La strumentazione utilizzata nel rilevamento delle velocità, ai fini dell’attendibilità delle misurazioni, é necessario che vanga sottoposta a taratura periodica, lo ha stabilito il Giudice di Pace di Taranto con Sentenza del 27/10/2004.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO
in persona del dott. Martino Giacovelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n° 4165/04, avente ad Oggetto: Opposizione ex art. 22 legge 689/81 a verbale di contestazione nr. 000053/R/04 del 22.01.2004, relativo alla contravvenzione al C.d.S. dell’importo di € 144,95, promossa da
****, nata a **** il **** e residente in ****, elettivamente domiciliata in **** presso e nello studio degli avv.ti ****, dai quali é rappresentata e difesa giusta procura a margine dell’atto di opposizione
Opponente
CONTRO
COMUNE DI ****, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. ****, in qualità di Comandante della P.M. ed in forza di apposita delega in atti
Opposto
Conclusioni per ‘opponente:
Chiede al Giudice di Pace adito di “Annullare il processo verbale di accertamento contraddistinto dal n. 0000/IU04 contestato alla sig.ra **** il 26.02.2004 dal Comando della Polizia Municipale di ****, poiché, in punto di fatto, ancor prima che in punto di diritto, la contestazione medesima è errata e, per l’effetto, dichiarare non dovuto il pagamento della somma ivi indicata e non dovuta l’applicazione della sanzione accessoria della decurtazione dei punti così come comminate; con vittoria di spese e competenze di giudizio.”
Conclusioni per l’opposto Comune di ****:
…il Giudice di Pace adito, voglia ritenere non meritevole di accoglimento il ricorso, “ confermando il verbale n. 0000/R/04 – N.REG. 00004 del 21.01.2004…”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 20.04.2004 la sig.ra **** proponeva ricorso avverso l’accertamento di violazione n. 0000/R/2004 del 22.01.2004, relativo alla contravvenzione al C.d.S. dell’importo di € 144,95, redatto dalla Polizia Municipale di **** e notificato alla ricorrente in data 26.02.2004, avente ad oggetto la violazione dell’art. 142 comma 8 del C.d.S. poiché il conducente dell’autovettura “****” targata **** di proprietà della sig.ra **** “teneva una velocità di Km/h 112,00 superando di km/h 16 il limite stabilito in Km/ 90. Velocità rilevata con apparecchiatura “ Autovelox 104/C-2-omologato M.LL.PP. n. 2483 del 10.11.93 matricola n. 52477.”
Assumeva l’opponente l’illegittimità dell’accertamento in questione, poiché la rilevazione era stata effettuata lungo un tratto di strada statale “****” n. ****, ove le Forze dell’Ordine operanti – Polizia Municipale – non avrebbero potuto farlo, essendo detto tratto di strada al di fuori del centro abitato. Aggiungeva l’opponente anche e soprattutto l’eccepita ed omessa contestazione immediata dell’infrazione.
Fissata l’udienza del 16.09.2004 per la comparizione delle parti, la Polizia Municipale presso il Comune di **** in seguito al disposto di cui all’art. 23 comma 2° L. 689/81, si costituiva, depositando copia del verbale notificato in data 26.02.2004 e parte dei relativi atti di accertamento in riferimento alla contestazione de quo, adducendo nella nota depositata con precisi richiami che la contestazione immediata non era più necessaria ai sensi dell’art. 201 comma 1 bis lett. e) del C.d.S., essendo consentito agli Agenti di Polizia Municipale ai sensi dell’art. 12 del C.d.S. di svolgere il servizio su tutto il territorio comunale, esibendo e depositando giurisprudenza conferente al riguardo.
In particolare il Comune, tra l’altro, precisava che l’apparecchiatura in dotazione al Comando Polizia Municipale dì **** era costituita dal c.d. “ AUTOVELOX 1041C-2”, omologato dal Ministero LL.PP. con il n. 2493 del 10.11.1993, il quale consentiva a mezzo raggi laser intercettanti il veicolo transitante davanti allo strumento di accertare la violazione solo dopo che il veicolo era transitato e quindi quando lo stesso si trovava già a distanza dal posto di accertamento. L’ipotesi, quindi, rientrava pienamente nel disposto della lettera e) dell’art. 384 del regolamento di Attuazione ed Esecuzione del CdS, trattandosi di “…accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature che consentono la determinazione dell’illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento o comunque nella impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari.” Di conseguenza, dal combinato disposto degli articoli 201 , comma 1-bis CdS e 384 Reg. Esec. ed Attuaz. risultava che ai fini dell’applicazione delle modalità di contestazione non immediata bastasse che il veicolo oggetto del rilievo fosse transitato dinanzi allo strumento e non possa essere stato fermato nei modi regolamentari ovvero in tempo utile. Conformemente a tale assunto il Comune richiamava e depositava copia di sentenze della Cassazione, tra le quali quella della. I Sez Civile in data 7.11.2003 n. 16713, dove é precisato che la ” .. mancata contestazione immediata qualora l’organo accertatore abbia dato atto a verbale dei motivi che hanno reso impossibile procedere a contestazione immediata e tali motivi configurino una delle ipotesi previste dall’art. 384, lettera e) del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada…” non consente al giudice alcun apprezzamento al riguardo.”
