Affinchè il difensore possa espletare il mandato difensivo, e quindi predisporre una difesa tecnica, deve intercorrere tempo sufficiente tra l’avviso pervunotogli e l’interrogatorio dell’indagato sottoposto a misura cautelare.
Cassazione Penale, sez. VI, 11-04-2007, n. 14585
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
1. B.F.P. ricorre avverso l’ordinanza indicata in epigrafe, che ha respinto l’appello e confermato la misura cautelare emessa nei suoi confronti.
2. Lamenta inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Sostiene un vizio della notificazione dell’avviso al difensore di fiducia.
Questi fu raggiunto da una telefonata alle ore 10,20 del 4.8.2006, per presenziare all’interrogatorio del B. alle ore 11,00 dello stesso giorno. Recatosi al carcere con appena 20 minuti di ritardo rispetto alla convocazione, trovò che l’interrogatorio era stato già reso alla presenza di un difensore di ufficio.
3. Il ricorrente cita ed analizza testi giurisprudenziali per dimostrare che il tempo cosi ridotto non ha comunque consentito di visionare gli atti investigativi nè di conferire con il detenuto e per giungere alla conclusione che la nullità di ordine intermedio non può considerarsi sanata ex art. 182 c.p.p., comma 2, avendo egli eccepito la nullità subito dopo l’interrogatorio con istanza rivolta al G.I.P..
4. Il ricorso è fondato.
5. E’ da considerare pacifico in atti che il tempo concesso al difensore per lo studio degli atti, il dispiegamento della difesa tecnica, l’effettuazione del percorso per giungere fino alla casa circondariale in cui doveva svolgersi l’interrogatorio, l’espletamento delle procedure prescritte per l’ingresso e per l’eventuale colloquio con il detenuto, sia stato così ridotto da rendere impossibile lo svolgimento del mandato difensivo. Del resto, il gip provvide ad interrogare l’indagato a distanza di poche ore dall’arresto, e, benchè fosse molto in anticipo rispetto ai termini massimi prescritti per l’interrogatorio di garanzia, ritenne di non attendere neppure per pochi minuti l’arrivo del difensore di fiducia.
6. Il Tribunale di Taranto ha rinunciato a svolgere qualsiasi considerazione circa l’avvenuta violazione del diritto di difesa, che deve aver considerato palese. Tuttavia, ha rigettato l’appello, richiamando il dettato dell’art. 182 c.p.p., e sostenendo la sanatoria della nullità di ordine intermedio, che si sarebbe verificata nel presente caso.
7. Rileva il presente collegio che il Tribunale di Taranto, nel richiamare un precedente giurisprudenziale sul punto, offre citazione pertinente, con riguardo alla qualificazione della nullità, di cui all’art. 182 c.p.p., comma 2, prima parte, correttamente inquadrabile fra le nullità di ordine intermedio. Parimenti, è corretta la citazione del precedente, se si ha riguardo al numero dei difensori officiati. In quella decisione risulta infatti esaminato proprio il caso della nomina di un unico difensore di fiducia: “In tema di interrogatorio di garanzia conseguente ad applicazione di custodia cautelare, qualora, essendo stato omesso l’avviso al difensore di fiducia dell’indagato, questi accetti di essere assistito, nell’espletamento dell’atto, da un difensore d’ufficio, la nullità derivante dalla suddetta omissione, qualificabile come “intermedia”, è da ritenere sanata, ai sensi dell’art. 182 c.p.p., comma 2, prima parte, (essendo la parte presente e dovendosi considerare la difesa d’ufficio come effettiva e non puramente formale), se non eccepita prima che l’atto sia compiuto o, in caso di impossibilità, immediatamente dopo” (Sez. 1, Sentenza n. 46898 del 22/09/2003 Cc. (dep. 05/12/2003) Rv. 226449 PM in proc. Barysiewicz).
8. Ciò non di meno, la regola applicata – secondo l’opinione del presente collegio – non si attaglia al caso in esame. Essa presuppone che l’indagato, pur essendo pienamente a conoscenza della intervenuta nullità, accetti di essere assistito da un difensore d’ufficio nominato in sostituzione nell’immediatezza dell’interrogatorio. Il caso che ci occupa riguarda evidentemente una ipotesi differente: il difensore di fiducia, essendo stato raggiunto telefonicamente, aveva regolarmente ricevuto l’avviso per assistere all’interrogatorio del suo assistito. Il tema da esaminare non faceva riferimento ad alcuna omissione dell’avviso; riguardava, invece, la congruità temporale per il concreto ed effettivo svolgimento del mandato difensivo. Nè risulta dal verbale redatto in quella circostanza dal gip che la parte sia stata debitamente informata della straordinaria ristrettezza dei tempi concessa al suo difensore di fiducia. E, pertanto, nè l’indagato nè il difensore d’ufficio all’uopo nominato sono stati posti nelle condizioni di conoscere la qualità della violazione del diritto di difesa, apprezzarne lo spessore e valutare l’opportunità di svolgere le obiezioni e le eccezioni conseguenti.
9. Appare conseguentemente non solo corretta, ma anche tempestiva l’eccezione di nullità sollevata dal difensore di fiducia, unico soggetto in grado di conoscere l’accaduto, non appena abbia potuto, immediatamente dopo il compimento dell’atto.
10. Segue l’annullamento dell’ordinanza impugnata e l’immediata liberazione dell’indagato se non detenuto per altra causa.
11. Spetta alla cancelleria dar corso agli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone l’immediata liberazione del B. se non detenuto per altra causa.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 c.p.p..