Competenza territoriale per azione in tema di protesto illegittimo

di | 6 Aprile 2006
In tema di competenza territoriale nelle cause di risarcimento dei danni derivanti da illegittimo protesto, il forum delicti va individuato nel luogo in cui si è verificato il pregiudizio, ossia quello in cui il danneggiato risiede ed opera, giaccè è lì che il danno si manifesta con maggior incidenza.
Tribunale di Nola sentenza n.673, emessa del 06.04.2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA

SEZIONE II CIVILE
In persona del giudice unico Dr.ssa Vincenza Bellini, ha emesso la seguente

SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3154/2003, trattenuta in decisione all'udienza del 23 marzo 2006 e vertente
tra
Tizio , elettivamente domiciliato in Nola (NA) alla via …, presso l'Avv. …, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione; -attore-
e
Banca Popolare dell'XXXX S.C. a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., elett. domiciliato in Palma Campania (NA), via … presso lo studio dell'Avv. …, unitamente all' Avv. …, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione; -convenuto-

Nonché

Caia , elett. domiciliata in Napoli, via … presso lo studio dell'Avv. …, che la rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. …, giusta mandato in calce all'atto di citazione notificato; -convenuta-

Oggetto: risarcimento danni da illegittimo protesto;

Conclusioni delle parti. Per l'attore: Voglia l'On.le Tribunale adito…1)dichiarare che il protesto dell'assegno n. ………-c/c yyyyyy della Banca Popolare dell'XXXX è stato illegittimamente levato;
2)disporre la cancellazione dell'illegittimo protesto, da aversi come mai avvenuto, dal registro informativo dei protesti;
3)Condannare in solido la Banca Popolare dell'XXXX ed il notaio Dr.ssa Caia, o chi di dovere, al risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti dal Tizio per l'illegittima levata del protesto;
4)Condannare i convenuti in solido a chi di dovere al pagamento di tutte le spese necessarie per provvedere alla cancellazione del protesto..;
5)Condannare i convenuti in solido a chi di dovere al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio tenendo conto anche del procedimento cautelare in corso di causa, con attribuzione al procuratore anticipatario;

Per la Banca Popolare dell'XXXX: Voglia l'ill.mo Tribunale adito.
1)In via preliminare dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Reggio Emilia o di Modena, per le ragioni espresse in atti;
2)in via subordinata, rigettare le domande perchè infondate in fatto di diritto, accertato il legittimo comportamento della Banca Popolare dell'XXXX ed, in via gradata, l'assenza del benché minimo danno subito dall'attore, con vittoria di spese del giudizio di merito e cautelare. Per Caia: Voglia l'ill.mo Tribunale adito rigettare le domande tutte svolte da Tizio nei confronti della Dr.ssa Caia- notaio in Reggio Emilia, in quanto infondate in fatto e di diritto.

Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato ai convenuti il 2° maggio 2003, Tizio , evocava in giudizio la Banca Popolare dell'XXXX e Caia , quest'ultima nella qualità di notaio elevatore del protesto, ed esponeva: di essere stato correntista della Banca convenuta e di avere subito in data 3 giugno 2001 durante il rapporto con l'istituto di credito il furto del proprio portafoglio contenente tra l'altro un carnet di assegni della Banca Popolare dell'XXXX con nove moduli inutilizzati; di aver sporto regolare denuncia di furto alle autorità di polizia, di cui copia veniva consegnata all'Istituto di credito il giorno successivo al furto; che, chiuso il conto corrente e tornato a vivere nel comune di Cicciano, apprendeva nell'aprile del 2002 in occasione di una richiesta di finanziamento per l'acquisto di mobili presso il mobilificio "Angiolino" di Cicciano che il proprio nominativo era inserito nell'elenco dei soggetti protestati per un assegno di £ 980.000 tratto sulla Banca Popolare dell' XXXX; che il titolo oggetto di protesto, di cui riceveva copia dalla Banca convenuta, risultava essere stato sottoscritto per traenza da tale "Papa Mx" in data 28.12.2001 e trasmesso per il protesto dalla Banca trattaria al notaio Caia di Reggio Emilia con iscrizione nell'apposito registro informatico in data 1 febbraio 2002; che il protesto era stato illegittimamente levato con il codice 35 della circolare 3512/C del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, mentre avrebbe dovuto utilizzarsi il codice 37 per essere leggibile la firma di traenza.
Ciò premesso, formulava le domande riprodotte in epigrafe.

