Qualora la notificazione del verbale di contravvenzione sia stato effettuata da un funzionario dell’amministrazione, l’omessa stesura sull’atto della relazione di notifica integra una mera irregolarità, priva di effetti invalidanti.
Cass. Civ. Sentenza n. 14005 del 27 settembre 2002
In data 19/10/1996 il Comando della Polizia municipale di Fano accertava a carico di A. F. l’infrazione di cui all’art. 7 C.d.S., notificando di conseguenza all’interessata il relativo verbale, a mezzo del servizio postale.
La notifica veniva curata da un agente della Polizia municipale che ometteva di compilare sull’originale e sulla copia dell’atto da notificare la relazione di notifica.
Il verbale di contravvenzione veniva comunque recapitato presso la residenza della F., come attestato dalla cartolina di ritiro sottoscritta, in data 31/12/1996, dal marito convivente della contravventrice.
Il 30/12/1996 A. F. proponeva ricorso, avverso il verbale di contravvenzione, al Prefetto di Pesaro e questi, con ordinanza in data 21/8/1997, dichiarava irricevibile l’atto, in quanto tardivo.
Contro l’ordinanza di rigetto la F. presentava ricorso al Pretore di Pesaro- sezione distaccata di Fano che, con sentenza in data 20/5/1999, rilevata la nullità della notifica del verbale di contravvenzione accoglieva il ricorso, annullando il verbale stesso in quanto tardivamente notificato.
Per la cassazione della sentenza del Pretore propone ricorso, fondato su un unico motivo, il Prefetto di Pesaro.
Non svolge attività difensiva A. F.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di cassazione l’Avvocatura generale dello Stato, per conto del Prefetto di Pesaro, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 14, legge 689/1981 [1] e dell’art. 160 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.
Rileva il ricorrente che l’omessa redazione della relazione di notifica non comporta nullità della notifica ma mera irregolarità della stessa.
Irregolarità che non può essere pronunziata se l’atto abbia raggiunto il suo scopo e che non può essere eccepita da chi vi abbia rinunziato.
Ipotesi queste entrambe ricorrenti nella specie.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Invero la Corte di cassazione ha più volte precisato che qualora la notificazione del verbale di contravvenzione sia stato effettuata da un funzionario dell’amministrazione, l’omessa stesura sull’atto della relazione di notifica integra una mera irregolarità, priva di effetti invalidanti (Cass. civ. SS. UU. 19/7/1995 n. 7821; Cass. civ. SS. UU. 29/1/1994 n. 890).
Alla riportata giurisprudenza si ritiene di dovere dare continuità posto che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di giudizio che giustifichino l’adozione di una diversa decisione, tenuto altresì conto che la notifica del verbale di contravvenzione ha raggiunto compiutamente il suo scopo essendo stato portato a conoscenza di A. F., sicchè non può trovare applicazione, nella specie, il principio, contenuto nella isolata sentenza della Corte di cassazione n. 9544/1992, citata dal Pretore, nell’impugnata sentenza, principio che si fonda sostanzialmente sull’impossibilità da parte della P.A. di fornire la prova di avere effettivamente l’atto da notificare, posto che tale circostanza non è in discussione, nel caso in esame.
Pertanto, considerato che è certo che l’atto sia stato spedito da un agente della Polizia municipale e che sia stato recapitato presso la residenza della notificanda, deve ritenersi che l’omessa redazione della relata sull’originale e sulla copia dell’atto costituisca solo un’irregolarità che non incida sulla validità dell’atto.
Il ricorso va quindi accolto, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio al Tribunale di Pesaro e Urbino anche per le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Pesaro ed Urbino anche per le spese del giudizio di legittimità.
Ultima modifica: 01/07/2003 |