Con riferimento, poi, all’eccepita illegittimità dell’accertamento per utilizzo dell’apparecchiatura al di fuori del centro abitato, il difensore-funzionario delegato del Comune precisava la propria legittima competenza di operatività in tutto il territorio comunale, prevista dall’art. l della legge 65/1986, per come precisato anche nella sentenza Cass. Civ. I Sez. 01.03.2002 n. 3019, depositata in copia. Ciò, desumibile dall’interpretazione logico-sistematica del combinato disposto della seguente normativa: dell’art. 11 del Cds; dell’art. 5 della legge-quadro sulla Polizia Municipale (L. 65/1986); dell’art. 57 c.p.p.; dell’art. 5 L. 65/86, relativo alla legge quadro sull’ordinamento della Polizia Muncipale; dell’art. 3 della L. 65/86 ( che prevede”… che gli addetti al servizio di Polizia Municipale esercitano le proprie funzioni istituzionali nel territorio di competenza identificato con il territorio comunale dell’Ente di appartenenza, essendo il criterio di identificazione dell’ambito territoriale di competenza della Polizia Municipale con il territorio comunale; dell’art. 22 del Reg. di Esecuzione ed Attuazione del CdS ( il quale dispone che i servizi di Polizia Stradale sono espletati dagli appartenenti alle amministrazioni di cui all’art. 12, commi 1 ° e 2° del Cds in relazione ai regolamenti interni alle stesse; dell’art. 11 del CDS (al comma l° elenca i servizi di Polizia Stradale ed al comma 3° attribuisce al Ministero dell’Interno i compiti di coordinamento dei servizi di Polizia Stradale da chiunque espletati; dell’ art 12 del CdS (che demanda l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale anche ai Corpi di Polizia Municipale nell’ambito del territorio comunale di appartenenza identificato con l’intero territorio comunale); dell’art. 11, comma 3° del CdS (che demanda al Ministero dell’Interno il coordinamento dei servizi di Polizia Stradale con la sola eccezione di quelli svolti dai Comuni all’interno dei centri abitati, non intende limitare la competenza della Polizia Municipale in materia di servizi di Polizia Stradale ma unicamente far salvi i soli poteri di coordinamento del Ministero.
Il difensore dell’opponente eccepiva la tardività della documentazione depositata soltanto all’udienza del 16.09.04 e non almeno 10 giorni prima dell’udienza per come ordinato nell’ordinanza di comparizione, chiedendo l’accoglimento del ricorso e riportandosi alla documentazione già depositata.
I difensori delle parti concludevano come in epigrafe riportato, per cui la causa all’udienza del 27.10.2004 era decisa dandosi lettura dell’allegato dispositivo e con riserva di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
In via pregiudiziale e come premesse, é necessario fare qualche accenno per delineare il potere di questo giudice di esaminare con cognizione la legittimità e la fondatezza della pretesa della P.A., partendo dal primo atto di accertamento.
Orbene, l’art. 23 della legge n. 689 del 1981 consente al giudice delle opposizioni alle sanzioni amministrative una specifica possibilità decisoria, che non può essere circoscritta alle richieste e deduzioni delle parti. In particolare, il giudice di Pace, presso il quale in diversi processi il cittadino può stare in giudizio senza l’assistenza del difensore, investito della competenza dell’opposizione alle sanzioni amministrative, deve considerare il sistema processuale speciale nel quale opera, il cui titolo ”Modifiche al sistema penale”, ha subito diverse modifiche, tra le quali ultima in seguito al D.to L.vo 30.12.1999, n. 507, relativo alla “ Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”, già indicando tutto ciò un tipo di procedimento misto che in mancanza di norme specifiche assume disposizioni sia da quello penale, sia da quello amministrativo, sia da quello civile. Come più volte precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, l’opposizione può consistere anche nella semplice contestazione della pretesa della P.A., devolvendosi al giudice adito “la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa”, come precisato da ultimo nella sentenza del 10.02.1999 n. 1122, nella quale é detto: “L’opposizione all’ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell’atto della p.a.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell’autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell’onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal comma 6 dell’art. 23 della legge), spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all’opponente. Detta opposizione può, pertanto, consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa, con l’ulteriore conseguenza che, in virtù del citato art. 23, il pretore ha il potere-dovere di esaminare l’intera vicenda…”
Precisato quanto sopra in via pregiudiziale, si esamina nel merito l’opposizione alla contestazione contenuta nel verbale impugnato.
