Aliquota IVA agevolata al 10% per la fornitura di gas ad uso domestico

di | 1 Marzo 2006
In materia di contratto di somministrazione di gas metano il regime tariffario e d’imposta non è legato alle modalità di concreta fruzione del servizio, ma al tipo di utenza e di impianto, che è unico e permanente, non stagionale.
Giudice di Pace di Caserta, sentenza del 01.03.2006, Giudice Dott. Generoso Bello

REPUBBLICA ITALIANA
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CASERTA – 1^ SEZIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Caserta, Avv. G. Bello, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al n. 10103/05 R.G., avente ad oggetto pagamento,
introitata in decisione nell’udienza del 14.2.2006, con termine per note fino al 24.2.2006, vertente

T R A

TIZIO, nato a Caserta il …1945 ed ivi residente alla via …, elettivamente domiciliato in Caserta …, pres-so lo studio dell’Avv. … che lo rappresenta e difende per mandato a margine dell’atto di citazione; -attore-

E

NAPOLETANAGAS CLIENTI S.p.A., in persona del l.r.p.t., ing. Caio, con sede in Napoli alla Via …., elettivamente domiciliata in Caserta alla via … , presso lo studio dell’Avv. … che la rappresenta e difen-de per mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione. -convenuta-

Conclusioni: come da verbale di causa e comparse di discussione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, Tizio , rappresentato e difeso come in epigrafe, conveniva in-nanzi a questa Giustizia la Napoletanagas Clienti S.p.A., in persona del l.r.p.t., per ivi sentir accogliersi le seguenti conclusioni: Accertarsi che la Napoletanagas Clienti, nel periodo di riferimento indicato in fattura, ha illegittimamente applicato l’aliquota IVA del 20% per la somministrazione del gas metano, effettuata in favore dell’attore e, per l’effetto, condannarsi la convenuta al pagamento della somma di € 64,00 o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi di mora e rivalutazione. Condannare, altresì, la convenuta al risarcimento del danno, da valutarsi secondo equità. Vinte le spese e competenze di lite, con attribuzione.
A fondamento della domanda, l’istante esponeva: 1) la Società convenuta fornisce all’istante gas metano per usi domestici e di riscaldamento, di cui al contratto n. cliente 25091056xxxx; 2) in sede di fatturazione, la Napoletanagas ha applicato l’aliquota IVA del 20%, senza operare alcuna distinzione tra il gas erogato per riscaldamento, con IVA al 20%, ed il gas utilizzato per la cottura dei cibi e la produzione di acqua cal-da, con IVA agevolata al 10%, come previsto al punto 127bis della tabella A parte III, allegata alla legge sull’IVA, DPR 26.10.1972 n. 633 (tariffa T1, prevista dalla delibera del C.I.P. del 26.6.1986 n. 37; 3) l’aliquota del 20% riscossa indistintamente per l’intera fornitura è sicuramente illegittima per il periodo non invernale, in cui l’accensione del riscaldamento è vietata dal DPR 26.8.1993 n. 412, che, per il Comune di Caserta è fissato dall’1.4.2006 al 15 novembre (art. 9, 1° comma e tabella allegata); 4) comunque, la com-prensibile difficoltà di distinguere e di quantificare i due possibili usi di combustibile non può giustificare l’imposizione dell’aliquota più alta (20%) all’intera fornitura; 5) la Società convenuta, inoltre, in sede di stipula del contratto di somministrazione del gas metano, avrebbe dovuto informare l’utente che il costo del gas utilizzato per il riscaldamento era diverso da quello per la cottura dei cibi e per la produzione di acqua calda, suggerendo l’eventuale installazione di due separati contatori; 6) il comportamento omissivo della Napoletanagas, nella fattispecie, ha concretizzato la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, imposti dalla legge 30.4.1998 n. 281 sui diritti dei consumatori a carico di chi fornisce beni o servizi, con conseguente diritto dell’utente di ottenere la ripetizione di quanto indebitamente corrisposto in più, oltre il risarcimento del danno, fa quantificarsi in via equitativa; 7) sulla base delle fatture allegate, parte attrice quantifica la somma a suo tempo indebitamente pagata in più, ora pretesa in restituzione, nella misura del 50% dell’IVA fatturata dall’Ente convenuto, per un ammontare di € 64,00.
