Il danno da fermo tecnico necessita di prova per il suo riconoscimento

di | 22 Marzo 2002
Il “danno da fermo tecnico” del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell’incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene non tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico, in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene.
Giudice di Pace di Varallo Sentenza 22-3-2002

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione il Sig. Mauro conveniva in giudizio la Alfa assicurazioni, quale impresa designata a norma dell’art.20, legge 24 dicembre 1969 n.990, e Gualtiero per sentirli condannare al pagamento dei danni subiti dall’attore per le causali di cui in premessa dell’atto di citazione.

Si costituiva la Alfa assicurazioni che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa il Sig. Gualtiero per essere da lui manlevata.

Rimaneva contumace il Sig. Gualtiero.

Intervenivano volontariamente in giudizio i Signori Mauro e Monica, genitori di Debora trasportata sulla macchina del padre in occasione del sinistro de quo per richiedere i danni alla persona subiti dalla figlia minore.

Si costituiva quindi in giudizio il Sig. Gualtiero che contestava la propria responsabilità nella causazione del sinistro, e chiedeva di essere autorizzato a chiamare in giudizio la Beta, compagnia assicuratrice dell’attore Mauro, e proponeva domanda riconvenzionale.

Si costituiva in giudizio la Beta c he eccepiva preliminarmente l’improponibilità della domanda del convenuto e nel merito contestava la domanda dello stesso.

Le parti avanzavano le proprie istanze istruttorie che venivano ammesse limitatamente alle prove testimoniali, che venivano regolarmente espletate.

Il Giudice di Pace invitava le parti a precisare le conclusioni e a discutere la causa con particolare riferimento all’an debeatur.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi i conducenti dei due veicoli coinvolti nel sinistro sostengono la propria piena ragione nel merito della causa, e conseguentemente il proprio diritto all’intero risarcimento dei danni, perché il conducente dell’altro veicolo non avrebbe mantenuto ili comportamento prudente prescritto dal cod. della strada che impone in prossimità degli incroci.

Il comma 2 dell’art.2054 c.c. prevede che, nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.

Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto di responsabilità di uno dei conducenti non comporta il superamento della presunzione di colpa concorrente sancito dall’art.2054 c.c. essendo a tal fine necessario accertare in pari tempo che l’altro conducente si sia pienamente uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle di comune prudenza ed abbia fatto tutto il possibile per evitare l’incidente. Conseguentemente, l’infrazione, anche grave, come l’inosservanza del diritto di precedenza, commesso da uno dei conducenti, non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell’altro conducente al fine di stabilire se, in rapporto alla situazione di fatto accertata, sussista un concorso di colpa nella determinazione dell’evento dannoso. Conformi in tal senso: Cass., sez. III, 5 maggio 2000, n.5671; Cass., sez. I, 14 novembre 1997, n.11278, Cass., sez. III, 22 febbraio 1995, n.1953; Cass., 28 novembre 1994, n.10156.

Tutti i testi hanno confermato che l’urto è avvenuto dell’area della rotatoria con entrambi i veicoli già immessi nella medesima.

Il comma 1 dell’art.143 del vigente cod. strada (D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285, art.154) dispone che i conducenti, approssimandosi ad una intersezione, debbano usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

Ne deriva che, malgrado il veicolo di parte convenuta non abbia rispettato il proprio obbligo di dare la precedenza all’altro veicolo, il conducente di quest’ultimo avrebbe dovuto, inoltre, serbare all’incrocio una condotta di guida tale da consentirgli di evitare in ogni caso l’incidente.

La circostanza che il veicolo attoreo non sia riuscito ad evitare l’incidente, e l’ingente entità dei danni riportati dai veicoli coinvolti, porta a farne riconoscere la presunzione di pari responsabilità di cui al citato secondo comma dell’art.2054 c.c.

Con la conseguenza che dovrà essere riconosciuto, quale risarcimento dei danni in favore di ciascuna parte, il solo 50% di quanto risulterà determinato in misura piena.

Parte attrice ha riportato danni a cose di lire 5.085.660-€ per danni alla vettura portati da ricevuta fiscale Carrozzeria Eddie n.1/2000 del 19 gennaio 2000.

Per quanto riguarda il fermo tecnico occorre osservare che, per giurisprudenza costante, il c.d. “danno da fermo tecnico” del veicolo incidentato non può considerarsi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica dell’incidente, ma necessita, per converso, di esplicita prova, che attiene tanto al profilo della inutilizzabilità del mezzo meccanico in relazione ai giorni in cui esso è stato sottratto alla disponibilità del proprietario, tanto a quello della necessità del proprietario stesso di servirsene, così che, dalla impossibilità della sua utilizzazione, ne sia derivato un danno (quale ad esempio), quello derivante da impossibilità allo svolgimento di un’attività lavorativa, ovvero da esigenza di far ricorso a mezzi sostitutivi). Tra tante v. Cass., Sez. III, 19 novembre 1999, n.12820.

Nel nostro caso l’attore non ha fornito alcuna prova della necessità del proprietario stesso di servirsi del mezzo incidentato. Ne deriva l’inaccoglibilità della domanda di risarcimento da fermo tecnico.

Per la malattia di sette giorni della minore Debora, diagnosticata dalla dott.ssa Antonella Pezzera Moretti, applicato in via analogica l’art.5, comma 2, lett. b), L. n.57/2001. e riconosciuta l’inabilità assoluta per tale durata, compete un risarcimento di €36,15 giornalieri per 7 giorni e così €253,05.

A parte attrice e all’intervenuta competerebbe, quindi, un risarcimento complessivo di €2.626,52 + €253,05 = €2.879,57.

In applicazione del comma 2 dell’art.2054 c.c., il 50% del risarcimento che spetta agli attori, compresa la minore, è di €1439,78, oltre agli interessi dalla domanda al saldo.

In ordine ai danni di parte convenuta, il Sig. Gualtiero ha proposto la sua domanda riconvenzionale tardivamente e, pertanto, la sua domanda risulta inaccoglibile.

In tal senso si veda: Cass., Sez. III, 11 giugno 1999, n.5771: «Nel processo dinanzi al giudice di pace, al convenuto contumace che si costituisce in seconda udienza è preclusa la proposizione della domanda riconvenzionale, anche nel caso in cui il rinvio sia stato effettuato a norma dell’art.181 cod. proc. civ.».

La Società Alfa Assicurazioni, quale impresa designata a norma dell’art.20 legge 24 dicembre 1969, n.990 – essendosi verificata l’ipotesi di cui alla lettera b) di tale articolo – è tenuta a sopportare il risarcimento dovuto per i danni alla persona non chè per i danni alle cose il cui ammontare sia superore al controvalore in lire di 500 unità di conto europee di cui all’art.3 legge 22 ottobre 1986, n.742, e per la parte eccdente tale ammontare. Ciò ai sensi dell’art.31, L.142/92.

All’ente assicuratore designato compete pertanto il diritto di rivalsa per la parte che non è tenuta a sopportare.

(Omissis).

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