Si rileva preliminarmente l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05.04.2004 con sentenza n. 114 l’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente codice della strada nella parte in cui ne imponeva il deposito.
Di fondamentale rilevanza é la documentazione prodotta dal Comune opposto in merito all’attestazione della verifica della preventiva funzionalità dell’apparecchiatura utilizzata il giorno della presunta violazione.
Orbene, dalla suddetta documentazione informale non si evincono le operazioni di “taratura” del misuratore di velocità utilizzata, per la quale ne é stata richiamata solo l’omologazione n. 2483, avvenuta il 10.11.1993 su di un prototipo, non risultando alcuna certificazione specifica in merito al misuratore matr. nr. 52477.
A tal riguardo il vigente art. 192 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495, Omologazione ed approvazione (art. 45 C.s., all’8° comma prevede:
“Il fabbricante assume la responsabilità del prodotto commercializzato sulla conformità al prototipo (l’unico effettivamente sottoposto all’omologazione) depositato e si impegna a far effettuare i controlli di conformità che sono disposti dall’Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale.”
La norma UNI 30012, relativo alle apparecchiature, le cui risultanze della misurazione sono utilizzate per dimostrare la conformità a determinati requisiti, riporta la necessità “…di una taratura periodica e della definizione dell’incertezza di misura.
Dal combinato disposto delle due suddette normative (tenendo presente che la normativa europea é di rango superiore a quella nazionale regolamentare, che va disapplicata qualora in contrasto) scaturisce la necessità di sottoporre a taratura periodica la strumentazione utilizzata nel rilevamento delle velocità, soprattutto dopo l’entrata in vigore della modifiche introdotte con il d.l. n. 151, convertito con legge nr. 214 del 01.08.2003, che da un lato ha aggravato la sanzione precedentemente prevista, consentendo, inoltre, la facoltà della non immediata contestazione ed introducendo la sanzione accessoria della decurtazione dei “punti” dalla patente, giungendo fino alla sua sospensione in caso di superamento di km. 40/h rispetto alla velocità massima consentita.
Si comprende da quanto evidenziato sopra che all’attualità é di fondamentale rilevanza che l’apparecchiatura sia rigorosamente di una piena e completa attendibilità, onde evitarne l’applicazione errata o il suo discostamento dalla tolleranza ufficialmente imposta con l’omologazione.
Il Comune opposto non ha provveduto ad esibire un certificato di taratura per il misuratore di velocità matricola n. 52477, del quale non si conosce nemmeno la data della sua fabbricazione (se recente o meno) il cui prototipo fu omologato, come detto sopra in data 10.11.1993, né é stata prodotta l’attestazione di conformità prevista dall’8° comma dell’art. 192 Reg. C.d.S. da parte della ditta costruttrice, per cui conseguentemente viene meno l’attendibilità della rilevazione eseguita in data 22.01.2004 con la suddetta apparecchiatura.
Soltanto la “taratura” dal punto di vista tecnico consente di accertare scientificamente se lo strumento ha funzionato regolarmente o se era affetto da tutta una serie di errori anche di tipo sistematico.
Per motivi di economia processuale, non condividendosi i motivi di annullamento specifici indicati dall’opponente, gli stessi restano irrilevanti ai fini della decisione, precisandosi che il termine di 10 gg. prima per il deposito della documentazione ex art. 23 della legge n. 689/81 é di natura ordinatoria e non perentoria e se non rispettato, può influire sulla determinazione delle spese processuali, costringendo controparte a richiedere eventuale termine per l’esame di detta documentazione depositata.
Per quanto sopra, il verbale impugnato non può che essere annullato.
Sussistono motivi di giustizia sostanziale per la compensazione delle spese per giusti motivi,
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Taranto, dott. Martino Giacovelli, definitivamente pronunziando sull’opposizione proposta dalla sig.ra **** con ricorso depositato in data 20.04.2004 avverso il verbale di contestazione n. 000000/R/2004, n.reg.000/2004, così provvede:
“ 1) accoglie il ricorso depositato in data 20.04.2004 e, per l’effetto, annulla il verbale di contestazione n. 000000/R/2004, n.reg. 00000/2004 e tutti gli atti dal medesimo verbale dipendenti.
2) compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi.”
Così deciso in Taranto 27 ottobre 2004
Il Giudice di Pace
(Dr. Martino Giacovelli)