La sanzione prevista dal comma 8 dellart. 180 del Cds è applicabile alle sole persone giuridiche

di | 4 Febbraio 2006
Se il proprietario dell’autovettura non ricorda chi effettivamente fosse stato alla guida dell’autovettura con la quale é stata commessa la presunta violazione al CDS, non può soggiacere ad alcuna sanzione amministrativa, commessa in conseguenza dell’azione di altri, sia essa dolosa o colposa, in quanto lo stesso proprietario ha adempiuto, comunque, all’invito dell’autorità, recandosi o inviando al Comando la dichiarazione ex art. 126 bis.
Secondo tale principio, un automobilista è si visto accogliere dal giudice di Pace di Taranto, il ricorso proposto avverso verbale di accertamento notificatogli per non aver fornito i dati del trasgressore.
Giudice di Pace di Taranto – Sentenza 30.09.2005.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO

nella persona del dott. Martino Giacovelli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile iscritta in prima istanza al R.G. n. 4219/05 avente per oggetto: Opposizione a sanzione amministrativa a seguito di violazione al CDS del Comune di C., promossa da:

F. N., nato a Taranto il 08.09.1954 e residente in Statte alla Via Bainsiza n. Opponente-ricorrente

CONTRO
COMUNE DI C. in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Crispiano, alla Via Foggia n. , presso e nello studio dell’avv. Enzo L. F., che lo rappresenta e difende, in forza di mandato a margine della comparsa di costituzione, giusta delibera della Giunta Comunale n. 33 del 03.03.2005, in atti, opposto- resistente
Conclusioni per l’opponente:

” Voglia il Giudice di Pace di Taranto annullare il citato verbale in quanto illegittimo e privo di ogni fondamento, nonché l’emissione di tutti i conseguenti provvedimenti che codesto ufficio del Giudice di Pace riterrà, opportuno emettere.”

Conclusioni per il Comune opposto:

“..Si chiede, pertanto, essendo evidente la legittimità dell’operato degli agenti accertatori e la conformità dell’apparecchiatura utilizzata alla normativa vigente, il rigetto dell’avversa opposizione in quanto inammissibile, improponibile e/o improcedibile e, comunque, infondata per le argomentazioni esposte in fatto e diritto.

Si chiede, infine, in caso di accoglimento della presente che il Giudice di Pace voglia condannare il ricorrente alle spese di lite in favore del sottoscritto difensore antistatario.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto depositato il 16.05.2005 il sig. F. N. impugnava il verbale n. 000616/V/05 redatto in data 14.05.2005 dal Comando Polizia Municipale di C. per la presunta violazione dell’art. 180 comma 8° del Codice della Strada, notificato in Ufficio nella stessa data del 14.05.2005, commessa dal proprietario del veicolo targato CJ…AR in seguito al verbale di accertamento di violazione n. 55/05 del 28.01.2005, per “non aver ottemperato all’invito di fornire informazioni, di cui all’art. 126 bis, imposto ai sensi dell’art. 180 del CDS, allegato al V.d.c. n. 55/05 del 28.01.05 per violazione art. 142 comma 9.”

L’opponente assumeva nel ricorso l’illegittimità di detto verbale, poiché, in data 14.05.2005, recatosi presso il Comando dei VV. UU. di C., per depositare la comunicazione ex art. 126 bis nella quale aveva dichiarato di ” non ricordare chi era alla guida del veicolo, essendo stato inoltrato ricorso al Giudice di Pace”, gli era stato notificato il verbale in impugnazione, privo di sottoscrizione, del quale ora chiedeva l’annullamento, ritenendo che a seguito della dichiarazione depositata null’altro adempimento gli era dovuto a seguito dell’obbligo ex art. 126 bis del CDS.

Fissata l’udienza di comparizione del 28.07.2005, il Comune di C. si costituiva tramite il nominato difensore, depositando comparsa di risposta, confermando la legittimità del verbale contestato, allegando la documentazione ex art. 23 L.689/81, comprendente la copia dei seguenti documenti: delibera di G.M. n. 33 del 03.03.05; verbale di accertamento; copia delle disposizioni correttive dopo la sentenza della Consulta riportate dalla Circolare Ministero Interno 04.02.2005.

