Giudice di Pace di Bari Sentenza 24/05/06
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARI
Il Giudice di Pace di Bari, Avv. Giuseppe Frugis ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5242 RG 2005 promossa
da
I. avv. C. A., in proprio
attrice
nonché
B. S., rappresentato e difeso dall’avv.C. Ivona
terzo interveniente
e
FEDERCONSUMATORI PUGLIA, rappresentata e difesa dall’avv. D. Romito
terza interveniente
contro
TRENITALIA spa, rappresentata e difesa dall’avv.Vito Pantaleo,
convenuta
Oggetto: risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, l’istante conveniva in giudizio la spa Trenitalia per sentirla condannare al risarcimento dei danni non patrimoniali ed al rimborso parziale del biglietto di viaggio per inadempimento contrattuale.
Esponeva, quindi, che in data 4.3.2005, con il figlio di cinque anni, Caietto, alle ore 20,30 era salita a bordo del treno Eurostar n.924, cuccetta C4, dalla stazione di Bari centrale, con destinazione Trento, per una vacanza in montagna in località Pinzolo.
Deduceva, quindi, di aver subito gravi disagi durante il viaggio, non solo per il grave ritardo di oltre otto ore con il quale il treno era giunto a destinazione – alle ore 15,41 rispetto all’orario previsto delle ore 7,00 – ma anche per la sofferenza del freddo intenso, aggravato dal cattivo funzionamento dell’impianto di climatizzazione, a parte l’imprevista fermata di circa tre ore presso la stazione di Foggia, nella totale assenza di qualsivoglia informazione in merito alle cause di tale sosta.
Tale imprevista e lunga fermata, poi, aveva causato uno stato d’ansia, con grave pregiudizio di natura psicologica e materiale, aggravato dalle precarie condizioni igieniche delle toilette, dalla difficoltà nel reperire cibo e bevande, e dalla necessità di assistere il proprio figlio Caietto di appena cinque anni.
Si costituiva ritualmente la spa Trenitalia contestando la domanda attorea, perchè priva di fondamento in fatto e diritto e non provata.
Esponeva che il trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato, trova la sua regolamentazione nella legge speciale R.D.L. n. 1949 dell’11.10.1934, convertito dalla legge n.911/1935 che, all’art.11 del Capo III, prescrive che in tema di responsabilità, il “…viaggiatore ha diritto al risarcimento del danno derivatogli dal ritardo, dalla soppressione del treno, da mancata coincidenza, da interruzioni…soltanto…nei casi e nei limiti previsti dagli artt. 9 e 10, qualunque sia la causa e l’inconveniente che dà luogo alla domanda d’indennizzo” ; dette norme, poi, individuano il risarcimento in favore del viaggiatore…nel limite tassativo ed inderogabile del rimborso del biglietto, nel caso in cui non sia stato effettuato il viaggio.
Affermava, quindi, che l’insieme delle norme, tutt’ora in vigore, “…sottrae la fattispecie al regime contrattuale espresso dagli artt.1681 e segg cc, per espressa previsione dell’art. 1680 cc.
Sotto altro profilo, deduceva che, comunque, l’Ente Ferroviario doveva andare esente da ogni responsabilità in virtù del caso fortuito e della forza maggiore, poiché nel giorno 4 marzo 2005 si era verificato lo straripamento del fiume Fortore, causando l’allagamento della sede ferroviaria fra Ripalta e Chiusi, con la conseguente totale interruzione della linea ferroviaria adriatica, ed in tale contesto, il treno ES 924, partito in orario alle ore 20,30 da Bari ma in sovrapposizione all’ordine di chiusura della linea, non ancora pervenuto in Trenitalia, giunto a Foggia, non potè proseguire sulla dorsale Adriatica; affermava, infine, che tutti i viaggiatori erano stati informati degli eventi e della deviazione del percorso, non solo tramite gli altoparlanti di stazione ma anche dal personale di scorta al treno.
Negava, infine, l’inefficienza dell’impianto di climatizzazione ed ambiente e le precarie condizioni igieniche.
Alla successiva udienza del 3.10.2005, con comparsa di intervento volontario litisconsortile, si costituiva B. S., il quale, viaggiando in compagnia dell’attrice, si era venuto a trovare nelle medesime circostanze e difficoltà vissute dall’istante, per cui chiedeva di essere risarcito dei danni di natura non patrimoniale nella misura di €.500,00 oltre al rimborso parziale del biglietto.