Si costituiva la Banca eccependo in via preliminare l'incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo avvenuta la levata del protesto in Reggio Emilia, dove risiede anche il notaio convenuto, mentre la sede legale della Banca è in Modena; nel merito, deduceva l'infondatezza delle domande attore, avendo la Banca legittimamente fatto elevare il protesto a salvaguardia delle azioni di regresso, utilizzando la causale 35, in considerazione dell'assoluta illegittimità della firma di traenza apposta sull'assegno chiaramente non corrispondente allo specimen, presupponendo l'uso della causale 37 la leggibilità della firma di traenza, in ogni caso, evidenziava il carattere non pregiudizievole della causale impiegata, trattandosi di causa diversa dalla mancanza di provvista.

Si costituiva il notaio Caia eccependo, del pari, l'incompetenza territoriale del giudice adito, con le medesime argomentazioni; nel merito, l'infondatezza della domanda formulata nei suoi confronti, essendosi limitata a riportare in sede di levata del protesto i dati e le indicazioni fornite dall'istituto bancario, non avendo il notaio incaricato di levare il protesto poteri di indagine ma solo certificativi.

La causa veniva istruita documentalmente, ritenuta l'inammissibilità per genericità dei capi di prova testimoniale articolati dall'attore e trattenuta in decisione all'udienza del 23 marzo 2006.

In corso di causa veniva altresì presentato ricorso ex art. 700 c.p.c, cui le parti rinunciavano, impregiudicata la decisione sulle spese della procedura, accogliendo questo giudice l'istanza dell'attore di anticipazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affermata la competenza di questo Tribunale a decidere la presente controversia, in quanto per consolidato indirizzo della Suprema Corte in tema di competenza territoriale nelle cause di risarcimento dei danni derivanti da illegittimo protesto, il forum delicti va individuato nel luogo in cui si è verificato il pregiudizio, ossia quello in cui il danneggiato risiede ed opera, giacché è lì che il danno si manifesta con maggior incidenza (di recente v. Cass. Civ. 13 aprile 2005 n. 7687), per cui infondata è l'eccezione sollevata dai convenuti, essendo domiciliato l'attore in Cicciano (Na), alla via …., dove risulta aver stabilito la sede principale dei propri interessi già da epoca anteriore alla levata del protesto.

Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento nei limiti di cui appresso. In ordine alla responsabilità dei convenuti per illegittimo protesto, si osserva che è pacifico che in data 14 gennaio 2002 veniva elevato protesto nei confronti dell'attore a ministero del notaio Caia del Collegio notarile di Reggio Emilia in relazione ad un assegno bancario emesso da tale "Papa o Pappa o Paga" Mx di £ 980.000 ( € 506,13) tratto su conto corrente n. yyyyyy esistente presso la Banca Popolare dell'XXXX, filiale di Montecchio, iscritto nel registro protesti in data 1 febbraio 2002 dalla CCIA di Reggio Emilia, con indicazione del seguente motivo di mancato pagamento: Assegno denunciato smarrito o rubato – Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen.

E' altrettanto pacifico in base alle risultanze processuali, che l'assegno anzidetto apparteneva ai moduli sottratti all'attore a seguito di furto del portafogli dall'interno della propria autovettura avvenuto in Cicciano il 3 giugno 2001, come da denuncia presentata in pari data presso la Stazione Carabinieri di Cicciano (in atti), trasmessi in data 4 giugno 2001 alla Banca convenuta.

Ciò premesso, occorre verificare, il profilo di responsabilità sia della Banca che del professionista che ha elevato il protesto, deducendosi da parte dell'attore, l'erronea iscrizione del proprio nominativo nel registro dei protesti in conseguenza dell'erronea utilizzazione nell'ambito della causale "Assegno denunciato smarrito o rubato"del codice 35 (Assegno recante firma di traenza illeggibile e non e non corrispondente allo specimen) anziché del codice 37 (Assegno recante firma di traenza non corrispondente al nominativo del correntista ma ad un nominativo diverso) di cui alla Circolare del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, del 30 aprile 2001 n. 3512/c, emanata in attuazione del disposto di cui all'art .3 bis, comma 2, del D:L: 18 settembre 1995 n 381, conv. in Legge 15 novembre 1995 n. 480 "al fine di stabilire modalità uniformi per rendere univocamente identificabile il soggetto protestato" ed indirizzata ai pubblici ufficiali abilitati alla levatura dei protesti oltre che al sistema bancario.

