I Comuni devono destinare zone di libero parcheggio vicine a quelle a pagamento

di | 11 Gennaio 2007
Con una sentenza storica la Corte di Cassazione a Sezioni Unite pone fine all’annosa controversia relativa ai parcheggi in “zona blu”, dando definitivamente ragione agli automobilisti.
Secondo la Suprema Corte, infatti, nei centri urbani – ad esclusione delle zone a traffico limitato, delle aree pedonali e da quelle di particolare rilevanza urbanistica – gli amministratori comunali hanno l’obbligo di realizzare, sempre, aree di sosta libera accanto ai posteggi a pagamento a fascia oraria.

Nel caso di specie la Suprema Corte ha infatti rigettato il ricorso del Comune di Quartu Sant’Elena avverso una sentenza del Gdp di Cagliari che aveva annullato una multa elevata ad un avvocato reo di aver omesso il pagamento di un grattino, in quanto il comune non aveva emanato “provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento accompagnate anche dall’ obbligo di prevedere aree di parcheggio libere”.
Ad avviso delle Sezioni Unite, al giudice di pace è consentito accertare eventuali vizi di legittimità, nelle delibere comunali relative all’ istituzione di posteggi a pagamento, “come quello consistente nella violazione dell’ obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio solo a pagamento”.L’art. 7 comma 8 del Cds recita chiaramente “qualora il comune assuma l’esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l’installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta…,…, su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta” .

Vedi testo integrale della sentenza

(Fonte: www.lastampa.it)

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