Con atto di intervento volontario, ad adiuvandum, si costituiva, altresì, la Federconsumatori Puglia, in persona del legale rappresentante pro-tempore Rosaria Foggetti, con sede in Bari, deducendo che, nella qualità di utente del servizio di trasporto offerto da Trenitalia spa, era legittimata ad intervenire nel giudizio, per contestare il disservizio causato dalla convenuta società Trenitalia e, quindi, l’inadempimento contrattuale ex art.1218 cc e la violazione dei diritti fondamentali degli utenti, ai sensi dell’art.2 legge 281/98.
Concludeva, chiedendo l’accoglimento delle domande, con vittoria delle spese di causa.
La difesa di Trenitalia eccepiva l’inammissibilità di detto intervento.
Espletata la fase istruttoria, preso atto dell’impossibilità di conciliare la lite, la causa all’udienza del 9.5.20065, veniva riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
Conclusioni per gli istanti I. e B.:condanna di Trenitalia al rimborso parziale del biglietto ed al risarcimento del danno nella misura di €.500,00, vinte le spese.
Conclusioni per Federconsumatori Puglia: previo riconoscimento dell’inadempimento contrattuale da parte di Trenitalia, e della violazione dei diritti fondamentali degli utenti, accogliere le domande attoree relative al risarcimento dei danni nella misura di €.500,00 o di quell’altra ritenuta di giustizia, vinte le spese.
Conclusioni per Trenitalia: rigetto delle domande; in via subordinata, rimborso del titolo di viaggio; inammissibilità dell’intervento adesivo della Federconsumatori Puglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla costituzione in giudizio della Federconsumatori Puglia .
Con l’introduzione della legge n.206 del 6.9.2005 il legislatore ha inteso armonizzare in un unico testo la normativa esistente, emanata nel tempo, a tutela del consumatore, ponendola in linea con quella europea.
Si è, così, creato uno strumento di chiarezza ed informazione sui diritti e doveri dei consumatori, favorendo, quindi, l’accesso alla giustizia.
In quest’ottica si pone, quindi, la norma di cui all’art.139 con la quale viene riconosciuto alle associazioni dei consumatori – inserite nell’elenco ministeriale di cui all’art.137 del citato codice – la legittimazione ad agire, in sede civile, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti.
Pienamente legittima si appalesa, pertanto, l’intervento ad adiuvandum della Federconsumatori Puglia nel presente giudizio.
Nel merito, si osserva.
Dalle emergenze istruttorie, è pacifico che, a causa delle abbondanti piogge che avevano determinato l’innalzamento del livello della diga di Occhito, fino a raggiungere il livello massimo, tanto da rendere urgente l’apertura delle paratoie per far defluire l’acqua verso il mare, era scattato un piano di emergenza per poter svolgere le necessarie operazioni nella massima sicurezza.
Tale piano era stato predisposto dalla Prefettura di Foggia, dopo una riunione straordinaria del comitato di protezione civile, d’intesa con il Consorzio di bonifica del capoluogo dauno, e prevedeva l’interruzione immediata dei collegamenti stradali e ferroviari, con il blocco dei treni provenienti dal nord e provenienti da sud, tra cui l’Eurostar 924, su cui viaggiavano gli odierni istanti.
Il piano di emergenza era scattato poco dopo le ore 19,00 del 4 marzo 2005.
Tanto risulta anche dall’ampio risalto dato dalla stampa, tra cui la “Gazzetta del Mezzogiorno” e “La Repubblica”, i cui articoli sono stati acquisiti agli atti di causa.
In ordine all’inadempimento contrattuale.
La legge speciale n. 991/1935 invocata dalla convenuta , che governa il trasporto di persone sulle Ferrovie dello Stato, dopo la trasformazione dell’ente F.S. in società per azioni Trenitalia, trova limiti alla sua perentoria originaria inderogabilità, soprattutto in materia di responsabilità del vettore ferroviario nei trasporti nazionali, proprio dalle norme del codice civile, nella parte in cui è disciplinata la materia delle clausole vessatorie, predisposte unilateralmente, limitative della responsabilità, che devono essere specificatamente approvate per iscritto ai sensi dell’art.1341 cc.