Dalla utilizzazione dell'una causale in luogo dell'altra, è, infatti, conseguita l'iscrizione del nominativo dell'attore nel registro informatico dei protesti in quanto titolare del conto corrente su cui è stato tratto l'assegno anziché del nome del firmatario, e su tale comportamento, l'attore fonda la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali, biologico, morale e esistenziale, come precisata in sede di memorie ex. art. 183, comma 5, cpc.

Centrale è l'interpretazione della citata circolare che sembra aver recepito sul punto l'indirizzo giurisprudenziale circa l'individuazione del nominativo da protestare secondo cui qualora l'assegno rubato o fraudolentemente sottratto sia sottoscritto con nome chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare del conto, il protesto va elevato al nome dell'inesistente traente, ancorché di fantasia, con la conseguente qualificazione di antigiuridicità della levata del protesto al nome del correntista (v.Cass. Civ. Sez. III 18 ottobre 1974 n. 2936; sent. Tribunale Catania 31 agosto 1987, in Banca borsa e tit. cred. 1989, 359; e sent. Tribunale Napoli del 12 novembre 1988, in Vita Not. 1988, 1076).

Ciò premesso, ritiene questo giudice sulla base delle copie dell'assegno prodotte in giudizio, (sia dell'attore che della Banca convenuta), l'illegittima utilizzazione del codice 35 di cui alla citata circolare e della motivazione corrispondente e conseguentemente l'illegittima levata del protesto a nome di Tizio , richiedendo a tal fine la circolare il duplice e concorrente requisito del carattere illeggibile della firma di traenza e della non corrispondenza allo specimen del correntista depositato presso la Banca trattaria, di modo che rimanga comunque il dubbio circa l'appartenenza della firma al titolare del conto, in tal modo tutelandosi sia i terzi successivi, prenditori- giratari del titolo, sia l'interesse del correntista a non vedersi protestato in relazione a titoli di cui ha denunciato il furto.

Premesso che " illeggibile" riferito alla firma di traenza equivale a indecifrabile, incomprensibile, oscuro, si osserva che la sottoscrizione dell'assegno oggetto di protesto, lasciava decifrare chiaramente il nome del firmatario (Mx) ed il cognome come corrispondente a "Papa o Pappa o Paga", dunque era percepibile nel senso che era ictu oculi possibile escludere con certezza l'autenticità della firma o comunque la paternità in capo al correntista, non corrispondendo per estensione e composizione letterale né il nome né il cognome del firmatario con quello dell'attore.

Quanto all'argomentazione difensiva della Banca convenuta secondo cui l'istituto trattario non avrebbe potuto omettere di levare il protesto esponendosi diversamente all'azione di risarcimento del danno da parte dei terzi giratari del titolo rimasto impagato, va richiamata una recente sentenza della Suprema corte (Sezione I, 16 marzo 2003 n. 6006) secondo cui nei rapporti tra i giratari per la tutela dei rispettivi diritti, è sufficiente il protesto levato con riferimento al nome del traente inesistente con l'indicazione negativa, che non può essere data se non dalla Banca trattaria, della inesistenza di un conto a nome di colui che dell'assegno figura traente, per cui la necessità del protesto non si può porre nel caso di specie come esimente dalla responsabilità per illegittimo protesto derivante dall'aver colposamente fatto inserire (quanto alla Banca) ed inserito (quanto al pubblico ufficiale elevatore del protesto) nell'apposito registro protesti il nominativo dell'attore in luogo di quello del firmatario, comunque identificabile in persona totalmente diversa dal correntista.

