MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento Pubblica sicurezza
CIRCOLARE 3 agosto 2007
Oggetto: «Decreto legge 3 agosto 2007 recante modifiche al Codice della strada. Prime disposizioni operative per garantirne l’immediata applicazione».
1) Disposizioni riguardanti la guida senza patente
L’articolo 1 del decreto legge apporta modifiche all’articolo 116, Codice della strada, in materia di patenti di guida e, in particolare, novellando completamente il comma 13 dell’articolo 116 stabilisce che la guida di motoveicoli o autoveicoli senza patente, con patente revocata o mai rinnovata, costituisce nuovamente illecito penale di competenza del Tribunale in composizione monocratica. La norma del decreto legge mantiene in vita le disposizioni del successivo comma 18, dell’articolo 116, Codice della strada, che prevedono la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo condotto dalla persona sprovvista di patente o con patente revocata. Tuttavia, quando consegue a reato, tale sanzione accessoria non trova una procedura di attuazione specifica nel Codice della Strada, né, pare, che le disposizioni dell’articolo 214, Codice della strada, che detta una procedura per il fermo amministrativo conseguente all’accertamento di un illecito amministrativo, siano compatibili con la natura e la procedura di accertamento del reato previsto dalla nuova formulazione dell’articolo 116, comma 13, Codice della strada. Pertanto, in funzione dell’obbligo generale attribuito alla Polizia giudiziaria di evitare che il reato di guida senza patente sia portato a ulteriori conseguenze, procedendo con gli strumenti previsti dal Codice di procedura penale, gli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, provvederanno al sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’articolo 321, Codice di procedura penale.
2) Limitazioni nella guida da parte dei neopatentati
L’articolo 2 del decreto legge interviene in modo significativo sulle disposizioni dell’articolo 117, Codice della strada, stabilendo che: a) per la guida dei motocicli nel nostro Paese, valgono le limitazioni imposte al momento del rilascio della patente di guida della categoria A ovvero della sottocategoria Al, secondo le norme delle direttive comunitarie che regolano la materia. Perciò, i titolari di patenti europee che circolano in Italia, per i primi 2 anni dal rilascio, devono rispettare le limitazioni di potenza/tara previste dalla normativa europea e riprodotte sul documento stesso. L’assenza di tali limitazioni sulla patente di guida, prevista dalla normativa comunitaria quando il conducente ha superato un esame di guida su veicoli di potenza superiore, esclude, perciò, la ricorrenza di qualsiasi limitazione nel primo biennio dal rilascio della patente; b) per la guida di autoveicoli da parte di conducenti italiani muniti di patente di categoria B o superiore, accanto alle limitazioni di velocità già previste dal comma 2 dell’articolo 117, Codice della strada, vengono introdotte limitazioni di guida di veicoli con potenza riferita alla tara superiore a 50 Kw/t. La limitazione, che non troverà applicazione in nessun caso nei confronti dei veicoli adibiti al servizio di persone diversamente abili, autorizzati ai sensi dell’articolo 188, Codice della strada, opera per i primi tre anni dal rilascio della patente B. Occorre precisare, tuttavia, che, mentre le limitazioni richiamate alla precedente lettera a) e introdotte nel comma 1 dell’articolo 117, Codice della strada, sono immediatamente operative, quelle indicate nella lettera b), che sono contenute nel nuovo comma 2-bis dell’articolo 117, Codice della strada, sono destinate a operare solo nei confronti di coloro che conseguiranno la patente dopo 180 giorni dalla pubblicazione del decreto legge sulla «Gazzetta Ufficiale». Il comma 5 dell’articolo 117, Codice della strada, è stato oggetto di modifiche normative tendenti, soprattutto, ad aumentare l’entità della sanzione pecuniaria prevista a carico di chi guida veicoli con prestazioni o velocità superiori alle consentite. Nonostante il comma 5 dell’articolo 117, Codice della strada, contenga la possibilità di applicare sanzioni a chi guida veicoli con prestazioni superiori nei primi tre anni dal rilascio della patente, alla luce delle disposizioni delle direttive europee richiamate nel novellato comma 1 per i motocicli, la limitazione si deve ritenere operante per i primi 2 anni dal rilascio della patente A o Al, sempreché, naturalmente, tale limitazione sia riportata sulla patente stessa. Per espressa previsione della stessa norma dell’articolo 117, Codice della strada, possono essere oggetto di sanzione solo i titolari di patente italiana, mentre non è più richiesto che il titolare di patente abbia comunque compiuto più di 21 anni per guidare i veicoli di prestazioni superiori a quelle richiamate.
