Nuove regole per ingresso e soggiorno dei cittadini Ue

di | 24 Aprile 2007
L’11 aprile scorso è entrato in vigore il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.72 del 27 marzo 2007 che dà attuazione alla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La principale novità introdotta dal decreto è l’abolizione della carta di soggiorno rilasciata dalla Questura. Per periodi di permanenza superiore a tre mesi, sarà ora sufficiente iscriversi all’anagrafe del Comune di residenza. Il diritto di soggiorno è riconosciuto ai cittadini dell’Unione che esercitano una attività lavorativa, subordinata o autonoma, o seguano un corso di formazione oppure dispongano di risorse economiche sufficienti per la permanenza, oltre che di una assicurazione sanitaria. Per l’iscrizione, il richiedente dovrà presentare la documentazione che attesti lo svolgimento di un’attività lavorativa, di studio o di formazione professionale.


É entrato in vigore l’ 11 aprile 2007 il Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.72 del 27 marzo 2007 che dà attuazione alla direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Sono questi, in estrema sintesi, i punti che caratterizzano il decreto: Aventi diritto. Il decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell’Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari. Si intende per “familiare”:

  1. il coniuge;
  2. il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio;
  3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni, o a carico, e quelli del coniuge o partner;
  4. gli ascendenti diretti a carico, e quelli del coniuge o partner.

Lo Stato ospitante agevola l’ingresso e il soggiorno delle seguenti persone:

  1. ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, (diverso da quello definito in precedenza), se nel paese di provenienza è a carico o convive con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente;
  2. il partner con cui il cittadino dell’Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata.

Lo Stato ospitante effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l’eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno. Periodo di soggiorno. Il cittadino dell’Unione ha il diritto di soggiornare nello Stato ospitante per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità. Ha diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi quando:

  1. è lavoratore subordinato o autonomo;
  2. dispone di risorse economiche sufficienti e di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi;
  3. è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguire un corso di studi e di formazione professionale, e dispone di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione (o altra idonea do*****entazione), e di un’assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi;
  4. è un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione avente diritto di soggiorno.

Il cittadino dell’Unione, lavoratore subordinato o autonomo conserva il diritto di soggiorno quando:

  1. è temporaneamente inabile al lavoro per malattia o infortunio;
  2. è in stato di disoccupazione involontaria dopo aver esercitato un’attività lavorativa per oltre un anno nel territorio nazionale ed è ed è iscritto presso il Centro per l’impiego;
  3. è in stato di disoccupazione involontaria al termine di un contratto di lavoro di durata determinata inferiore ad un anno, o si è trovato in tale stato durante i primi 12 mesi di soggiorno, ed è iscritto presso il Centro per l’impiego;
  4. segue un corso di formazione professionale.

Il decreto legge, con appositi articoli, dispone anche, fra l’altro: della “Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di decesso o di partenza del cittadino dell’Unione europea”; del “Mantenimento del diritto di soggiorno”; del “Diritto di soggiorno permanente”; e pone in fine “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico”.(Fonte: www.governo.it)

Lascia un commento