Con la citata sentenza n. 6006 del 2003, emessa in relazione a fattispecie diversa da quella in esame (erronea o illegittima prospettazione da parte del cassiere della Banca) nella quale comunque si poneva un problema di decifrabilità della sottoscrizione in termini analoghi a quelli del caso in esame, la Suprema Corte ha sostenuto la necessità di tenere distinta l'ipotesi della contraffazione della firma del correntista al quale va assimilato quello della firma del tutto illeggibile "di modo che non possa escludersene l'autenticità nel senso dell'appartenenza al correntista" (in cui il protesto deve necessariamente, ciò desumendosi dall'art. 62 della legge assegni(R.D.1933 n. 1736, essere riferito alla posizione del titolare del conto) dalla diversa ipotesi di sottoscrizione con un nome chiaramente e totalmente diverso da quello del titolare del conto, nel qual caso il protesto deve essere levato con riferimento al nome del traente inesistente o ignoto, affermandosi il principio di diritto per cui " nell'ipotesi di assegno bancario sul quale sia stata apposta una firma di traenza con un nome leggibile che risulti totalmente diverso da quello del titolare del conto di traenza, la Banca, al fine di evitare che il protesto dell'assegno sia levato al nome del correntista ha l'onere di dichiarare che di quel conto di traenza è titolare un soggetto diverso da quello il cui nome figura nella sottoscrizione dell'assegno e altresì che al nome di quest'ultimo, nessun conto di traenza esiste presso di essa, mentre il protesto levato con riferimento al nome del traente inesistente e sufficiente nei rapporti tra gli eventuali giratari alla tutela dei rispettivi diritti" Alla luce delle argomentazioni che precedono, l'avere utilizzato la motivazione corrispondente al codice 35 all'interno della causale assegno denunciato smarrito o rubato con la conseguente individuazione nell'attore correntista del soggetto da protestare, anziché del firmatario, costituisce atto illegittimo fonte di responsabilità sia in capo alla Banca trattaria sia in capo al notaio incaricato del protesto, concorrendo con efficacia causale le condotte colpose dei convenuti alla realizzazione del fatto dannoso.

Premesso che la circolare ministeriale n. 3512/c del 30 aprile 2001 pur indirizzandosi in via principale ai pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto (notaio, ufficiale giudiziario…) ha riconosciuto la possibilità di utilizzare le causali (e dunque i codici) in essa indicate anche al sistema bancario ed a tutti i soggetti coinvolti nella procedura sanzionatoria degli assegni bancari, da un lato il funzionario della Banca addetto al servizio avrebbe dovuto usare maggiore cautela nell'indicazione del soggetto da protestare prospettando al presentatore del titolo, la assoluta diversità del firmatario rispetto al correntista oltre alla non corrispondenza allo specimen e l'assenza di un conto a nome del traente in modo da levare il protesto a nome di quest'ultimo e non, come avvenuto, a nome del "titolare", dell'altro si aggiunge il comportamento non diligente del notaio che certamente era nella condizione di verificare sulla base delle mere risultanze formali del titolo la non corrispondenza tra la firma di traenza e le generalità del soggetto indicato dalla Banca, con la conseguente utilizzazione della motivazione corretta corrispondente alla causale 37 (Assegno recante una firma di traenza non rispondente al nominativo del correntista ma ad un nominativo diverso ) ed elevazione del protesto a nome del firmatario.

La responsabilità del notaio in un'ipotesi come quella in esame, è da ritenersi sussistente, ancorché in concorso con l'istituto bancario convenuto, in quanto ad avviso di questo giudice rientra tra i compiti del pubblico ufficiale legittimato alla levata del protesto ai sensi dell'art. 60 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736 provvedere sia pure nei limiti del possibile al riscontro della corrispondenza dei dati trasmessi dal funzionario della banca trattaria e di verificare la correttezza della causale di mancato pagamento comunicata dal cassiere al presentatore del titolo, non potendosi ritenere che il compito del professionista debba limitarsi ad una passiva ricezione di dati e trasmissione alla Camera di Commercio, sopratutto laddove si tratti di dati verificabili ictu oculi, come il carattere leggibile o meno della firma di traenza; pertanto la erronea inclusione del protesto negli elenchi destinati alla pubblicazione rende il notaio civilmente responsabile verso il soggetto nei cui confronti sia stato elevato il protesto. Anche se la responsabilità del pubblico ufficiale, in ispecie, ha natura extracontrattuale, la giurisprudenza ritiene applicabile, pure in ambito aquiliano, l'art. 2236 c.c., per il quale il professionista intellettuale risponde anche in caso di colpa lieve, salvo il caso in cui la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, nel qual caso il professionista risponde solo se versi in stato di dolo o colpa grave. Nella specie, è evidente che si è fuori da detta ipotesi di responsabilità attenuata, essendo evidente che l'odierno convenuto, in qualità di notaio (la cui diligenza professionale va commisurata ai parametri di cui l'art. 1176 comma 2, c.c.), aveva il dovere di esaminare attentamente il titolo consegnatogli per il protesto e di verificare, con la dovuta diligenza professionale, la causale ed il codice da utilizzare ed il nominativo da inserire nell'elenco.

