Insidie stradali: responsabilit? del pedone e della P.A.

di | 21 Marzo 2005

Ai fini della sussistenza della responsabilità della P.A. in tema di insidie stradali, occorrono i requisiti di “invisibilità” oggettiva ed imprevedibilità soggettiva.
Sentenza Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Fasano del 22 novembre 2004.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Brindisi – Sezione Distaccata di Fasano, in persona del Giudice Unico dott. Alberto Munno, ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente

SENTENZA
 

Nella causa civile iscritta nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d’ordine 16 dell’anno 2002

TRA
 

C. Anna, elettivamente domiciliata alla via Napoli n.312/0 in Bari presso lo studio dell’avv. Tommaso Russo, dal quale è rappresentata e difesa come da mandato a margine dell’atto introduttivo;

ATTORE

CONTRO

Comune di Fasano in persona del legale rappresentante protempore, selettivamente domiciliato al Corso Roma n.4 in Brindisi presso lo studio dell’avv. Antonio Caiulo, dal quale è rappresentato e difeso come da mandato a margine della comparsa e risposta

CONVENUTO

E NEI CONFRONTI DI

Edil Mar del rag. M. Giampiero, corrente in Conversano alla via G. Puccini civico n.52, elettivamente domiciliata alla via Fogazzaro n.132 in Fasano presso lo studio dell’avv. Giovanni Cofano, dal quale è rappresentata e difesa come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;

TERZO CHIAMATO

La Piemontese Assicurazioni spa corrente in Torino in persona del legale rappresentante protempore, selettivamente domiciliata alla via Mazzini n.55 in Monopoli presso lo studio dell’avv.Rosanna Perricci, dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. Maurizio Curti del Foro di Torino, giusta procura generale alle liti del 04-09-1996 rep. 228449/29441;

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: azione risarcitoria da illecito aquiliano;

All’udienza dell’08-07-2004 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle parti come da verbale e riportate in narrativa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato l’08-01-2001 C. Anna evocava in giudizio il Comune di Fasano chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di £. 14.900.000, maggiorata da rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento del danno alla persona patito a seguito dell’incidente verificatosi alle ore 21,00 del 17-08-1999 in Torre Canne di Fasano allorchè, percorrendo la via del Faro all’altezza dell’esercizio commerciale denominato “Piccadilly”, poneva il piede in una buca esistente sul manto stradale in prossimità del margine destro della carreggiata, ridonando al suolo ed accusando forti dolori al piede.

Incidente al seguito del quale le veniva diagnosticata la “frattura base V metatarso dx” e, a seguito della stabilizzazione degli esiti, una invalidità permanente pari al 4/5 % della totale della totale.

Si costituiva il Comune di Fasano con comparsa di risposta, contrastando la domanda attorea e deducendo la insussistenza nella fattispecie degli estremi della insidia e trabocchetto, indispensabili per la configurazione di una responsabilità civile dell’ente proprietario della strada.

Deduceva altresì il convenuto Comune la responsabilità della EdilMar di M. Giampiero, ditta appaltatrice dei lavori di manutenzione della rete stradale urbana ed extraurbana del comune di Fasano, giusto contratto del 03-08-1999 e, per l’effetto, chiedeva autorizzazione alla chiamata di essa ditta appaltatrice dalla quale voleva essere manlevava per il caso di condanna ai sensi degli artt.106 e 269 c.p.c., con i favori delle spese di lite.

Differita la prima udienza di comparizione ai sensi degli artt.106 e 269 cpc, si costituiva il 04-07-2001 la Edil Mar di M. Giampiero, contestando il fondamento della chiamata e deducendo la mancata attivazione da parte del committente comune del servizio di reperibilità e pronto intervento, con consequenziale esonero da qualsivoglia responsabilità per essa chiamata.

In via subordinata si associava alla deduzioni ed argomentazioni difensive articolate dal chiamato Comune di Fasano, deducendo la insussistenza dei presupposti per la configurabilità di una insidia o trabocchetto, e, di conseguenza, la mancanza di ogni profilo di responsabilità a carico del Comune di Fasano.