Con l’introduzione, poi, del recente D.lgs n. 206/2005 denominato “Codice del Consumo” che ha rafforzato ulteriormente la tutela dei consumatori, all’art. 36 viene sancita la nullità delle clausole contrattuali di cui venga accertata la vessatorietà, e non già l’inefficacia, così come era previsto dall’abrogato art. 1469 quinquies cc, in materia di contratti conclusi tra il professionista e la persona fisica.
Ne discende, pertanto, che il richiamo alla regolamentazione della citata legge speciale ed in particolare all’art.11, con riferimento agli artt.9 e 10 prevedenti solo il rimborso totale o parziale del biglietto – in caso soppressione del servizio o di ritardo – appare del tutto inconferente, dovendosi ritenere tali norme illegittime.
La disciplina, infatti, oggi applicabile al caso in esame, è quella contenuta nei principi generali dettati dall’art. 1218 e 1681 cc, che in caso di inadempimento, legittimano il passeggero al risarcimento del danno.
Non può, infatti, dubitarsi che il contratto di trasporto è un negozio giuridico di natura sinallagmatica e, quindi, si colloca tra le obbligazioni a prestazioni corrispettive che, per il viaggiatore, si perfeziona nel momento in cui acquista il biglietto, mentre per il vettore, solo nel momento in cui giunge a destinazione.
Così delineato il quadro normativo in cui deve trovare soluzione la vicenda dedotta nel presente giudizio, non rimane che accertare la fondatezza dell’eccezione di inadempimento parziale del contratto.
Prima, però, di affrontare tale questione, val la pena di accertare se la responsabilità dell’ente ferroviario deve essere esclusa per effetto del caso fortuito e della forza maggiore, così come invocato dalla convenuta.
Anche tale eccezione non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Il caso fortuito o di forza maggiore, nella fattispecie in esame, può sicuramente essere riferito all’accadimento imprevedibile delle abbondanti piogge a carattere eccezionale, dovuto alle avverse condizioni metereologiche, e causa di allagamenti e frane nel centro sud; situazione che, ritenuta di grave emergenza, aveva fatto scattare il piano di massima allerta, e la decisione di interrompere i collegamenti stradali e ferroviari sulla zona interessata.
Tale decisione, poi, portata a conoscenza di Trenitalia fin dalle ore 19,00 circa, e cioè, prima della partenza dell’Eurostar dalla stazione di Bari, prevista per le ore 20,30, consentiva di avvisare i passeggeri della situazione di emergenza che si era venuta a creare e dei prevedibili disagi e difficoltà cui sarebbero andati incontro, per via dell’interruzione di ogni collegamento ferroviario da Foggia, lungo la linea ferroviaria con direzione verso Trento.
Come si vede, quindi, il caso fortuito o di forza maggiore, non si è verificato durante il viaggio intrapreso dagli istanti, ma prima che esso iniziasse.
Quindi, la Direzione di Trenitalia, pur essendo perfettamente a conoscenza dei gravi disagi a cui sarebbero andati incontro i passeggeri, in assenza, peraltro, di un piano di coordinamento per far fronte alla prosecuzione del viaggio con il cambiamento del percorso – senza alcun rispetto dei passeggeri, tenuti all’oscuro di quanto stava accadendo – ha fatto partire regolarmente il convoglio ferroviario.
Il teste Sempronio, sulla cui attendibilità non v’è motivo di dubitare, e che ha effettuato il viaggio sul medesimo treno Eurostar 924, partendo da Bari alle ore 8,25, nello scompartimento adibito a “cuccette”, ha confermato i fatti così come dedotti in citazione dall’istante.
Ha dichiarato, infatti, che l’impianto di climatizzazione funzionava male tanto da soffrire il freddo, e che le condizioni igieniche della toilette erano precarie , precisando che era ( la toilette) “…sporca e maleodorante…ed …il cattivo odore era riferibile a materie organiche” ; ha confermato la totale assenza di informazione su tutto quanto stava accadendo, nonostante la lunga fermata alla stazione di Foggia, protrattasi per circa tre ore, precisando di essersi reso conto della variazione del percorso solo quando il treno si è fermato alla stazione di Roma e che “ durante le soste non era possibile scendere dal treno, per approvvigionarsi di cibo e bevande, perché non si sapeva quanto tempo sarebbe durata la sosta”.