3) Trasporto di bambini sui motocicli o sui ciclomotori
L’articolo 2 del decreto legge, modificando l’articolo 170, Codice della strada, stabilisce che sui ciclomotori a due ruote e sui motocicli è vietato il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni. Il comportamento illecito è oggetto della sanzione amministrativa pecuniaria introdotta dal nuovo comma 6-bis dell’articolo 170 che, tuttavia, non prevede la decurtazione di punteggio dalla patente.
4) Disposizioni in materia di velocità dei veicoli
Il decreto legge interviene sulle disposizioni dell’articolo 142, Codice della strada, in materia di velocità dei veicoli, il cui eccesso costituisce una delle principali cause di incidente stradale. Infatti, per contrastare gli eccessi di velocità, il decreto legge introduce un sistema sanzionatorio graduale e maggiormente dissuasivo, con l’inasprimento delle sanzioni principali e accessorie per condotte particolarmente pericolose. La modifica interessa sia l’apparato sanzionatorio che la procedura di accertamento degli illeciti previsti da quella norma. 4.1. Aumento delle sanzioni per eccesso di velocità. L’articolo 142, Codice della strada è stato, perciò, modificato prevedendo un mirato incremento sia delle sanzioni pecuniarie che della durata della sospensione della patente e una più graduale modulazione in funzione dell’eccesso di velocità accertato, stabilendo: a) la rimodulazione delle fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito; infatti, dalle attuali 3 fasce, si passa a 4 fasce, con sanzioni più pesanti per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite imposto (si veda articolo 3, comma 1, lettera c, del decreto legge); b) l’aumento della durata della sospensione della patente di guida per le violazioni correlate al comma 9 e una durata molto più lunga per quelle previste dal nuovo comma 9-bis dell’articolo 142, Codice della strada; c) la possibilità di impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto di strada predeterminato, come, peraltro, già accade con gli strumenti di controllo collocati in ambito autostradale (si veda articolo 3, comma 1, lettera a, del decreto legge); d) un significativo incremento della sanzione accessoria della sospensione della patente per l’ipotesi di recidiva nel biennio con il superamento del limite di oltre 40 km/h e la possibilità di revoca della patente in caso di recidiva nelle violazioni dell’articolo 142, comma 9-bis correlate al superamento del limite di oltre 60 Km/h (si veda articola 3, comma 1, lettera e, del decreto legge); e) un aumento dei punti sottratti dalla patente in occasione dell’accertamento delle violazioni per eccesso di velocità (si veda l’ articolo 3, comma 2, del decreto legge). 4.2. Sanzioni per eccesso di velocità dei veicoli pesanti. Quando una delle violazioni previste dai commi 7, 8, 9 e 9-bis dell’articolo 142, Codice della strada, è commessa alla guida di un veicolo pesante o di uno dei veicoli indicati dell’articolo 142, comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) ed 1), le sanzioni pecuniarie e la durata della sospensione della patente previste per quelle violazioni è raddoppiata. La norma dell’articolo 142, comma 11, Codice della strada, come modificata dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del decreto legge stabilisce, inoltre, che, quando l’accertamento dell’eccesso di velocità riguarda veicoli dotati di limitatore di velocità, siano applicate anche le sanzioni previste dall’articolo 179, Codice della strada, per chi altera i dispositivi di limitazione, dando così per “presunta” la violazione di tale norma. Occorre precisare, tuttavia, che la nuova norma dell’articolo 142, comma 11, limita l’applicazione delle sole sanzioni pecuniarie dell’articolo 179, comma 2-bis, Codice della strada, con la conseguenza che le eventuali sanzioni accessorie, applicate per effetto del superamento dei limiti di velocità ai sensi dei commi 9 e 9-bis dell’articolo 142, non potranno concorrere con le sanzioni accessorie previste dal comma 2-bis dell’articolo 179, Codice della strada. Resta salva la possibilità di contestare, in modo autonomo, le violazioni di cui all’articolo 179, commi 2-bis e 3, quando, dopo una verifica tecnica del mezzo, sia provato che lo stesso era stato effettivamente oggetto di interventi di alterazione del dispositivo di limitazione della velocità. In ogni caso di accertamento di superamento del limite di taratura del dispositivo di limitazione della velocità, con separato verbale, la sanzione di cui al comma 3 dell’articolo 179, Codice della strada, deve essere applicata anche al titolare di licenza o dell’autorizzazione per il trasporto di cose o di persone. 4.3. Segnalazione delle postazioni di controllo della velocità. La modifica dell’articolo 142 introdotta dal comma 1, lettera b), dell’articolo 3 del decreto legge, impone che le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, attraverso l’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi. Le caratteristiche e le modalità di impiego dei cartelli e dei dispositivi di segnalazione luminosa, che devono essere collocati in modo conforme alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del Codice, dovranno essere stabilite con decreto del ministro dei Trasporti, di concerto con il ministro dell’Interno, in corso di approvazione e del quale si fa riserva di trasmettere il testo al più presto. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni ministeriali in corso di approvazione, peraltro, ferma restando la cartellonistica di segnalazione delle postazioni fisse di controllo della velocità, già collocata sulle strade e autostrade e avente caratteristiche dimensionali e di installazione conformi alle disposizioni regolamentari in materia, le postazioni mobili di controllo dovranno essere segnalate ricorrendo ai dispositivi luminosi presenti sui veicoli di servizio che dovranno essere posizionati ad almeno 400 m. dal punto in cui è collocato l’apparecchio di rilevamento della velocità e che, anche con un messaggio variabile, dovranno recare le seguenti iscrizioni: «controllo di velocità» ovvero «rilevamento di velocità». Le segnalazioni di cui trattasi dovranno essere comunque collocate in condizioni di sicurezza in modo da consentirne la tempestiva avvistabilità da parte degli utenti in transito e la tutela degli operatori di polizia.