Concludeva chiedendo in via principale la relazione della domanda di garanzia dispiegata dal Comune di Fasano, e la ascrivibilità del danno patito dalla attrice alla sua esclusiva negligenza ed imprudenza. In via subordinata chiedeva di essere manlevata dalla Piemontese Assicurazioni spa, in forza di apposita polizza stipulata inter partes, dagli effetti pregiudizievoli dell’eventuale accoglimento della domanda di garanzia proposta dal Comune di Fasano; il tutto con i favori delle spese di lite.

Chiedeva al G.I., ottenendola, la autorizzazione alla chiamata in causa della Piemontese Assicurazioni spa per la udienza del 20-12-2001. Quivi si costituiva la Piemontese Assicurazioni spa, contestando i presupposti della chiamata effettuata dalla Edil Mar, sia in rito, per essere la stessa tardivamente effettuata, e sia nel merito, per la allegata insussistenza delle condizioni di operatività della polizza assicurativa. Concludeva chiedendo la reiezione della domanda con i favori delle spese.

Istruita la causa mediante l’assunzione delle prove richieste dalle parti ed ammesse con ordinanza istruttoria emessa ex art.184 c.p.c. in data 14-11-2002, il giudizio veniva rinviato alla udienza di precisazione delle conclusioni, che venivano dalle parti rassegnate come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.- La fattispecie dedotta in giudizio dall’attore non può esser ricondotta nell’alveo di operatività segnato dall’art.2051cod.civ..

E’ infatti provato agli atti che il sinistro si è verificato su di una strada comunale – via del Faro in Torre Canne di Fasano – facente parte del c.d. demanio accidentale comunale ex artt.822 comma 2 e 824 cod.civ. e, pertanto, aperta all’uso generale della collettività che si esercita mediante la fruizione uti civis delle utilità che dal bene è possibile trarre secondo la sua propria destinazione e attitudine.

Nei confronti di siffatti beni non è configurabile un obbligo di custodia a carico dell’Ente proprietario in quanto essi, per la loro estensione e per la apertura all’uso generale della collettività, non consentono all’Ente il realistico esercizio di quei poteri di controllo e vigilanza destinati a prevenire l’insorgenza dal determinismo della cosa di processi generatori di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi .

L’esclusione in parola trova il proprio fondamento nel principio ad impossibilia nemo tenetur e nella ratio su cui è fondata la responsabilità per cose in custodia ex art.2051 cod.civ..

Questa, infatti, pur essendo formulata in termini tali da indurre parte della dottrina e della giurisprudenza a ricondurla nell’alveo delle ipotesi di responsabilità oggettiva, connotate da rapporto di specialità con il paradigma generale della responsabilità civile costituito dall’art.2043 cod.civ. che, tra i propri elementi costitutivi, esige la esistenza dell’elemento psicologico del dolo o della colpa, si limita ad introdurre una mera inversione dell’onere della prova liberatoria, che il custode può efficacemente fornire non solo in modo diretto, attraverso la indicazione del fortuito accidentale verificatosi, ma anche in modo indiretto secondo la nota equazione casus=non culpa.

E proprio grazie a questa seconda e corretta lettura della ipotesi speciale di responsabilità si comprende agevolmente la ratio della esclusione in parola: la vasta estensione dei beni in parola rende impossibile e, quindi, inesigibile la osservanza di quei poteri-doveri di controllo e vigilanza sul determinismo della res che il custode può e deve porre in essere al fine di scongiurare la propagazione di serie causali produttive di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi.

Con il risultato di rendere impossibile a priori l’assolvimento dell’onere probatorio – già gravato dalla inversione – a carico del custode, e con l’ulteriore effetto di vedere la introduzione surrettizia di una ipotesi di vera e propria responsabilità oggettiva.

