Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui all’art. 17, co. 132, della cit. legge n. 127 del 1997.
Corte di Cassazione Sentenza 18 agosto 2006, n. 18186
Con sentenza in data 5 dic.- 27 dic. 2001, il Giudice di Pace di Roma rigettava l’opposizione proposta da S.D.S. avverso il verbale di accertamento n. 20010132436 del 6 feb. 2001, con il quale gli veniva contestata la violazione dell’art. 7, co. 1, del codice della strada e gli veniva comminata la sanzione di £ 77.110.
Il giudice riteneva che l’’opposizione, fondata sul rilievo che la violazione era stata accertata da un ausiliario del traffico, e cioè da soggetto non legittimato ne competente e sprovvisto di delega, non fosse meritevole di accoglimento in quanto costituisce insegnamento della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui la collaborazione prestata dai cd ausiliari del traffico in sede di rilevazione e segnalazione delle violazioni del codice della strada no inficia la legittimità dell’accertamento.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre D.S.S. sulla base di due motivi; non ha svolto attività difensiva l’intimato Comune di Roma.
Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’ dell’art. 17, commi 132 e 133, della legge 15 marzo 1997, n. 127, in combinato disposto con l’art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Premesso che in base alle citate disposizioni gli ausiliari del traffico possono essere delegati dal sindaco a segnalare le violazioni in materia di sosta, mentre il personale ispettivo delle aziende esercenti il servizio di trasporto pubblico può svolgere funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, il ricorrente lamenta la violazione di quelle norma, in quanto, nella specie, la violazione segnalata da un ausiliario del traffico era appunto quella di circolazione nella corsia o area di percorrenza riservata ai mezzi pubblici.
Il ricorso, i cui due motivi possono essere esaminati congiuntamente, è fondato e va accolto.
L’art. 17, co. 132, della legge 15 mag. 1997, n. 127, ha stabilito che I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree oggetto di concessione.
Al co. 133, poi, il medesimo art. 17 dispone che le funzioni di cui al co. 132 sono conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste dagli artt. 22 e 25 della legge 8 giu. 1990, n. 142, e successive modificazioni.
A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del co. 132, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico, ai sensi dell’art. 6, co. 4 lett. c), del d.lgs. 30 apr. 1992, n. 285.
L’art. 68, co. 1, legge 23 dic. 1999, n. 488, ha successivamente chiarito che i commi 132 e 133 dell’art. 17 della legge 15 mag. 1997, n. 127, si interpretano nel senso che il conferimento delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni, ivi previste, comprende, ai sensi del co. 1, lett. e), dell’art. 12 del decreto legislativo 30 apr. 1992, n. 285, e succ. mod., i poteri di contestazione immediata nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento con l’efficacia di cui agli artt. 2699 e 2700 del cod. civ., sono svolte solo da personale normativamente designato dal sindaco previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali, nell’ambito delle categorie indicate dai medesimi co. 132 e 133 dell’art. 17 della cit. legge n. 127 del 1997 (co. 2), disponendo, altresì, che a detto personale può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, nei casi previsti, rispettivamente, dalle lett. b) e c) e dalla lett. d) del co. 2 dell’art. 158 del decreto legislativo 30 apr. 1992, n. 285 (co. 3).
Il legislatore, con le norme sopra richiamate, ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della PA, in relazione al servizio svolto, in considerazione della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e parcheggi, specie nei centri urbani (Corte cost., ord. n. 157 del 201).
Inoltre, con la norma interpretativa sopra richiamata (art. 68, cit.) ha impresso ai verbali redatti dal su citato personale l’efficacia probatoria di cui agli art. 2699 e 2700, cod. civ..
L’art. 17, co. 132, cit., tenuto conto della rilevanza delle funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all’apparato della PA e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente attribuite (art. 12, C.d.S.), sono legittimati all’esercizio di compiti di prevenzione ed accertamento i violazioni del codice della strada sanzionate in via amministrativa, deve ritenersi norma di stretta interpretazione (in tal senso, v. Cass., 7 apr. 2005, n. 7336).
Il legislatore, evidentemente proprio per queste ragioni, ha quindi avuto cura di puntualizzare che le funzioni riguardano soltanto le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione, poiché la loro attribuzione è apparsa strumentale rispetto allo scopo di garantire la funzionalità dei parcheggi, che concorre a ridurre, se non ad evitare, il grave problema del congestionamento della circolazione nei centri abitati.
In tale senso, è significativo che al personale in esame può essere conferita anche la competenza a disporre la rimozione dei veicoli, ma esclusivamente nei casi previsti dall’art. 158, co. 2, lett. b), c), e d), (art. 68, co. 3, cit.), ovvero dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento dei veicoli in sosta, in seconda fila, negli spazi riservati allo stanziamento e alla fermata dei veicoli puntualmente indicati.
Analogamente, l’art. 17, co. 133, della legge n. 127 del 1997, come interpretato dal cit. art. 68 della legge n. 488 del 1999, costituisce norma di stretta interpretazione per quanto riguarda le funzioni attribuite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di personale.
Ne consegue che gli ausiliari del traffico, in tanto sono legittimati ad accertare e contestare violazioni a norme del codice della strada, in quanto dette violazioni concernono le disposizioni in materia di sosta.
Laddove, invece, le violazioni consistano in condotte diverse, quale, nella specie, la circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, l’accertamento può essere compiuto dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone, ma non anche dagli ausiliari del traffico, di cui all’art. 17, co. 132, della cit. legge n. 127 del 1997.
La sentenza impugnata, senza nulla dire in ordine all’oggetto della contestazione, non ha correttamente applicato le disposizioni impugnate, giacché si è limitata a richiamare una pronuncia di questa Corte (Cass., 25 ott. 1999, 11949), relativa all’ipotesi in cui la violazione delle norme, comunque relative alla sosta, era stata segnalata dall’ausiliario del traffico alla polizia municipale, che poi aveva provveduto alla contestazione; si tratta, all’evidenza, di situazione no assimilabile alla presente, nella quale oggetto di discussione era la legittimità o meno dell’accertamento, da parte di un ausiliario del traffico, di una violazione di norme diverse da quelle relative alla sosta.
Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata.
Peraltro, no risultando necessari ulteriori accertamenti di merito, emergendo dagli atti che la violazione di divieti posti da codice della strada non relativi alla sosta è stata accertata da un ausiliare del traffico, e cioè da un soggetto non legittimato a detto accertamento ai sensi dell’art. 17, co. 132, della legge n. 127 del 1997, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento dell’opposizione e la condanna del Comune di Roma al pagamento delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’opposizione; condanna l’intimato Comune al pagamento delle spese di giudizio di primo grado, che liquida in euro 350,00, di cui euro 250,0 per onorari, 50,0 per diritti e 50,00 per spese, e alle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 500,00, di cui euro 400,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge per entrambi i giudizi.
Così deciso in Roma il 17 febbraio 2006.
Depositata in Cancelleria il 18 agosto 2006.