Locazione di immobile commerciale

di | 3 Dicembre 2003

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE
AD USO COMMERCIALE

tra

________________________, residente in ___________________, Via _____________________, codice fiscale: __________________, in seguito denominato locatore

e

________________________, con sede legale in ____________________, in persona del legale rappresentante "pro tempore" ______________________, in seguito denominata conduttrice

P R E M E S S A

A. Il Sig. _______________________ è proprietario di una unità immobiliare di _____________ con locale sottostante adibito a magazzino – avente destinazione commerciale, posta in ______________, Via _____________________.
Il tutto comunque ben noto alle parti contraenti, che pertanto ne omettono una descrizione più dettagliata.
B. L’unità immobiliare di cui alla premessa A) era locata a terze persone che hanno già rilasciato i locali oggetto del presente negozio.
C. Il bene oggetto del presente contratto è in buono stato di manutenzione e viene considerato dal conduttore idoneo ad accogliere l’attività commerciale di _____________________________.

T U T T O C I O’ P R EM E S S O

Tra le parti sopra meglio generalizzate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Premesse ed allegati
1.1 Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2 – Contratto di locazione
2.1. Il locatore concede in locazione l’immobile descritto in premessa alla società conduttrice che accetta assumendosene tutte le inerenti obbligazioni.
2.2. Il conduttore potrà servirsi dell’unità immobiliare locata per adibirla all’esercizio delle attività commerciali descritte in premessa e, a tale scopo, viene fin d’ora autorizzato dalla proprietà ad eseguire tutti i lavori e gli interventi necessari all’adeguamento dei locali alle prescrizioni di legge assumendosene tutti i costi.

Art.3 – Durata della locazione
3.1. La durata del contratto di locazione è convenuta in anni sei, decorrenti dal __________ e scadenti il ___________.
3.2. Alla prima scadenza contrattuale, il locatore rinuncia sin da ora alla facoltà prevista dalla legge 392/1978 di diniego al rinnovo del contratto di locazione.
3.3. E’ concessa la facoltà al conduttore di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto con un preavviso di almeno 12 mesi, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3.4. Il locatore dovrà comunicare entro un anno dalla scadenza naturale del contratto la sua volontà di diniego al rinnovo del contratto a mezzo lettera raccomandata a.r.
3.5. In caso di mancato rilascio alla scadenza del contratto, secondo i termini e le modalità pattuite nel presente negozio, il conduttore sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera di Euro 15,00 (quindici) rivalutata in base all’indice ISTAT dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Art.4 – Corrispettivo
4.1. le parti contraenti convengono che il canone di locazione è di Euro 18.600,00 annue. Il canone verrà corrisposto in dodici rate mensili anticipate di uguale importo (Euro 1.550,00) da versarsi entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese tramite accredito sul Conto Corrente bancario n. _________, acceso presso l’agenzia n. ___ della Banca _______________ ed intestato al Sig. _____________.
4.2. trascorsi inutilmente 2 (due) mesi dalla data stabilita per il versamento, senza che esso sia stato effettuato, il locatore avrà la facoltà di chiedere la risoluzione anticipata per colpa del conduttore e l’immediato rilascio dell’unità immobiliare ai sensi dell’art. 1456 cod.civ.

Art.5 – Aggiornamento
5.1. A decorrere dal ___________ il canone di locazione, di cui all’art.4, sarà automaticamente aggiornato ogni anno nella misura massima del 100% della variazione assoluta in aumento dell’indice dei prezzi al consumo accertato dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatisi rispetto al mese precedente quello di inizio del presente contratto.

Art.6 – Custodia
6.1. il conduttore si obbliga a custodire con diligenza l’unità immobiliare locata e a riconsegnarla nel medesimo stato in cui si troverà dopo l’esecuzione dei lavori di cui al punto 2.2 del presente contratto, comprese eventuali migliorie apportate alla struttura dell’unità immobiliare, fatto salvo l’arredo e le parti mobili che verranno istallate per l’esercizio delle attività commerciali indicate in premessa che rimangono di esclusiva proprietà della società conduttrice.

Art.7 – Manutenzione e riparazioni
7.1. Il conduttore è tenuto a comunicare tempestivamente al locatore ogni e qualsiasi necessità di interventi per manutenzioni e riparazioni di competenza di quest’ultimo. Qualora gli interventi necessari non siano tempestivamente eseguiti dal locatore, potrà provvedere direttamente la società conduttrice stessa a spese della proprietà.
7.3. La società conduttrice ha la facoltà di eseguire opere e migliorie necessarie allo svolgimento dell’attività commerciale indicata in premessa, ivi compresa la facoltà di dotare i locali commerciali di __________________________, previa autorizzazione delle competenti autorità amministrative.