Tanto, tuttavia, non esclude la responsabilità della P.A. e, in genere, dell’ente proprietario dei beni di sì vasta estensione, dovendo questa esser fondata sul precetto generale del neminem laedere imposto dall’art. 2043 cod. civ., in forza del quale saranno sempre sindacabili dal giudice ordinario i comportamenti della P.A. e dell’Ente proprietario dei beni di vasta estensione che non siano ossequiosi delle apposite discipline o delle regole di comune prudenza e cautela, rivolte a preservare la integrità dei diritti ed interessi dei terzi; e che la mancata osservanza da parte della P.A. delle regole e discipline in parola, potrà configurare a suo carico una responsabilità civile ogni qualvolta la omissione dell’assolvimento dell’obbligo di manutenzione determini sui beni in parola la insorgenza di una situazione di insidia o trabocchetto (Cass. Civ. Sez. III sent. n.12314 del 04-12-1998 Magnone c. Soc. Ativa in Arch. Giur. Circ. 1999 pag. 204).

E’ così necessario esaminare se gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana fondata sull’art. 2043 cod. civ. siano rinvenibili nella odierna vicenda; e, naturalmente, l’onere della prova incomberà integralmente a carico della parte attrice, dovendo in difetto soccombere ai sensi dell’art.2697 cod. civ..

II.- La sig.ra C. Anna non ha prodotto fotografie effigianti la buca che avrebbe assertivamente causato la sua caduta al suolo, privando in tal modo l’Autorità Giudiziaria adita di un prezioso strumento conoscitivo, indispensabile per la verifica dei presupposti di accoglibilità della domanda.

Secondo le allegazioni l’incidente si è verificato alle ore 21,00 lungo la Via del Faro in Torre Canne, e l’unico testimone, signora C. Luigia, dichiara: ”Preciso che l’illuminazione pubblica di via Del Faro è fornita da lampioni centrali sospesi a mezz’asta…non ricordo se il punto in cui si è verificato il sinistro godesse dell’illuminazione di uno dei lampioni centrali…”.

Non è così processualmente provato che la zona fosse priva anche di un minimo di visibilità artificiale.

Prosegue il testimone C. Luigia: “Ho potuto rilevare che la caduta di mia cugina era da attribuirsi alla presenza di una buca nella quale la stessa inavvertitamente aveva posto il piede destro. Preciso che la strada in questione è ricca di buche.”

Dal rapporto dei VV.UU. di Fasano, di cui non è possibile individuare il P.U. autore, si apprende che nel tratto di strada in parola la buca più ampia misura 2 centimetri circa di profondità.

Dagli scarni elementi probatori offerti a sostegno della domanda attrice si deduce: che il tratto di strada ove si verificò la caduta della signora C. Anna era munito di illuminazione pubblica; che il manto di asfalto era interessato da una serie di asperità che, pertanto, avrebbero indotto chiunque ad una particolare prudenza nel cammino; che le più vistose di tali asperità non superavano un dislivello di 2 centimetri di profondità.

E’ così evidente che l’incidente da cui è stata attinta la signora C. Luigia è ascrivibile al fatto e colpa esclusiva della medesima, in forza del principio di autoresponsabilità che costituisce la frontiera estrema della responsabilità civile, normativamente segnata dall’art. 1227 cod. civ., in forza del quale ognuno deve risentire sulla propria sfera giuridica delle conseguenze della mancata adozione delle cautele e delle regole di comune prudenza che identificano il contenuto di diligenza esigibile dal soggetto giuridico nei comportamenti adottati nella vita sociale.

E così la sig.ra C. Anna, nel procedere a passeggio nella bella serata di agosto, ancor prima di dedicarsi ad ammirare passanti e negozi, avrebbe dovuto, diligentemente, assicurarsi della natura e delle condizioni del selciato sul quale passeggiava.

Ed accortasi che la strada Del Faro era “ricca di buche” (teste C. Luigia), avrebbe ancor più dovuto fare attenzione nell’incedere, messa sul chi vive proprio dal generale stato in cui versava il tratto di strada.

In presenza di negligenza e disattenzione dell’utente della pubblica via, ogni asperità, anche la più insignificante, può trasformarsi in una “insidia e/o trabocchetto idonei a fondare la responsabilità civile della P.A.”

