Il pagamento della multa non comporta l’inammissabilità del ricorso

di | 26 Febbraio 2004

Il pagamento cautelativo della somma portata dall’ordinanza-ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà dell’intimato di sottrarsi all’esecuzione forzata esperibile in base a detto provvedimento (il quale è titolo esecutivo e la cui efficacia non è di regola sospesa dalla opposizione), non comporta di per sé acquiescenza, né incide sull’interesse ad insorgere avverso il provvedimento medesimo, con il rimedio contemplato dall’art. 22 della l. 689/1981.
Cassazione , sez. II, sentenza 25.02.2004 n. 3735

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il signor L.M. ricorreva, davanti al Giudice di pace di Elusone per l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione, emessa dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo che, per la contestata violazione dell’art. 21, commi 1, 4 e 5, c.d.s. – in quanto, senza il nulla osta dell’ente proprietario, aveva installato un “trabattelo” mobile sulla sede stradale, al fine di tinteggiare la parte esterna di un immobile, riducendo la larghezza della carreggiata a meno di metri 5.60 – gli aveva inflitto la sanzione amministrativa pecuniaria di lire 2.224.000.

2. Il G.d.p. accoglieva il ricorso.

3. La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo ricorreva per cassazione, affidando l’impugnazione ad un unico motivo di doglianza. L’intimato non ha svolto difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso (con il quale lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 21, 203 e 205 del c.d.s. e degli artt. 22 e 23 della l. 689/1981, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Bergamo deduce che il ricorso, proposto davanti al G.d.p., doveva essere dichiarato improcedibile «atteso che il contesto contravvenzionale era stato già definito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata con l’ordinanza prefettizia poi annullata, come risulta dalla ricevuta di versamento postale dell’8 febbraio 2000». Dall’art. 203 del c.d.s. si evincerebbe che il contravventore potrebbe, in via alternativa, o pagare in misura ridotta ovvero proporre ricorso al Prefetto. Pertanto, avendo l’utente della strada prestato acquiescenza all’operato della P.A., con il dare esecuzione al pagamento della sanzione, il contravventore non avrebbe potuto proporre ricorso davanti al G.d.p., e la pronuncia di quest’ultimo sarebbe, conseguentemente, nulla.

2. Il ricorso è infondato.

La Prefettura ricorrente, contumace nel giudizio di primo grado, svoltosi davanti al G.d.p. di Elusone, eccepisce in questa sede, per la prima volta, e chiede di provare, mercé l’allegazione di documento idoneo, la circostanza di fatto relativa all’inammissibilità dell’opposizione proposta dal trasgressore avverso l’ordinanza-ingiunzione del Prefetto, in ragione dell’avvenuto pagamento della somma ingiunta con il provvedimento impugnato; circostanza che non ha formato oggetto di dibattito processuale.

Tale documento, del tutto nuovo, non può trovare ingresso nel giudizio di Cassazione in quanto riguarda il rapporto processuale di primo e unico grado di merito, in ordine al quale questa Corte non può più statuire. Infatti, l’art. 372 c.p.c. consente l’esame di nuove prove solo in ordine all’ammissibilità del ricorso e del controricorso ed “alla nullità della sentenza”, che – con formula contratta – non richiama pienamente il motivo di cassazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, il quale riguarda la “nullità della sentenza o del procedimento”.

Da tempo ormai questa Corte si è attestata sulla posizione in base alla quale «le ipotesi di nullità della sentenza che consentono, ex art. 372 c.p.c., la produzione di nuovi documenti in sede di giudizio di legittimità sono limitate a quelle derivanti da vizi propri dell’atto, per mancanza dei suoi requisiti essenziali di sostanza e di orma, e non si estendono, pertanto, a quelle originate, in via riflessa o mediata, da vizi del procedimento» (in tale senso, solo da ultime, Cassazione 2586 e 18136/2002;1650/2001; 486/1999). Tale posizione non è stata neppure presa in considerazione nel ricorso che, perciò, non ha introdotto alcun argomento per superarla.

2.1. Tuttavia, quand’anche non bisognosa di documentazione perché autosufficiente, l’affermazione, contenuta nel ricorso, riguardante l’avvenuto pagamento – da parte del trasgressore – della sanzione amministrativa inflitta dal Prefetto con l’ordinanza-ingiunzione, non può dar luogo alla lamentata violazione di legge e non comporta le conseguenze sollecitate dal ricorrente.

Infatti, la prescrizione dell’art. 203 del c.d.s., la quale impone che il ricorso al Prefetto contro il verbale di accertamento della violazione sia proposto nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, solo “qualora non sia stato effettuato il pagamento”, attiene ad una fase preliminare rispetto alla decisione amministrativa e riguarda il pagamento in misura ridotta, non riguarda cioè la fase successiva alla adozione dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto ed il conseguente pagamento della sanzione irrogata con tale provvedimento. Tale disposizione, per essere estranea al piano processuale, quale è stabilito dal successivo art. 205 c.d.s., non può essere invocata per chiedere (ed ottenere) la declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo.

Peraltro, questa Corte ha già affrontato e risolto il problema dell’interesse sostanziale del trasgressore ad impugnare la decisione amministrativa con la quale viene irrogata la sanzione amministrativa, nonostante il pagamento cautelativo di quanto ingiunto.

Con la sentenza 4886/1989 si era stabilito che il pagamento della somma portata dall’ordinanza-ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà dell’intimato di sottrarsi all’esecuzione forzata esperibile in base a detto provvedimento (il quale è titolo esecutivo e la cui efficacia non è di regola sospesa dalla opposizione), non comporta di per sé acquiescenza, né incide sull’interesse ad insorgere avverso il provvedimento medesimo, con il rimedio contemplato dall’art. 22 della l. 689/1981.

Tale principio è stato poi ripreso dalla sentenza della Cassazione 14845/2000, a tenore della quale il pagamento della somma portata dall’ordinanza-ingiunzione – tanto se intervenga prima che dopo la notifica di questa -, potendo ricollegarsi alla volontà dell’intimato di sottrarsi all’esecuzione forzata, di evitare la confisca del bene in sequestro o di ottenere la restituzione, non comporta di per sé acquiescenza né incide sull’interesse a proporre opposizione ai sensi dell’art. 22 della l. 689/1981.

In coerenza con tale parallelo interesse del trasgressore, la Cassazione ha riconosciuto alla stessa Amministrazione la possibilità di intervenire sull’ordinanza ingiuntiva anche dopo l’avvenuto pagamento da parte dell’interessato. Secondo la sentenza 2761/2003, di questa stessa Corte, sino a quando non sia intervenuto il giudicato a seguito dell’opposizione proposta dall’ingiunto avverso l’ordinanza-ingiunzione, l’Amministrazione, nell’esercizio del potere di autotutela, può procedere alla rimozione degli eventuali vizi, ovvero alla rettifica ed alla correzione degli eventuali errori in essa contenuti, provvedendo ad emanare una nuova ordinanza-ingiunzione emendata da detti vizi e/o errori, e ciò può fare anche nel caso in cui l’ingiunto abbia già pagato la somma indicata con il primo provvedimento.

Il ricorso dell’Amministrazione, pertanto, va rigettato.

3. Non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non v’è materia per provvedere sulle spese di questa fase.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

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