Art.8 – Indennità per migliorie
8.1. I miglioramenti di cui all’art. 1592 c.c. potranno essere apportati a spese e rischio della società conduttrice con espressa rinuncia di quest’ultima a qualsiasi indennità.
8.2. Il conduttore rinuncia a qualsiasi pretesa in dipendenza di eventuali perdite derivanti da riparazioni eseguite dal locatore a norma dell’art. 1583 c.c., fatto salvo il diritto alla riduzione del corrispettivo a norma dell’art. 1584, primo comma c.c.
8.3. Le spese affrontate per eventuali opere di adeguamento dell’unità immobiliare locata allo svolgimento dell’attività commerciale indicata in premessa, quali, a titolo esemplificativo, l’installazione di impianti e strutture necessarie per l’adeguamento dei locali alle prescrizioni di legge, presenti e future, in materia sanitaria ed amministrativa, sono e saranno a carico della società conduttrice.

Art.9 Contratti di utenza
9.1. Per quanto concerne le utenze di acqua, luce, gas telefono e quant’altro risulti necessario allo svolgimento dell’attività da parte del conduttore, quest’ultimo provvederà far domanda di allacciamento indipendente o, d’intesa con il locatore, ad ottenere la voltura dei relativi contratti a proprio nome.
9.2. le spese di voltura dei contratti indicati all’art.9.1, saranno interamente a carico del conduttore.
9.3. Sono interamente a carico del conduttore le spese, in quanto esistenti, di cui all’art.9 della legge 392/78 nonché le spese tutte inerenti o conseguenti alla sua attività.

Art.10 – Esonero da responsabilità
10.1. Nessuna responsabilità sarà a carico del locatore per la conservazione o la custodia delle merci e degli altri beni di proprietà del conduttore con particolare riguardo a eventuali furti, incendi o danneggiamenti.

Art.11 – Responsabilità del conduttore
11.1. Il conduttore si obbliga a fornirsi di tutti i necessari impianti, mezzi mobili di estinzione, di spegnimento e di sicurezza, in perfetta efficienza, in ottemperanza alle vigenti e future disposizioni delle autorità competenti, resta comunque responsabile a tutti gli effetti di ogni e qualsiasi danno che possa derivare a persone o cose per l’esercizio dell’attività svolta nell’unità immobiliare locata, terrà indenne il locatore da ogni conseguenza dannosa che possa derivare da fatti od omissioni di terzi in dipendenza di detta attività, obbligandosi il conduttore stesso a intervenire nei relativi giudizi e a far quanto in suo potere per favorire l’estromissione della proprietà, ai sensi dell’art.108 c.p.c..
La società conduttrice si impegna, altresì, a fornire i locali di idonea copertura assicurativa per la Responsabilità civile verso terzi.

Art.12 – Garanzia degli obblighi contrattuali
12.1. A garanzia dell’osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto, il conduttore consegnerà al locatore, entro e non oltre giorni sessanta dalla sottoscrizione del presente contratto, fidejussione bancaria del complessivo importo di Euro _______________.
Detta fidejussione verrà restituita al termine della locazione, semprechè siano state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto e, alla riconsegna, i locali si trovino nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il deperimento per l’uso normale.
12.3. In caso di cessione del presente contratto, nelle forme e nei modi previsti dalla legge 392/78, il conduttore si impegna a vincolare il terzo conduttore cessionario a prestare le medesime garanzie previste ai punti precedenti.

Art.13 – Modifiche al presente contratto
13.1. Il presente contratto che viene sottoscritto in duplice originale, non può essere modificato se non a mezzo di atto scritto; nello stesso modo devono essere approvate le eventuali modifiche.

Art.14 – Divieto di sublocazione
14.1. La locazione è ad uso esclusivo della società conduttrice. Alla stessa è fatto divieto di sublocare o cedere tutti o in parte dei locali e di mutare la destinazione commerciale degli stessi.
14.2. la violazione del divieto di sublocazione comporterà la risoluzione a richiesta del locatore.

Art.15 – Spese
15.1. le spese di redazione, bollo e registrazione del presente contratto, nonché per le conseguenti ricevute, saranno ripartite in egual misura fra le parti.
La registrazione avverrà a cura del locatore che ne informerà il conduttore.
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
____________________, lì____________

Il locatore La società conduttrice

A mente dell’art.1341 cod. civ. le parti sottoscrivono espressamente le clausole di cui agli artt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15.

Il locatore La società conduttrice

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