Si costituiva la Napoletanagas Clienti S.p.A., in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa come in epigrafe, che resisteva alla domanda attrice e chiedeva: 1) in via principale, dichiararsi il difetto di giurisdizione per essere competente la Commissione Tributaria Provinciale; 2) in subordine, si autorizzi l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in quanto lo stesso dicastero è destinatario finale delle imposte indirette riscosse, nel caso di specie, ex lege, dalle società somministratrici di gas; 3) si rigetti la domanda in quanto non provata e non documentata nel quantum per le causali in nar-rativa; 4) Vinte le spese, diritti ed onorari di lite, con distrazione.
A sostegno della propria tesi, essa comparente deduceva, tra l’altro: a) l’applicazione dell’IVA nella misu-ra integrale è imposta alla comparente Società dalla vigente legislazione, in ossequio alle indicazioni e-spresse dal Ministero delle Finanze e della Corte Costituzionale e, comunque, per consolidata giurispruden-za. b) nessun arricchimento vi è stato, dunque, per la società somministratrice del gas perché la stessa, così come altre similari imprese, al momento della riscossione dell’I.V.A., operano solo quale riscossore per l’Erario. Sarebbe, quindi, d’uopo l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’impositore, Ministero dell’Economia e delle Finanze; c) la domanda è altresì inammissibile per difetto di giurisdizione in quanto la materia, vertente su imposte indirette, è rimessa alla giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie Provinciali (art. 2 D.Lgv. 546/92); d) nello specifico, la domanda attorea va rigettata in quanto destituita di fondamento in fatto ed in diritto e la documentazione prodotta non è esauriente e giustificativa delle richie-ste invocate.
Nessun mezzo istruttorio veniva espletato e la causa veniva introitata in decisione sulla scorta della docu-mentazione in atti, delle conclusioni rassegnate e delle comparse di discussione, depositate nel termine concesso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attrice è infondata e va rigettata.
Preliminarmente, deve affermarsi che, trattandosi di controversia, sia pure incidenter, riferita ad un contratto concluso secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c., per la sua risoluzione ed esame non può che farsi applicazione delle norme di diritto, secondo la nuova formulazione dell’art. 113, comma 2, c.p.c., come modificato dall’art. 1bis del D.L. 6.2.2003 n. 18, convertito con legge 7.4.2003 n. 63.
Nel giudizio di che trattasi, dunque, il decidente ha l’obbligo di osservare i principi informatori della mate-ria (cfr. Cost. 6.7.2004 n. 206), nonché le norme costituzionali e quelle comunitarie, quando siano di rango superiore a quelle ordinarie.
Ai fini dell’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 10%, in tema di forniture di gas metano, non basta far riferimento alle modalità di concreta fruizione del servizio, ma al quadro normativo sulla base del quale sono disciplinate le ipotesi di applicabilità della detta Imposta agevolata.
Invero, la Direttiva 92/77/CEE del Consiglio, del 19.10.1992, che completa il sistema comune di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE, per quanto rilevante ai fini del thema decidendum, prevede che: 1. il testo dell’art. 12, paragrafo 3, è sostituito dal seguente testo: “A decorrere dal 10 gennaio 1993 gli stati membri applicano un’aliquota normale che, fino al 31 dicembre 1996, non può essere infe-riore al 15%”; 2. “in base alla relazione sul funzionamento del regime transitorio ed alle proposte sul re-gime definitivo che la Commissione presenta ai sensi dell’art. 28 terdecies, il Consiglio deliberando all’unanimità anteriormente al 31.12. 1995, fissa il livello dell’aliquota minima da applicare dopo il 31.12.1996 in materia di aliquota normale”; 3. “gli Stati membri possono anche applicare una o due ali-quote ridotte. Le aliquote ridotte non possono essere inferiori al 5% e sono applicate soltanto alle forniture di beni e servizi delle categorie di cui all’allegato H”; 4. “gli Stati membri possono applicare un’aliquota ridotta alle forniture di gas naturale e di elettricità, purché non sussistano rischi di distorsioni di concor-renza. Lo Stato membro che intende applicare siffatta aliquota ne informa preventivamente la Commissio-ne. La Commissione si pronuncia sull’esistenza di un rischio di distorsione della concorrenza. Se la Com-missione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento dell’informazione, si considera che non esiste alcun rischio di distorsione della concorrenza”.
