. 149/2022.

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Affidamento dei figli: il minore infradodicenne, capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato,Cassazione civile, sez. I, ordinanza 25 gennaio 2021, n. 1474

 

Art. 338. (1)
[Condizioni imposte alla madre superstite.
Il padre può per testamento, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata stabilire condizioni alla madre superstite per l’educazione dei figli e per l’amministrazione dei beni.

La madre, che non voglia accettare le condizioni, può domandare di essere dispensata dall’osservanza di esse; e il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero e, se possibile, i parenti sino al terzo grado.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 339. (1)
[Curatore del nascituro.
Se alla morte del marito la moglie si trova incinta, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, può nominare un curatore per la protezione del nascituro e, occorrendo, per l’amministrazione dei beni di lui.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 340. (1)
[Nuove nozze della madre.
La madre, che vuole passare a nuove nozze, deve darne notizia al tribunale prima che sia celebrato il matrimonio. Il tribunale, assunte le informazioni del caso e sentito il pubblico ministero, delibera se l’amministrazione dei beni possa esserle conservata, oppure stabilisce condizioni, riguardo all’amministrazione stessa e all’educazione dei figli.

In caso di inosservanza della precedente disposizione la madre perde di diritto l’amministrazione e il marito è responsabile in solido dell’amministrazione esercitata in passato e di quella in seguito indebitamente conservata.

Il tribunale su istanza del pubblico ministero o dei parenti o anche d’ufficio, qualora non creda di riammettere la madre nell’amministrazione dei beni, delibera sulle condizioni da osservare per l’educazione dei figli e sulla nomina di un curatore ai loro beni.

L’ufficiale dello stato civile, che celebra o trascrive il matrimonio della vedova, deve informarne il procuratore della Repubblica entro dieci giorni dalla celebrazione o dalla trascrizione]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 341. (1)
[Responsabilità del nuovo marito.
Quando la madre è mantenuta nella amministrazione dei beni o vi è riammessa, il marito s’intende sempre ad essa associato in quell’amministrazione e ne diviene responsabile in solido.]

(1) Articolo abrogato dalla Legge 19 maggio 1975, n. 151.

Art. 342. (1)
[Nuove nozze del genitore non ariano.]
(1) Articolo abrogato dal D.Lgs.Lgt. 14 settembre 1944, n. 287.

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