Giudice di Pace di Priverno, Sentenza 13/06/06.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
PRIVERNO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace Coordinatore dott. Alberto Donati ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n° 397/A/05 del Ruolo Generale e vertente
TRA
M.Mario, rappr.to e difeso dall’avv. F.De Santis e dal dott. Dario Simonelli ed elett.te dom.ti ex lege presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Priverno
-OPPONENTE-
E
COMUNE DI PRIVERNO
-OPPOSTO-
Con lettura del dispositivo in udienza.
OGGETTO: opposizione ex art. 22 L. 689/81 contro verbale di contestazione per violazione di norme del C.d.S. n. 91/05 del 20/06/05, elevato dalla P.M. di Priverno.
CONCLUSIONI: Come in atti
FATTO
Il Sig. M. Mario, tramite gli avv.ti De Santis e Simonelli in data 30/07/05 faceva pervenire ricorso contro il provvedimento in epigrafe e ne chiedevano l’annullamento per impossibilità di comunicare l’effettivo conducente del veicolo al momento dell’infrazione, dopo quattro mesi dall’accertamento, atteso l’uso del mezzo da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.
Con decreto-ordinanza 09/09/05 veniva fissata l’udienza di comparizione delle parti ed invitata l’autorità opposta a far pervenire gli atti relativi all’accertamento.
Il Comune di Priverno, in data 08/11/05 depositava la documentazione richiesta, unitamente alle proprie controdeduzioni.
All’udienza del 02/12/05, è presente per il ricorrente il dott. Simonelli, il quale si riporta all’atto introduttivo e ne chiede l’accoglimento. Nessuno è comparso per il Comune opposto.
All’udienza del 25/01/06 precisate le conclusioni è terminata la discussione, la causa viene decisa dando lettura del dispositivo in udienza.
DIRITTO
Dalle risultanze istruttorie è emerso che il M. non ha disatteso l’invito della P.M. di comunicare il nominativo del conducente.
Al di là che non fosse in grado di identificare l’effettivo conducente del veicolo al momento dell’accertamento, il ricorrente tramite la moglie sig.ra C.M., si è portata prima presso il Comando di P.M. di Ceccano e quindi a Priverno, per rappresentare tale difficoltà. In effetti, pertanto, il M. non solo non ha disatteso l’obbligo imposto dal art. 126 bis e 180 del C.d.S., bensì si è prodigato portandosi in due uffici diversi per essere ligio alla norma.
Stando così le cose, non si vede quale inadempienza può essere attribuita al M., nella considerazione ulteriore che i citati articoli non prescrivono particolari formalità per espletare l’incombenza legale.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace – coordinatore- dell’Ufficio di Priverno, definitivamente decidendo sul ricorso fatto pervenire il 30/07/05 da M.M. contro il provvedimento in epigrafe, contrariis reiectis, così provvede:
– accoglie l’opposizione e per l’effetto annulla in tutto il verbale di contestazione per violazione di norme del C.d.S. n. 91/05 del 20/06/05 emesso dalla P.M. di Priverno;
– condanna l’Amministrazione opposta alla rifusione delle spese processuali da distrarsi a favore del procuratore antistatario e che liquida in complessivi € 350,00 di cui € 50,00 per spese, oltre IVA e CPA di legge e rimborsi forfetari ex T.F. nella misura vigente.
Priverno, 25/01/06 Il Giudice di Pace Coordinatore
Dott. Alberto Donati
Il presente giudizio è stato definito e deciso dal Giudice di Pace Coordinatore, attesa la cessazione dalle funzioni del Giudice designato dott. Leonardo Zucco.
Priverno, 13/06/06.