La citata direttiva ha ricevuto attuazione da parte dello Stato italiano, per quanto attiene all’introduzione di “un’aliquota (Iva) ridotta alle forniture di gas naturale”, con l’art. 36, comma 3, d.l. 30.8.1993 n. 331, convertito in legge 29.10.1993 n. 427, in forza del quale, in particolare nella tabella A, parte terza, allegata al DPR 26.10.1972 n. 663, “c) sono aggiunti i seguenti numeri: 127bis) somministrazione del gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista nel provvedimento del C.I.P. n. 37 del 26.6.1986; somministrazione, tramite reti di distribuzio-ne, di gas di petrolio liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsia-si fase della commercializzazione”.
A prescindere dal considerare che in materia di gas metano “il regime tariffario e d’imposta non è legato alle modalità di concreta fruzione del servizio, ma al tipo di utenza e di impianto, che è unico e permanente, non stagionale (in termini: Cost. 6.4.1993 n. 142), si osserva che la norma comunitaria, nel consentire agli Stati membri di “applicare un’aliquota ridotta alle forniture di gas naturale” prevedeva espressamente che “lo Stato membro che intende applicare siffatta aliquota ne informa preventivamente la Commissione …….”, e avendo lo Stato Italiano, palesemente, informato la Commissione solo con riguardo alla riduzione dell’aliquota Iva quanto alle somministrazioni soggette alla Tariffa T1, è evidente l’impossibilità di “crea-re” un contrasto con la norma comunitaria.
Irrilevanti e non pertinenti, al fine del decidere, si appalesano le considerazioni in ordine alle clausole con-trattuali o ai principi di lealtà, secondo cui, al momento della sottoscrizione dei contratti, l’Azienda eroga-trice avrebbe dovuto rendere noto ai consumatori che la tariffa T1 (in forza della quale il gas metano aveva un costo maggiore di quello fornito in base ad altra formula contrattuale e fatturato con la tariffa T2) avreb-be goduto di un regime di Iva agevolato, poiché esse non costituiscono la ratio della decisione.
Tali valutazioni, infatti, integrano un evidente contrasto con una direttiva comunitaria, di rango superiore alla legge ordinaria.
In particolare, ritenuto che in applicazione del principi comunitari lo Stato Italiano ha previsto l’applicazione della riduzione dell’aliquota Iva per le ipotesi di sola “somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1”, pacifico, altresì, da un lato, che il regime tariffario e d’imposta in materia di gas metano non è legato – dalla vigente disciplina – alle modalità di concreta fruizione del servizio, ma al tipo di utenza e di impianto, che è unico e permanente, non stagionale, dall’altro, che nella specie il contratto stipulato dall’istante è soggetto alla tariffa T2, è evidente che la domanda attrice non può essere accolta, avendo la Società convenuta cor-rettamente applicato l’aliquota normale anziché quella agevolata (riservata ai contratti soggetti alla tariffa T1).
In definitiva, va ricordato che i superiori principi e considerazioni sono stati sanciti dal Supremo Collegio (cfr. Cass. Sez. III, 14.10.2005 n. 19978).
Attesa la novità della questione, vanno ritenuti sussistenti giusti motivi per la totale compensazione delle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Caserta, letti gli atti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Tizio , contro la Napoletanagas Clienti S.p.A., in persona del l.r.p.t., con atto di citazione notificato in data 3 no-vembre 2005, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. Rigetta la domanda attrice;
2. Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti.
Caserta, 01.03.2006
Il Giudice coordinatore
Avv. Generoso Bello

Lascia un commento