5) Uso dei telefono cellulari durante la guida
La norma che punisce chi utilizza il cellulare durante la guida, valutata la notevole pericolosità del comportamento, è stata oggetto di inasprimento della sanzione amministrativa pecuniaria e di previsione, in caso di recidiva biennale, della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi (paragrafo modificato dalla circolare del ministero dell’Interno, Dipartimento pubblica sicurezza del 4 agosto 2007).
6) Guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti
L’articolo 5 del decreto legge, modifica gli articoli 186 e 187, Codice della strada, in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti e costituisce una risposta immediata e incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di stupefacenti che determina almeno il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro Paese. La nuova norma interviene soprattutto sull’impianto sanzionatorio dei reati di guida in stato di ebbrezza e di alterazione a seguito di uso di sostanze stupefacenti che non risultava più adeguato alla reale gravità del fenomeno. La modifica consente, altresì, di completare e dare maggiore incisività agli interventi normativi precedenti (avvenuti nel 2002 e nel 2003), che avevano previsto la possibilità di effettuare accertamenti preliminari a campione su tutti i conducenti e su conducenti coinvolti in incidenti stradali e che hanno permesso l’incremento del numero dei controlli compiuti dalle Forze di polizia. La novella chiarisce in modo definitivo che la competenza a giudicare dei reati sopraindicati appartiene solo al Tribunale in composizione monocratica. 6.1. Adeguamento delle sanzioni dell’articolo 186, Codice della strada. L’intervento del decreto legge sull’articolo 186, Codice della strada: a) adegua le sanzioni penali alla reale gravità del fenomeno, aumentando la durata delle pene detentive e l’entità di quelle pecuniarie; b) introduce 3 diverse fasce di sanzioni penali, di entità crescente, in funzione della circostanza che lo stato di ebbrezza sia più o meno grave, punendo in modo più pesante chi è sorpreso a circolare con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5, gr/l (si veda l’ articolo 5, comma 1, lettera a, del decreto legge); c) distingue, graduandone le sanzioni, le violazioni solo potenzialmente pericolose da quelle oggettivamente più gravi. Infatti le pene detentive e quelle pecuniarie sono aumentate quando l’illecito è accertato a seguito di un incidente stradale determinato dalla condotta imprudente del conducente in stato di ebbrezza (si veda l’ articolo 5, comma 1, lettera a, del decreto legge che introduce l’articolo 186 comma 2-bis); l’aggravamento di pena, peraltro, è previsto anche nel caso in cui dall’incidente non siano derivate conseguenze per le persone poiché, spesso, a fronte di una così pericolosa condotta di guida, non si verificano gravi conseguenze per le persone solo per il concomitante effetto di altri fattori che, tuttavia, non sono assolutamente collegati al comportamento del conducente. Con riferimento al punto c) e alla nuova previsione normativa introdotta dall’articolo 186, comma 2-bis, la novella precisa che, a seguito dell’accertamento del reato, sia disposto il fermo amministrativo del veicolo con il quale il conducente in stato di ebbrezza alcolica ha provocato un incidente. Si fa presente che, non trovando l’applicazione della sanzione accessoria di cui trattasi una specifica disciplina attuativa nel Codice della strada, essa deve essere applicata dal giudice con la sentenza di condanna. Pertanto, richiamando le considerazioni già svolte al punto 1 della presente circolare, l’operatore di polizia che ha proceduto all’accertamento del reato, ove ne ricorrano i presupposti, può disporre il sequestro preventivo del veicolo ai sensi dell’articolo 321 Codice di procedura penale.