Concludendo sul punto della responsabilità, alla luce delle risultanze processuali e delle superiori osservazioni, si può fondatamente ritenere che la Banca Popolare dell'XXXX ed il notaio incaricato della levata del protesto siano incorsi in errore, per negligenza, nella individuazione e comunicazione del soggetto da protestare, e sono, pertanto, responsabili in solido dell'illegittimo protesto levato nei confronti dell'attore e tenuti a risarcire i danni cagionati da tale fatto illecito.

Venendo ad esaminare le singole voci di risarcimento del danno oggetto di domanda, l'attore ha omesso di fornire la prova in ordine alle sfavorevoli conseguenze patrimoniali derivate dalla illegittima elevazione e pubblicazione del protesto, astrattamente deducendo in sede di memorie ex art. 183, comma 5 cpc, di aver subito un danno patrimoniale in termini di "perdita della capacità e potenzialità del reddito da lavoro dipendente nonché degli ostacoli e limitazioni nello svolgimento di attività imprenditoriale", senza corredare tale asserzione della puntuale dimostrazione del pregiudizio patrimoniale subito (ad esempio, provando di essersi rivolto a finanziatori privati e di essere andato incontro a interruzione di forniture o trattative commerciali), risultando sul punto del tutto generici i capi di prova articolati e non ammessi.

Eguale considerazione va estesa alla domanda di risarcimento del c.d. danno biologico da stress e del c.d. danno esistenziale, pur ove si aderisca all'orientamento giurisprudenziale che differenzia sul piano ontologico le due voci di danno, con conseguente rigetto per difetto di prova.

Quanto, invece, al danno all'immagine conseguente alla "ingiusta iscrizione nel registro informatico dei protesti", si rileva, preliminarmente, che, ai sensi della L. 77/1955, al mancato pagamento di assegno bancario viene assicurata la medesima pubblicità data al mancato pagamento di cambiali, pubblicità oggi più estesa per effetto della pubblicazione ufficiale dell'elenco dei protesti cambiari mediante il registro informatico dei protesti tenuto dalle Camere di Commercio "in modo di assicurare completezza, organicità e tempestività all'informazione su tutto il territorio internazionale" (art. 3 bis D.L. 1995 n. 381, conv. in l. 1995 n.

480). E' corretto considerare, inoltre, che i dati relativi ai protestati confluiscono, attraverso la rete di comunicazione tra aziende e imprese, in banche dati non facilmente individuabili dal protestato, per cui rispetto a tali banche dati non è agevole, spesso nemmeno possibile, ottenere alcuna correzione dei dati erronei e/o illegittimi ivi inseriti.

Al riguardo, deve osservarsi che la Corte Suprema, ha avuto modo di occuparsi più volte del problema del risarcimento del danno in relazione all'illegittima elevazione e/o pubblicazione di protesto cambiario e, nelle sue pronunce, ha sempre posto una netta distinzione tra lesione dei "diritti della persona" e lesione della "reputazione commerciale", affermando principi valevoli anche per l'illegittimo protesto di assegno ed, in particolare, quello secondo cui "il protesto cambiario, conferendo pubblicità all'insolvenza del debitore, non può essere considerato in un'ottica esclusivamente commerciale o imprenditoriale, perchè costituisce causa di discredito sia personale, che commerciale, e, pertanto, se illegittimo ed inoltre privo di un'efficace rettifica, esso deve ritenersi del tutto idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del debitore come persona, al di là ed a prescindere dai suoi interessi commerciali. Ne consegue che, qualora l'illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quello della reputazione, il danno, da ritenersi "in re ipsa" , andrà senz'altro risarcito senza che incomba, sul danneggiato, l'onere di fornire la prova della sua esistenza (Cass. civ. n. 11103/1998, che peraltro, richiama Cass. civ. n. 2576/1996, pronunciata proprio in tema di protesto di assegni bancari).