L’opponente, comparso personalmente alla suddetta udienza, nulla aggiungeva al ricorso, pertanto la trattazione era rinviata al 29.09.2005.

All’udienza del 30.09.2005, discussa la causa, vista la documentazione acquisita, l’opposizione era decisa ai sensi dell’art. 23 della legge n. 689/81, con lettura del dispositivo della sentenza a fine udienza e con riserva di motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va parzialmente accolto per quanto di ragione.

Preliminarmente, si rileva l’ammissibilità del presente ricorso, pur in assenza del versamento della cauzione, attesa l’intervenuta pronuncia della Corte Costituzionale che ha dichiarato in data 05-08.04.2004 con sentenza n. 114 1’incostituzionalità dell’art. 204 bis del vigente CDS nella parte in cui imponeva il deposito di una cauzione.

Il Comune di C., tramite il proprio difensore incaricato, ha puntualmente controdedotto tutto quanto sostenuto dall’opponente nel proprio ricorso.

Per decidere il ricorso, é necessario esaminare, anzitutto, se é sufficiente una semplice dichiarazione per ritenere adempiuto l’onere rinveniente dall’8° comma dell’art. 180 CDS o sia necessario indicare obbligatoriamente il conducente dell’autovettura al momento della trasgressione accertata e contestata. Orbene, la 2^ parte dell’art. 126 bis imponeva che: “…nel caso di mancata identificazione di questi la segnalazione (n.d.a. cioè la comunicazione ai fini della decurtazione dei punti) deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato e’ tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Se il proprietario del veicolo omette di fornirli, si applica a suo carico la sanzione prevista dall’articolo 180, comma 8.”

E’ evidente che gli ultimi due periodi di questo articolo si riferiscono al caso di intestazione del veicolo a persone giuridiche, altrimenti il legislatore avrebbe dovuto inserito l’inciso “in ogni caso” ed avrebbe prodotto così una norma ovviamente incostituzionale, soprattutto in riferimento all’art. 3 della Costituzione ( doppia sanzione della decurtazione di punti + sanzione ex comma 8 dell’art. 180 a carico della persona fisica e solo sanzione comma 8 dell’art. 180 a carico delle persone giuridiche).

Per confermare tale assunto, è necessario esaminare la complessa normativa da applicare. Orbene, recita l’ottavo comma dell’art. 180 testualmente: ” Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.”

Per analizzare l’operatività e l’applicazione del suddetto comma alla persona fisica é necessario richiamare quanto precisato dalla Corte Costituzionale con sentenza nr. 27 del 24.01.2005, nella quale si legge: “…In conclusione, l’art. 126-bis, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale, deve essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.”

Aggiunge la Corte: “L’accoglimento della questione di legittimità costituzionale, per violazione del principio di ragionevolezza, rende, tuttavia, necessario precisare che nel caso in cui il proprietario ( n.d.a nel caso di “persona giuridica” ?) ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 180, comma 8, del codice della strada…”

Esaminando quanto sancito dalla Corte Costituzionale con il dettato dell’art. 180 comma 8° “…Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi…” si desume che la Corte Costituzionale nel caso di specie non poteva modificare la portata della previsione legislativa, in quanto non attinente l’oggetto della censura d’incostituzionalità ( applicazione della decurtazione dei punti a carico del proprietario, persona fisica inadempiente), per cui da tutto quanto sopra riportato si desume che la 2^ parte della sentenza della Corte Costituzionale é da riferirsi sempre ed esclusivamente alle persone giuridiche e non alle persone fisiche. In altre parole, prima della dichiarazione d’incostituzionalità la sanzione della decurtazione dei punti si riferiva quale sanzione accessoria alle persone fisiche, mentre, non potendosi applicare ovviamente alle persone giuridiche alcuna decurtazione di punti, alle stesse era applicabile la sanzione pecuniaria da 343,35 a 1.365,55 euro.

Se così non fosse si sarebbe venuta a creare una disparità di trattamento tra la persona fisica, assoggettata alla sanzione accessoria della decurtazione dei punti ed alla sanzione pecuniaria per l’inadempimento ex art. 180 comma 8, mentre nel caso della persona giuridica, la stessa sarebbe stata assoggettata soltanto alla sanzione pecuniaria ex art. 180 del C.d.S.