6.2. Sequestro del veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. La nuova formulazione dell’articolo 186 comma 2 non ha riprodotto le disposizioni già contenute nell’ultima parte dello stesso comma abrogato dell’articolo 186, Codice della strada, che consentivano agli organi di polizia procedenti di far recuperare il veicolo condotto dalla persona in stato di ebbrezza alcolica quando non era possibile affidare lo stesso ad altra persona idonea a condurlo. La diversa previsione normativa, tuttavia, in funzione degli obblighi generali attribuiti alla Polizia giudiziaria e allo scopo di evitare che il reato di guida in stato di ebbrezza sia portato a ulteriori conseguenze, consente agli ufficiali di polizia giudiziaria che lo hanno accertato, quando a bordo dello stesso non c’è altra persona che può prenderlo in consegna e condurlo legittimamente e quando non sia possibile provvedere diversamente, di disporre il sequestro preventivo il veicolo ai sensi dell’articolo 321, Codice di procedura penale. In analogia a quanto sopra osservato per l’articolo 186, Codice della strada, è possibile prevedere che il veicolo condotto da persona sotto l’effetto di stupefacenti e in assenza di altro conducente idoneo, sia fatto sequestrare ai sensi dell’articolo 321, Codice di procedura penale, ove non sia possibile provvedere diversamente. 6.3. Depenalizzazione del reato di rifiuto di sottoporsi ai controlli alcolemico o di uso di stupefacenti. Le disposizioni dell’articolo 5, commi 1, letttera c) e 2 lettera d) depenalizzano il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento finalizzato alla verifica dell’eventuale stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di stupefacenti. Conformemente ai principi ispiratori di analoghi interventi, la depenalizzazione di cui agli articoli 186, comma 7 e 187, comma 8, costruisce un sistema amministrativo dotato di reale efficacia dissuasiva, valorizzando, a tal fine, lo strumento delle sanzioni accessorie e conferendo alla sanzione amministrativa pecuniaria una valenza adeguata alla gravita dell’illecito. Perciò, accanto alla sanzione pecuniaria, si è prevista l’applicazione della sospensione della patente e del fermo amministrativo del veicolo che, tuttavia, può essere disposto solo se il veicolo non appartiene a persona estranea all’illecito. Gli illeciti amministrativi di cui trattasi, peraltro, possono concorrere, ove la sintomatologia consenta una valutazione adeguata dello stato di alterazione psico-fisica, con i reati di guida in stato di ebbrezza o di alterazione sotto l’effetto di stupefacenti, soprattutto quando lo stato di alterazione è così evidente da essere accertato anche senza l’ausilio di strumenti o accertamenti sanitari. 6.4. Modifiche al regime sanzionatorio dell’articolo 187, Codice della strada. Come l’articolo 186, Codice della strada, anche l’articolo 187, Codice della strada, è stato oggetto di un significativo inasprimento delle sanzioni penali previste per chi è sorpreso alla guida di un veicolo in stato di alterazione dopo avere assunto stupefacenti. Valgono le stesse considerazioni svolte a proposito della modifica dell’articolo 186 anche per quanto riguarda la previsione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo conseguente all’accertamento del reato in occasione di un incidente stradale. 6.5. Ritiro cautelare della patente in attesa dell’esito degli accertamenti sanitari. L’accertamento dello stato di alterazione conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti richiede necessariamente l’effettuazione di esami di laboratorio, spesso molto complessi, i cui tempi non sono sempre compatibili con le esigenze di accertamento dei reati correlati alla conduzione di veicoli in stato di alterazione. In tali circostanze, quando l’esito degli accertamenti sanitari effettuati sul conducente non è immediatamente disponibile, allo scopo di evitare che una persona in evidente stato di alterazione psico-fisica possa continuare a condurre veicoli, creando grave pregiudizio per la sicurezza stradale, si è previsto che gli organi di polizia stradale che hanno accompagnato il conducente presso una struttura sanitaria per effettuare gli esami necessari all’accertamento dello stato di alterazione, possano disporre il ritiro della patente di guida del conducente fino all’esito degli accertamenti e comunque per non più di 10 giorni. La misura cautelare del ritiro, per la cui procedura di applicazione si rinvia all’articolo 216, Codice della strada, può essere disposta solo quando lo stato di alterazione è manifestamente evidente per la presenza di documentati sintomi e per l’esito positivo di precedenti accertamenti qualitativi di screening. La stessa procedura è applicabile anche in caso di ebbrezza alcolica su persone coinvolte in incidenti stradali e ricoverati in strutture ospedaliere quando non è possibile accertare lo stato di ebbrezza con l’ausilio di etilometri ma è necessario il ricorso ad esami di l’aboratorio su campioni di liquidi biologici prelevati in occasione del ricovero.