LIBRO QUARTO Delle obbligazioni – Titolo VIII Dell’arricchimento senza causa
LIBRO QUARTO Delle obbligazioni Titolo VIII Dell’arricchimento senza causa Art. 2041. Azione generale di arricchimento. Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale. Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una cosa determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a… Leggi tutto »