La disposizione dell’Art.201 comma 3 secondo cui le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente, secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte, deve esser interpretata nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi summenzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l’ipotesi di irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia quella postale.
Corte di cassazione, Sentenza 15 febbraio 2007, n. 3453
Con ricorso al Giudice di pace di Latina M.A. proponeva opposizione ex art. 23 della l. 689/1981, avverso la iscrizioni nei ruoli esattoriali delle sanzioni amministrative dovute per violazione dell’art. 142, comma 8, del vigente c.d.s.
Deduceva il ricorrente che il diritto a riscuotere le somme dovute per la violazione di cui al verbale di contravvenzione n. 7453 del 17 aprile 1996 doveva ritenersi prescritto in data 17 aprile 2001, atteso che la iscrizione nei ruoli esattoriali era stata notificata all’opponente il 15 maggio 2001 e, pertanto, oltre il termine di cinque anni dal giorno della commessa violazione (17 aprile 1996).
Detto verbale era del tutto sconosciuto all’opponente, non essendogli stato mai notificato.
Dalla lettura del verbale e dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale il verbale avrebbe dovuto essere notificato a mezzo posta, forniti su richiesta dell’opponente dalla Polizia Stradale di Latina, risultava a fianco dell’indirizzo di via [omissis] – che costituiva la residenza dell’esponente fino alla data del trasferimento di residenza avvenuto il 27 marzo 1995 a Giuliano in Campania [omissis], ovvero oltre un anno prima dell’elevazione del verbale di contravvenzione in data 17 aprile 1996 – la annotazione del postino di turno “trasferito”.
Deduceva, altresì, che per la notifica analogo discorso valeva con riferimento al verbale di contravvenzione n. 9225 del 15 maggio 1996, atteso che dal verbale e dall’avviso di ricevimento della raccomandata spedita per la notifica a mezzo posta, forniti sempre dalla Polstrada di Latina, a fianco del vecchio indirizzo risultava la annotazione del postino di turno “trasferito”.
Le suddette notifiche dovevano ritenersi nulle a tutti gli effetti.
Costituitosi in giudizio il Prefetto di Latina chiedeva il rigetto della opposizione rilevando che il difetto di notifica, eccepito dall’opponente, nasceva dal mancato rispetto da parte dello stesso dell’art. 94 del vigente c.d.s.
Con sentenza del 29 ottobre 2001, depositata in cancelleria il 5 novembre 2001, il Giudice di Pace adito respingeva l’opposizione, osservando che l’opposizione proposta trovava un insormontabile ostacolo nella mancata osservanza da parte del M. di quanto prescritto dall’art. 94 del vigente c.d.s., per non aver questo aggiornato tempestivamente la propria residenza sì da rendersi reperibile.
Avverso tale sentenza M.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La Prefettura di Latina non ha spiegato difese.
Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.); omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.), in relazione all’art. 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; artt. 137 ss. c.p.c., nonché della l. 890/1982.
La notificazione del plico sia nel caso del verbale di contravvenzione che in quello della cartella esattoriale, tentata all’indirizzo risultante dal Pubblico Registro Automobilistico e compiuta a mezzo della posta, non sarebbe stata completata, perché, non essendo stato rinvenuto il destinatario, l’ufficiale postale avrebbe reso il plico con la annotazione “trasferito”. Pertanto, si sarebbe dovuto procedere alla notifica nei modi indicati dall’art. 143 c.p.c.
Né poteva ritenersi, in base all’art. 94 del vigente c.d.s., come ritenuto dal giudice a quo, che l’organo notificatore non era tenuto alla ricerca dell’indirizzo del destinatario, perché il trasgressore non aveva ottemperato all’obbligo di tenere aggiornata la sua residenza agli atti del P.R.A. e della Motorizzazione Civile.
Tale interpretazione non sarebbe consentita da una esegesi sistematica nella norma summenzionata.
Una corretta interpretazione della stessa non consentirebbe di prescindere dalle regole generali che disciplinano la notificazione degli atti giudiziari civili a destinatari irreperibili.
Non essendosi proceduto in tal senso, le notifiche di entrambi gli atti in questione sarebbero nulle.
Il ricorso è fondato.
Il giudice a quo ha motivato il rigetto dell’opposizione del ricorrente, affermando testualmente: “L’opposizione, come proposta da M.A., trova un ostacolo insormontabile nella mancata osservanza di quanto prescritto nell’art. 94 del vigente c.d.s. a suo tempo concretizzata dall’interessato col non aver tempestivamente aggiornato la propria residenza così da rendersi reperibile.
La notifica, nel primo caso del verbale di contravvenzione e nel secondo della cartella esattoriale, risulta effettuata dall’ente notificatore proprio nella residenza iscritta nel P.R.A. all’indirizzo ivi indicato. E non poteva essere altrimenti non essendo tenuto l’organo notificatore alla ricerca dell’indirizzo preesistendo, in capo all’automobilista, l’obbligo di tenere aggiornata la sua residenza agli atti del P.R.A. e della Motorizzazione Civile”.
Tale tesi non appare condivisibile.
L’art. 94 del vigente c.d.s. non disciplina la notificazione delle violazioni, ma disciplina le formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza del destinatario, prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie per chi non ottempera agli obblighi imposti dalla stessa disposizione, tra i quali figura quello di chiedere la trascrizione del trasferimento di residenza.
Pertanto non può farsi riferimento a tale norma per stabilire se la notifica di una violazione sia valida o meno.
La norma che, invece, disciplina la notificazione delle violazioni è l’art. 201 del vigente c.d.s.
Il comma 3 di tale norma dispone che alla notificazione della violazione si provvede con le modalità previste dal codice di procedura civile ovvero a mezzo posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale; che comunque le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione o dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. o dalla patente di guida del conducente.
Tale disposizione non può essere interpretata nel senso che le notificazioni devono intendersi validamente eseguite quando effettuate alla residenza, domicilio o sede del soggetto risultante dall’archivio nazionale dei veicoli istituito presso la direzione generale della M.C.T.C. o dal P.R.A. anche se il destinatario non viene rinvenuto in tali luoghi per aver trasferito altrove la propria residenza.
Tale disposizione, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che il collegio condivide non ravvisando valide ragioni per dissentirne, deve esser interpretata nel senso che la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi summenzionati, bensì sul necessario espletamento delle formalità previste per l’ipotesi di irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia quella postale (cfr. Cass., 5789/1992; 7044/1999; 5907/2002).
Ne consegue che in ipotesi come quella di specie, nella quale l’agente postale si è limitato ad annotare sull’avviso di ricevimento della raccomandata la scritta “trasferito” senza svolgere alcuna altra attività, la notificazione non può ritenersi valida, richiedendo necessariamente per essere tale l’espletamento delle formalità previste dall’art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario.
Pertanto il ricorso deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, al Giudice di pace di Latina, in persona di altro magistrato, che per la decisione si uniformerà al principio di diritto sopra enunciato.