Nuovi importi per il risarcimento del danno biologico derivante da sinistri stradali di lieve entit

di | 7 Giugno 2006
Decreto Ministeriale 31 maggio 2006, recante l'”Aggiornamento annuale degli importi per il risarcimento dei danni alla persona di lieve entita’, derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”. (GU n. 129 del 6-6-2006)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto  il  decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;
Visto  in  particolare  l’art.  139,  comma 5, del predetto decreto legislativo  7 settembre  2005,  n.  209,  il  quale  prevede che gli importi  indicati  nel comma 1 del medesimo decreto legislativo siano aggiornatiannualmente   con  decreto  del  Ministro  delle  attivita’ produttive,  in  misura  corrispondente  alla  variazione dell’indice nazionale dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati accertata dall’ISTAT;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti  in  materia  di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed  impiegati,  relativo  al  mese  di  aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 115 del 19 maggio 2006;
Visto  il  proprio  decreto 10 giugno 2005, con il quale i predetti importi  sono  stati  da  ultimo  determinati a decorrere dal mese di aprile 2005;
Ritenuto  di  dover  adeguare  gli importi di cui al citato decreto ministeriale  10 giugno  2005,  applicando la maggiorazione del 2,0%, pari alla variazione percentuale del predetto indice, a decorrere dal mese di aprile 2006;

Decreta:

Art. 1.

A  decorrere  dal  mese  di  aprile  2006, gli importi indicati nel comma 1  dell’art.  139  del  Codice  delle  assicurazioni  private e determinati,  da  ultimo, con il decreto ministeriale 10 giugno 2005, sono aggiornati nelle misure seguenti:
seicentottantotto  euro  e ventotto centesimi per quanto riguarda l’importo  relativo  al valore del primo punto di invalidita’, di cui alla lettera a);
quaranta  euro  e  sedici centesimi per quanto riguarda l’importo relativo   ad  ogni  giorno  di  inabilita’  assoluta,  di  cui  alla lettera b).
Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2006
Il Ministro: Bersani

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