In merito alla mancanza totale di informazione, la prova riviene proprio dalle dichiarazioni rese dal capotreno Gatta, il quale ha visto scendere dall’Eurostar 924, prima che questo proseguisse per Roma, dopo la decisione della variazione del percorso, i passeggeri con le valigie, che avevano deciso di interrompere il viaggio e tornavano indietro, approfittando del locale per Bari delle ore 22,18.
Non v’è dubbio, quindi, che i viaggiatori, solo in tale circostanza erano venuti a conoscenza di quanto era accaduto e delle difficoltà inevitabili cui sarebbero andati incontro dopo la fermata alla stazione di Foggia.
In altre parole, fin dall’inizio del viaggio, ben poteva essere offerta l’opportunità di operare una scelta se intraprendere o meno il viaggio e valutare il rischio di subire sofferenze e disagi ineludibili.
Le testimonianze rese dai dipendenti di Trenitalia non appaiono, invece, credibili – nemo testis in propria causa – anche perché sono tutte riconducibili ai rapporti informativi, già redatti dagli stessi, in data 15.6.05, dopo circa tre mesi dall’evento per cui è causa.
Alla luce di tutto quanto detto, non v’è dubbio che il grave ritardo, pacifico e non oggetto di contestazione, di ben oltre otto ore, con il quale gli istanti sono giunti a destinazione, integra gli estremi di un inesatto adempimento contrattuale da parte della società Trenitalia e legittima una riduzione del prezzo del biglietto, nella misura ritenuta equa del 50% , pari a €.53,00.
In ordine al danno non patrimoniale.
Tale voce di danno, inteso come categoria ampia e comprensiva di ogni ipotesi in cui si verifichi una ingiusta lesione di un valore inerente alla persona, costituzionalmente garantito e protetto, secondo l’insegnamento della Suprema Corte, deve essere oggetto di riparazione, anche al di fuori dell’ipotesi di reato, mediante indennizzo, quale forma minima di tutela.
Naturalmente il riconoscimento del danno c.d. esistenziale, come quid pluris rispetto al danno morale, impone che vi sia allegazione e prova dei disagi subiti e accertamento del nesso causale tra la condotta dell’autore e gli eventi lesivi; accertamento che può avvenire anche con il ricorso a valutazioni prognostiche e a presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi forniti dal danneggiato.
Nella fattispecie in esame, è emersa la prova della totale mancanza di informazione su quanto stava accadendo, delle lunghe soste presso le varie stazioni, dell’impossibilità di approvvigionarsi di cibo e bevande, del grave disagio vissuto all’interno del treno per l’inefficienza dell’impianto di riscaldamento, delle precarie condizioni igieniche che, nel loro insieme, integrano indubbiamente gli estremi di un forte turbamento psichico della persona, con ripercussioni sullo stato d’animo, generando patemi, ansia, irritazione, rabbia e preoccupazione, il tutto aggravato dalla presenza di un bimbo di appena cinque anni, cui dover accudire, con priorità assoluta.
Per tutto quanto detto, I. C. A. ha diritto al rimborso parziale del biglietto nella misura di €.53,00 oltre al risarcimento del danno non patrimoniale, ritenuto equo nella misura di €.400,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo; B. S. ha diritto al rimborso parziale del biglietto, nella misura di €.53,00 oltre al risarcimento del danno non patrimoniale ritenuto equo nella misura di €.400,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Ricorrono buoni motivi per compensare totalmente le spese di lite tra Trenitalia e Federconsumatori Puglia, non anche quelle tra gli istanti e Trenitalia che, invece, vengono poste a carico di quest’ultima, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Bari, definitivamente pronunziando sulle domande di cui in narrativa, così provvede:
– condanna Trenitalia spa al pagamento, in favore di I. C. A., della somma di €.453,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed in favore di B. S. di €.453,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese di causa che liquida, in favore degli istanti in complessivi €.718,00 di cui €.40,00 per spese, €.508,00 per diritti, oltre iva, cap e spese generali;
– compensa le spese di lite tra Federconsumatori Puglia e Trenitalia spa.
Bari 24.5.2006
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Giuseppe Frugi