Il Ministero dell’Interno, con la circolare del 21 giugno 2006, ha disciplinato le modalità e le condizioni per l’uscita e il reingresso nel territorio italiano dei lavoratori stranieri regolari.
Dal 1° luglio al 1° settembre 2006, i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e che siano in possesso della sola ricevuta attestante la presentazione dell´istanza di rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, qualora intendano lasciare temporaneamente l´Italia, sono autorizzati al regolare reingresso.
Modalità e condizioni
- L´uscita ed il rientro in parola dovranno avvenire attraverso lo stesso valico di frontiera;
- Lo straniero dovrà esibire il passaporto, o il documento di identità equipollente, la ricevuta della presentazione dell´istanza di rinnovo del permesso di soggiorno (oppure della carta di soggiorno), l’originale o la copia del titolo di soggiorno scaduto o del quale sia stato chiesto l´aggiornamento;
- Il personale preposto ai controlli di frontiera provvederà ad apporre il timbro di uscita oltre che sul passaporto anche sulla predetta ricevuta;
- Il viaggio non dovrà prevedere il transito attraverso altri Paesi firmatari del trattato di Schengen.