Applicando tali principi al caso concreto, pur con un necessario adattamento alla luce di due recenti sentenze, n. 8827/2003 e n. 8828/2003, della Suprema Corte hanno ricondotto all'unica categoria del danno non patrimoniale "ogni ipotesi in cui si verifichi un'ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito, dalla quale conseguano pregiudizi non suscettibili di valutazione economica, senza soggezione al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 c.p. (Cass. civ. sez. III, 31.5.2003, n. 8828), per cui in quest'ampia categoria di danno non patrimoniale, rientra, senza dubbio, anche il danno cagionato dalla lesione del diritto all'immagine o reputazione, che è un valore inerente alla persona, non può dubitarsi che dalla condotta quanto meno colposa dei convenuti sia derivato di per sé, un danno all'immagine e alla reputazione dell'attore come persona.

A tal proposito è appena il caso di rilevare che non può condividersi la tesi dei convenuti secondo la quale comunque la motivazione del protesto non sarebbe ex sé suscettibile di arrecare pregiudizio all'attore. in quanto l'uso del codice 35 (firma illeggibile) come si è detto presuppone che residui il dubbio circa l'attribuibilità della sottoscrizione al correntista protestato, che ad esempio avrebbe potuto apporre una firma illeggibile per sottrarsi ai propri obblighi, per la qual ragione anche se in modo meno grave rispetto alle altre causali (mancanza di autorizzazione o difetto di provvista) attenta alla immagine, affidabilità del protestato, in considerazione della facile accessibilità al registro informatico dei protesti, come nel caso di specie confermato dalle missive prodotte dall'attore con cui veniva comunicato allo stesso il diniego di finanziamenti sulla base della presa visione della esistenza do protesto. Del resto, con la circolare citata, si sono distinte le due ipotesi della firma illeggibile da quella della firma attribuibile a soggetto diverso dal correntista evidentemente anche in un' ottica di tutela dagli effetti del protesto del titolare del conto che abbia subito il furto dell'assegno in bianco.

Circa la quantificazione del danno, in mancanza di prova circa il preciso ammontare di esso (oggettivamente difficile, stante la natura del diritto all'immagine ed alla reputazione personale leso), il danno va liquidato con valutazione equitativa ex comb. disp. artt. 2056 e 1226 c.c.. Pertanto , valutate tutte le circostanze della fattispecie concreta, ed in particolare la motivazione del protesto, l'unicità dello stesso, l'importo esiguo del titolo, il tempo trascorso dalla levata del protesto, si stima equo liquidare il danno subito dall'attore in una somma pari, all'attualità, ad € 1500,00 oltre interessi dalla data dell'illegittimo protesto (14.01.2002), sino al soddisfo sulla somma anzidetta devalutata mediante applicazione del coefficiente istat di gennaio 2002 e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, eccettuate quelle relative alla procedura cautelare avviata in corso di causa e rinunziata che si ritiene equo compensare per mancanza di prova in ordine al periculum in mora.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'attore nei confronti della Banca Popolare dell'XXXX e Caia , così provvede:

a) Dichiara l'illegittimità del protesto elevato a nome di Tizio in Reggio Emilia il 14.01.2002 ed iscritto il 01.02.2002 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia in relazione ad assegno di £ 980.000, e per l'effetto ne ordina la cancellazione dal Registro Informatico dei Protesti, a spese dei convenuti in solido;

b) accoglie parzialmente la domanda dell'attore e, per l'effetto, condanna la Banca Popolare dell'XXXX , in persona del legale rappresentante p.t. , e Caia , in solido tra di loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di € 1500,00 a titolo di danno non patrimoniale da lesione dell'immagine e reputazione personale, oltre interessi al tasso legale dal 14. 01.2002 fino al soddisfo sulla predetta somma devalutata mediante applicazione del coefficiente istat di gennaio 2002 e rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza;

c) rigetta la domanda dell'attore di risarcimento del danno patrimoniale, biologico ed esistenziale;

d) condanna i convenuti in solido tra di loro al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore dell'attore, in Euro 2479,58 (di cui euro 1300,00 per onorari), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da corrispondersi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario;

e) compensa per intero le spese della fase cautelare;

Così è deciso in Nola, 06 aprile 2006
Il Giudice
Dott.ssa Vincenza Bellini

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