É entrato in vigore l’ 11 aprile 2007 il Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.72 del 27 marzo 2007 che dà attuazione alla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Sono questi, in estrema sintesi, i punti che caratterizzano il decreto: Aventi diritto. Il decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari. Si intende per “familiare”:
- il coniuge;
- il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio;
- i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni, o a carico, e quelli del coniuge o partner;
- gli ascendenti diretti a carico, e quelli del coniuge o partner.
Lo Stato ospitante agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:
- ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, (diverso da quello definito in precedenza), se nel paese di provenienza è a carico o convive con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;
- il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.
Lo Stato ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno. Periodo di soggiorno. Il cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare nello Stato ospitante per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità. Ha diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi quando:
- è lavoratore subordinato o autonomo;
- dispone di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi;
- è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi e di formazione professionale, e dispone di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione (o altra idonea do*****entazione), e di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi;
- è un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione avente diritto di soggiorno.
Il cittadino dell’Unione, lavoratore subordinato o autonomo conserva il diritto di soggiorno quando:
- è temporaneamente inabile al lavoro per malattia o infortunio;
- è in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è ed è iscritto presso il Centro per l’impiego;
- è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, o si è trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno, ed è iscritto presso il Centro per l’impiego;
- segue un corso di formazione professionale.
Il decreto legge, con appositi articoli, dispone anche, fra l’altro: della “Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell’Unione europea”; del “Mantenimento del diritto di soggiorno”; del “Diritto di soggiorno permanente”; e pone in fine “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico”.(Fonte: www.governo.it)