Non solo, in tale ipotesi, si sarebbe andato a sancire il difetto di memoria di una persona fisica, illecito inesistente nel sistema giuridico italiano, in quanto un’interpretazione del genere sarebbe da considerarsi semplicemente aberrante e incostituzionale.

A conferma di tale assunto, anzitutto, si richiama il principio basilare delle opposizioni alle sanzioni amministrative stabilito dall’art. 3 della legge nr. 689/81 dal titolo ” Elemento soggettivo” e cioé: ” Nelle violazioni cui è applicabile una sanzione amministrativa ciascuno è responsabile della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.

Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l’agente non è responsabile quando l’errore non è determinato da sua colpa.”

Quindi, se effettivamente il proprietario dell’autovettura in buona fede ( che é il principio basilare, che é presunto, fino a prova contraria ) non ricorda chi effettivamente fosse stato alla guida dell’autovettura con la quale é stata commessa la presunta violazione al CDS, in base al suddetto principio non può soggiacere ad alcuna sanzione amministrativa, commessa in conseguenza dell’azione di altri, sia essa dolosa o colposa, in quanto lo stesso proprietario ha adempiuto, comunque, all’invito dell’autorità, recandosi o inviando al Comando la dichiarazione ex art. 126 bis.

Il privato cittadino non può essere titolare del potere inquisitorio e investigativo ( prerogativa dello stato), né può rischiare una querela per falsa dichiarazione, o violare il diritto della legge sulla privacy, soprattutto quando determinate notizie le deve fornire dopo qualche centinaia di giorni dall’evento.

Si osserva, inoltre, che il verbale ai sensi dell’art. 180 comma 8° non può essere emesso prima che siano trascorsi i 30 gg. (ora 60 gg. in seguito al nuovo decreto legge n. 184/05 in corso di conversione in legge).

Affinché sia configurabile detta violazione occorre il requisito dell’avvenuto decorso del termine di 30 gg dalla notifica della violazione principale.

Nel caso di specie, allorquando é stato contestato il verbale impugnato ( non prima del 20.04.2005, data di spedizione della raccomandata riportata sul plico postale) non risultavano decorsi i previsti 30 gg. dalla norma, per cui la notifica del secondo verbale avvenuta in data 14.05.2005 in Ufficio del Comando dei VV.UU. é avvenuta in violazione di legge.

Anche la circolare ministeriale del 04.02.2005 prot. n. 300/1/41236/109/16/1 nella parte in cui modifica la circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1 del 12. 08. 2003, dove riporta: ” nel caso in cui il proprietario del veicolo o il legale rappresentante della persona giuridica ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non sia possibile risalire al conducente, non si applica la decurtazione di punteggio nei suoi confronti. Tuttavia, in questi casi, l’art. 126 bis C.d.S. impone all’organo di polizia stradale che non ottiene le informazioni entro il termine fissato, di procedere all’applicazione delle sanzioni dell’art. 180, comma 8° C.d.S.( notificando il verbale entro 150 gg. dalla scadenza del termine dei 30 gg.) conferma che la contestazione dell’ulteriore violazione é possibile solo dopo il decorso del termine fissato ( cioé 30 gg.).

Quanto sopra, in parte, era stato già precisato dall’attuale giudicante nella propria sentenza in data 27.01.2005.

Per le ragioni sopra esposte, il verbale di cui all’impugnazione, non può che essere annullato.

Per motivi di economia processuale, restano assorbiti gli altri motivi di annullamento del verbale impugnato, controdedotti dal Comune.

Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di processo,

P.Q.M.

il giudice di Pace di Taranto,definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal sig. F. N., e depositato il 16.05.2005, avverso il verbale di contestazione n. 000616/V/05 redatto in data 14.05.2005 dal Comando Polizia Municipale di C., per la presunta violazione dell’art. 180 comma 8°, così decide:

1) accoglie per quanto di ragione il ricorso avverso il verbale di contestazione n. 000616/V/05 redatto in data 14.05.2005 dal Comando Polizia Municipale di C., per la presunta violazione dell’art. 180 comma 8° del Codice della Strada;

2) compensa tra le parti le spese processuali.

Così deciso a Taranto il 30.09.2005 Il Giudice di Pace

( dott. Martino Giacovelli)

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