Giudice di Pace di Manduria, sentenza 22.10.2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Pace di Manduria avv. Guido Pesce ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.910/01 R.G. avente per oggetto "risarcimento danni " – promossa da A.G. e M. R., nella loro qualità di esercenti la potestà sul minore A. M. M., rappresentati e difesi dall' avv. Roberto Palmisano – attori –
CONTRO
COMUNE di Manduria – Convenuta – Contumace; nonchè Milano Ass.ni spa- altra Convenuta contumace- Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 5-6/10/2OO1, i sigg.ri coniugi A. G. e M. R., nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore – M. M., chiamavano in giudizio il comune di Manduria nonchè la Milano Assicurazioni s.p.a. Si esponeva che in data 18/04/2001 il minore a bordo del suo scooter si stava recando a scuola in Manduria, allorchè lungo la strada era aggredito da un branco di cani randagi; a causa di ciò egli cadeva rovinosamente a terra danneggiandosi il motoveicolo e procurandosi lesioni personali, successivamente diagnosticate dal pronto soccorso A.U.S.L. TA/l. I danni lamentati si specifìcavano in L. 2.500.000 per le lesioni e L. 1.405.000 per i danni a cose. Senza esito erano rimaste le formali richieste di risarcimento inviate all'Ente comunale ed alla compagnia di assicurazione cosicchè invocando la responsabilità del Comune per il fatto denunziato se ne chiedeva la condanna in solido con la Milano al risarcimento di tutti i danni e al pagamento delle spese processuali. Alla prima udienza di comparizione non si costituivano i convenuti e se ne dichiarava la loro contumacia, stante 1a regolarità della notifica dellíatto introduttivo. Il giudizio viene istruito con prova per testi e con C.T.U meccanica sul ciclomotore; all'udienza del 09/07/2001 l'attore precisava le sue conclusioni riportandone a quelle rassegnate nell'atto di citazione e nelle note conclusionali, che qui si abbiano precisate e trascritte e per tanto la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda appare fondata e merita accoglimento per quanto di ragione. In punto di fatto non sussistono dubbi sulladinamica dell'evento e tanto esaminando le dichiarazioni univoche e concordanti rese dai due testimoni escussi. Entrambi riferiscono di alcuni cani randagi che aggredivano il giovane centauro e lo facevano cadere dal ciclomotore sul quale viaggiava. Veniva notato dai testi che A. si rialzava con gli indumenti strappati e riferiscono che veicolo presentava danni. Sotto il profilo del diritto la fattispecie in esame risulta scarna di precisi riferimenti normativi e di precedenti giurisprudenziali specifici. Va essa pertanto inquadrata e risolta applicando i principi generali in materia di risarcimento danni con riferimento alla responsabilità della P.A. , l'Ente locale in questo caso.
Si rileva infatti che la legge 14 agosto 1991 n. 281, non contiene prescrizioni per i Comuni di obbligo di vigilanza o di custodia specifica sui cani randagi nè tantomeno si attribuisce ad essi la proprietà (come diversamente avviene per gli animali selvatici espressamente facenti parte del patrimonio indisponibile oggi delle Regioni), da cui far discendere una responsabilità oggettiva ex art. 2052 c.c. Tale normativa contiene solo generali principi oltre che per reprimere ogni forma di maltrattamento in danno di animali, per salvaguardare la salute pubblica e l'ambiente dai danni derivanti dal randagismo. E' ben vero che la norma citata e la legge 12/95 attribuisce funzioni di vigilanza sul trattamento degli animali e che impone la costruzione e risanamento dei canili, ma tali ipotesi appaiono non pertinenti alla fattispecie dedotta in giudizio. Le funzioni di vigilanza sono infatti poste a tutela degli stessi animali e la costruzione dei canili attiene ad un profilo di prevenzione e custodia controllata e controllabile. Se però non si può infatti pretendere dal Comune che vigili su tutti i cani randagi presenti nel territorio la questione va risolta sotto altra ottica.
La responsabilità del fatto va invero attribuita all'Ente in applicazione del principio generale del neminem laedere ex art.2043 c.c., e consistendo il fatto colposo nel aver omesso e trascurato l'amministrazione di adottare i provvedimenti e/o le cautele idonee a rimuovere ed eliminare il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi , con i poteri attribuiti dalla legge e con le modalità oggetto della discrezionalità amministrativa. Il cane randagio infatti aggressivo dellíuomo costituisce in sostanza per l'utente della pubblica via, un'insidia non prevedibile nè evitabile, in definitiva un pericolo occulto di cui la P.A. non può non essere chiamata a rispondere. Se così non fosse peraltro, il danneggiato non avrebbe alcuna tutela da eventi simili (aggressione di cane o altro animale randagio), non emergendo dalle norme altro soggetto passivo cui imputare il fatto ed il conseguente risarcimento. L'ente convenuto di converso non ha fornito alcuna prova liberatoria della responsabilItà. Circa la valutazione dei danni al ciclomotore, si condividono le conclusioni della C.t.u in atti sulla compatibilità di essi con il sinistro e sulle spese occorrenti per il ripristino, liquidandosi così in favore dell'attore la somma di euro 582,50, al netto di iva, in carenza di ricevuta fiscale. Quanto ai danni alla persona , dal1a certificazione in atti appaiono, di modesta entità, consistendo in trauma contusivo scapolo omerale ed appare congruo liquidarli secondo equità in euro 300 In solido con il Comune convenuto va condannata la sua compagnia assicuratrice, la Milano ass.ni s.pa.
Le spese seguono la soccombenza nella misura che appare in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace , definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dai sigg.ri coniugi A. G. e M. R., nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sul loro figlio minore M. M., con atto di citazione notificato in data 5-6/10/2001, respinta ogni diversa istanza e conclusione così provvede:
1) accoglie la domanda e dichiara la responsabilità del Comune di Manduria per 1'aggressione di cani randagi avvenuta sulla prov.le Uggiano-Manduria in data l8.4.2001;
2) per líeffetto condanna l'Ente, in persona del Sindaco pro-tempore ed in solido con la Milano Ass.ni spa , in persona del legale rappresentante, al risarcimento del danno in favore degli attori liquidato in euro 582 per danni a cose ed euro 3oo per danno alla salute, oltre interessi legali dall'evento a1 soddisfo;
3) Condanna i medesimi convenuti in solido, al pagamento delle spese processuaIi che tassa e liquida in complessivi euro 771, di cui euro 81 per esborsi , euro 350 per diritti ed euro 340 per onorario, oltre accessori come per legge ed il costo di ctu per euro 260.
Sentenza esecutiva come per legge.
Manduria lì 21.10.2003
Il Giudice di pace
F.to Avv. Guido Pesce