TRIBUNALE DI CATANIA, ordinanza 24 aprile 2006
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
ORDINANZA
(ex art. 708 c.p.c.)
Il giudice Massimo Escher in funzione di Presidente,
Letti gli atti del procedimento ****/**** R.G.Sep., relativo alla separazione personale dei coniugi B. e V.;
Sciogliendo la riserva formulata all’udienza del **/*/****;
Ritenuto che appare opportuno e conforme all’interesse della figlia minore V. (di anni 16) che egli venga affidato ad entrambi i coniugi, non risultando provate ragioni ostative al riguardo;
Ritenuto, invero, che l’art. 155 cod. civ., come riformulato dalla legge 8.2.2006, n. 54 (disposizioni in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso), prevede che anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e che per realizzare detta esigenza il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori (salva la possibilità, in deroga a tale principio, di disporre l’affidamento esclusivo all’uno o all’altro);
Ritenuto che la legge (modificando l’art. 155 comma terzo) prevede, inoltre, che la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
Ritenuto così che, alla luce della nuova normativa (nell’interesse dei minori, e non già nell’interesse del genitore) la regola è l’affidamento condiviso, mentre l’eccezione (giustificata da validi e comprovati motivi) è l’affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori;
Ritenuto che affidata “condivisamene” ad entrambi i genitori, appare tuttavia opportuno che la figlia conviva con la madre nella casa coniugale (bene che, quindi, le va assegnato) e ciò in base a quanto ammesso dallo stesso V., il quale ha riferito di non vedere più la figlia da diversi mesi (per una lite frattanto intervenuta con la ragazza), con ciò ammettendo che nell’ultimo periodo è stata la B. ad occuparsi della minore;
Ritenuto che il padre potrà aver la minore con sé quando lo reputerà, compatibilmente con le esigenze della minore stessa e dell’altro coniuge;
Ritenuto che entrambi i coniugi sono autorizzati ad esercitare la potestà relativamente alle scelte ordinarie (ossia inerenti la vita quotidiana del minore) anche separatamente;
Ritenuto necessario stabilire la proporzione con la quale ciascuno dei genitori deve partecipare al mantenimento del minore (l’art. 155 c.c., nella nuova formulazione stabilisce, infatti, che il giudice fissi la misura ed il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento dei figli);
Ritenuto che la misura con cui ciascun genitore deve partecipare può essere determinata come segue: 35% del fabbisogno complessivo a carico della B. e 65% a carico del V. (e ciò considerato che quest’ultimo ha redditi sensibilmente superiori e si è dichiarato disposto ad accollarsi per intero le spese di mantenimento della minore);
Ritenuto che, considerando le esigenze della minore (che frequenta le scuole private, con una retta annua di euro 4500,00, corsi di inglese e di danza) ed il tenore di vita della famiglia, ben si può ipotizzare un fabbisogno mensile medio presuntivo del minore di euro 1.000,00, e quindi un budget annuale di 12.000,00 euro;
Ritenuto che tenuto conto della detta proporzione la madre deve contribuire per euro 4.200,00 (35% di euro 12.000,00) ed il padre per euro 7.800,00 (65% di 12.000,00);
Ritenuto che il genitore convivente farà fronte ai bisogni del minore in via diretta (in ciò considerato anche il lavoro domestico);
Ritenuto che il V., per come dichiarato dalla B. e non contestato dalla controparte, ha in passato affrontato le spese scolastiche, provvedendo al pagamento della retta dell’Istituto *** ** *** (euro 4500,00 annue);
ritenuto pertanto che, nel prevedere il modo con cui ciascun genitore partecipi alle spese di mantenimento e cura del minore, va tenuto conto di tale concorde volontà dei coniugi, e va quindi anche per il futuro onerato il padre della spesa suddetta (pagamento della retta scolastica);
Ritenuto che imputata la detta spesa alla quota del V., si ha che il V. deve contribuire per ulteriori 3.300,00 annui (euro 7800 – euro 4500);
Ritenuto che può presumersi che il V. provvederà almeno per un 20% di tale contributo (euro 660,00 circa) prendendosi cura di effettuare spese dirette a vantaggio della figlia (acquistando per le beni e servizi), e per il resto rimborsando alla moglie – presso cui la figlia convive, e che per questo affronterà le spese legate ai bisogni quotidiani – quanto dalla stessa sborsato in eccesso rispetto alla propria quota astratta;
Ritenuto che, pertanto, il V., va onerato del pagamento nelle mani della B. di euro 2.620,00 annui (euro 3300,00 meno euro 660,00) pari ad euro 218,00 mensili, somma, questa, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, e ciò con decorrenza dalla data di deposito della presente; Ritenuto che tale somma va corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese;
P.Q.M.
Dispone che la minore V. resti affidata ad entrambi i genitori;
dispone che la stessa conviva con la madre nella casa coniugale, che ad essa va assegnata, e che il padre potrà averla con sé tutte le volte che lo ritenga, compatibilmente con le esigenze della figlia e quelle dell’altro coniuge, ivi compresi eventuali pernottamenti, anche per più giornate consecutive, nel periodo delle festività natalizie, pasquali ed estive;
dispone che il V. e la B. partecipino alle spese di mantenimento della figlia minore come specificato in motivazione.
Catania, 21 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2006.
(Fonte: www.affidamentocondiviso.it)