Ne consegue che la buca deve considerarsi “visibile” quanto meno ai fini di escludere la circostanza della “invisibilità” oggettiva che , unitamente alla imprevedibilità soggettiva, deve sempre caratterizzare la asperità del fondo stradale affinché questa possa configurare al ipotesi di insidia generatrice di responsabilità a carico dell’Ente proprietario della strada stessa, oberato ex lege dell’obbligo di custodia nei limiti in cui esso è esigibile in relazione alla estensione dei beni da vigilare; e che, pertanto, essa buca non costituisca insidia stradale poichè per le circostanze in cui si è verificato l’accaduto, era dall’attore concretamente visibile, prevedibile ed evitabile mediante l’esercizio doveroso dei poteri di controllo e vigilanza che devono contrassegnare la diligente condotta di chi utilizza uti civis i beni demaniali aperti alla fruizione della generalità dei consociati: “Costituisce insidia stradale ogni situazione di pericolo che l’utente medio, usando la normale diligenza richiesta dalla particolare situazione in cui si trova, non può obbiettivamente prevedere: onde al fine di escludere la responsabilità risarcitoria dell’ente che abbia di fatto la gestione della strada è necessaria la dimostrazione da parte dell’ente stesso che nonostante la obbiettiva esistenza della insidia l’utente fosse soggettivamente in grado di prevederla o di evitarla. Il relativo apprezzamento da parte del giudice è incensurabile in sede di legittimità ove correttamente ed adeguatamente motivato.” (Cass. Civ. Sez.III sent. n.191 del 12-01-1996 Comune Cava dei Tirreni c . Esposito).

III.- La domanda attrice deve così essere rigettata per infondatezza, con condanna della sig.ra C. alla rifusione delle spese e competenze legali in favore del Comune di Fasano.

IV.- La domanda di garanzia impropria proposta dal Comune di Fasano contro la Edil Mar di M. Giampiero, è subordinata all’accoglimento della domanda attrice; ed ugualmente a dirsi in ordine alla domanda dispiegata dalla Edil Mar contro la Piemontese Assicurazioni.

La reiezione della domanda principale determina la sopravvenuta carenza di interesse nelle domande dispiegate dal convenuto contro la chiamata Edil Mar, e da quest’ultima contro la Piemontese Assicurazioni spa, e la parte attrice deve sentirsi condannare alla rifusione di spese e competenze anche in favore di queste ultime, atteso che “Il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto legittimamente viene posto a carico dell’attore ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia.” (Cass. Civ. Sez. II n.2330 del 01-03-1995 Semeraro c. Cirillo).

P. Q. M.

Il Tribunale di Brindisi-Sezione distaccata di Fasano, in persona del Giudice Civile Monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C. Anna con atto di citazione notificato l’08-01-2001 nei confronti del Comune di Fasano; sulla domanda proposta dal Comune di Fasano contro la Edil Mar di M. Giampiero, e sulla domanda da questi proposta contro la Piemontese Assicurazioni spa, così provvede:

V.- rigetta la domanda di C. Anna, e la condanna al pagamento di spese e competenze di lite in favore del Comune di Fasano, che liquida in euro 236,66 per borsuali, euro 1400,00 per diritti, euro 1600,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari, oltre a cna ed iva come per legge, oltre a spese di registrazione della sentenza;

VI. – dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda proposta dal Comune di Fasano contro la Edil Mar;

VII. – condanna C. Anna alla rifusione di spese e competenze legali in favore della Edil Mar di M. Giampiero, che liquida in euro 100,00 per borsuali, euro 1400,00 per diritti, euro 1600,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari, oltre a cna ed iva come per legge;

VIII.- dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda proposta dalla Edil Mar contro la Piemontese Assicurazioni spa;

IX. – condanna C. Anna alla rifusione di spese e competenze legali in favore della Piemontese Assicurazioni, che liquida in euro 100,00 per borsuali, euro 1400,00 per diritti, euro 1600,00 per onorari, oltre a rimborso forfetario del 12,5% su diritti ed onorari, oltre a cna ed iva come per legge;

Fasano, 22 novembre 2004

Il Giudice dott. Alberto Munno

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2004

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