Ministero dell’Interno – Circolare n.300/A/1/42175/109/42 del 29 dicembre 2005.
MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
N. 300/A/1/42175/109/42
Roma, 29.12.2005
OGGETTO: Articoli 186 e 187 del Codice della Strada come modificati dalla Legge 1.8.2003, n. 214. Direttive circa l’impiego di strumenti di accertamento finalizzati alla verifica dello stato di ebbrezza alcolica e di alterazione psico-fisica correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
1. PREMESSA
La Legge 1.8.2003, n. 214, di conversione del Decreto Legge 27.6.2003, n. 151, ha introdotto sostanziali modifiche agli artt. 186 e 187 del Codice della Strada, per facilità di consultazione qui acclusi (All.1; 1-bis).
Lo sforzo del legislatore è da sempre orientato a contenere il fenomeno della guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, e gli effetti drammatici in termini di pericolo per la sicurezza stradale e di incidentalità che da tali stati discendono, a causa della distorta percezione della realtà.
In ragione di ciò e coerentemente con l’obiettivo – condiviso anche in ambito europeo – di ridurre sensibilmente il numero dei sinistri stradali e soprattutto dei morti e dei feriti, con le citate modifiche sono stati ampliati i poteri di accertamento degli organi di polizia stradale al fine di incrementare i controlli sui conducenti ed individuare con maggiore facilità lo stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica.
Quanto sopra premesso, con la presente circolare si forniscono le indicazioni per uniformare lo svolgimento delle fasi procedurali, per l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica e da sostanze stupefacenti, disegnate dalle norme e ascritte alla responsabilità degli organi di polizia stradale.
2. LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA
La completa riscrittura dell’articolo 186 C.d.S., avvenuta per effetto della Legge 214/2003, non ha interessato la definizione del reato di guida in stato di ebbrezza da alcool ma ha significativamente mutato i presupposti e le modalità del suo accertamento.
La nuova formulazione dei commi 3 e 4 consente ora all’organo di polizia di imporre al conducente accertamenti circa la presenza di alcool nel sangue, anche in assenza di evidenti indici sintomatici caratteristici.
2.1 Accertamenti preliminari
Al solo scopo di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di un controllo con l’etilometro, la nuova disposizione dell’art. 186, comma 3 C.d.S., stabilisce che gli organi di polizia stradale possano sottoporre tutti i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
Si tratta di accertamenti e di prove che possono essere svolti nel luogo in cui il conducente viene fermato per il controllo, a condizione che ciò garantisca il rispetto della riservatezza personale e dell’integrità fisica.
Ne consegue che gli accertamenti e le prove non possono consistere in esami clinici o di laboratorio sul sangue prelevato al conducente, sia pure in presenza di personale medico opportunamente attrezzato con laboratori mobili.
In altre parole la norma, che ha l’evidente scopo di fornire strumenti di screening veloci per incrementare in modo significativo il numero delle persone controllate, consente agli organi di polizia stradale, in occasione di controlli ordinari ovvero a campione, di richiedere a tutti i conducenti fermati di sottoporsi a questo tipo di accertamenti preliminari anche se essi non manifestino sintomi tipici d’abuso di alcool.
Il conducente è obbligato a sottoporsi all’accertamento preliminare; nel caso si rifiuti, saranno applicate nei suoi confronti le sanzioni previste dal comma 2 dell’art. 186 C.d.S., le stesse previste per il reato di guida in stato di ebbrezza, comprensive delle sanzioni amministrative accessorie, secondo quanto previsto dal comma 7.
2.2 Caratteristiche degli strumenti utilizzabili per gli accertamenti
preliminari
Garantendo il carattere non invasivo dell’esame e la riservatezza personale, la gamma dei metodi utilizzabili è molto ampia. È infatti consentito effettuare test comportamentali o di utilizzare apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di alcool senza che ciò si accompagni alla quantificazione del valore.
Occorre precisare che per tali strumenti, diversamente dagli etilometri, non è richiesta omologazione secondo le procedure previste dall’art. 379 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada. L’esito positivo degli accertamenti con apparecchi portatili non costituisce fonte di prova per l’accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico più accurato mediante etilometro (strumentazione omologata), in grado di certificare, a fini legali, il valore del tasso alcolemico nel sangue.
2.3 Facoltà di accompagnare il conducente presso gli uffici di polizia
Quando gli accertamenti o le prove preliminari abbiano espresso un esito positivo, o si sia in presenza di un incidente stradale, ovvero il soggetto abbia dato altrimenti motivo di ritenere di essere in stato di ebbrezza alcolica, gli organi di polizia stradale hanno la facoltà di effettuare direttamente sul posto un esame con strumenti e procedure indicate nel citato Regolamento di esecuzione, oppure, se questi non sono disponibili e non possano essere fatte giungere sul luogo unità appositamente attrezzate, possono disporre – sempre al medesimo fine – l’accompagnamento del conducente presso il più vicino ufficio di Polizia.
Non si tratta, perciò, di una misura restrittiva della libertà personale, poiché la norma non consente di disporre l’accompagnamento coattivo della persona che rifiuti l’esame con l’etilometro. In questa ultima ipotesi, tuttavia, saranno applicate a carico dell’utente le sanzioni previste per il rifiuto di cui al citato comma 7.
Per tali motivi la facoltà di accompagnare il conducente non richiede l’espletamento di formalità o l’attivazione di garanzie difensive.
Inoltre, atteso il ragionevole sospetto che la persona si trovi in stato di ebbrezza e per evitare che la guida del veicolo fino al luogo in cui si trova l’etilometro possa determinare una situazione di pericolo per la circolazione, gli organi di polizia procedenti avranno cura di trasportare la persona stessa a bordo del veicolo di servizio.
Durante l’espletamento di tali procedure, il veicolo del soggetto sotto esame deve essere affidato a persona idonea, ovvero, in mancanza, deve essere fatto stazionare, in condizioni di sicurezza, nel luogo in cui è stato effettuato il controllo ovvero presso altro luogo indicato dallo stesso conducente, provvedendo, in questo ultimo caso, al trasporto con spese a suo carico.
2.4 Accertamento in caso di incidente stradale
In caso di incidente stradale, indipendentemente dalle conseguenze sulle persone, l’art. 186, comma 4 C.d.S., consente agli organi di polizia stradale di procedere ad accertamento del tasso alcolemico nei riguardi di tutti i conducenti coinvolti, anche se non manifestano sintomi caratteristici dello stato di ebbrezza.
Tale facoltà non comporta l’obbligo di sottoporre a controllo con etilometro tali soggetti, ma si limita a definire il potere di accertamento dell’organo di polizia. Pertanto l’esame con etilometro nei riguardi dei conducenti, al fine di graduare la successione nel tempo delle azioni connesse all’intervento sul luogo dell’incidente, dovrà tenere conto delle concrete circostanze in cui il sinistro si è verificato e delle prioritarie esigenze di ricostruzione dell’evento e di ripristino delle nomali condizioni di circolazione.
L’impianto normativo, peraltro, pur legittimando l’accertamento con etilometro, non esclude la possibilità di effettuare un accertamento preliminare con i dispositivi di cui al precedente paragrafo 2.1. Pertanto, si ritiene che, ove possibile, sia sempre compiuto un accertamento qualitativo su tutti i conducenti coinvolti, allo scopo di evidenziare i casi nei quali procedere poi ad accertamenti più accurati.
2.5 Accertamento sanitario nei riguardi dei conducenti sottoposti a cure mediche
Il comma 5 dell’art. 186 C.d.S., in caso d’incidente stradale in cui il conducente sia rimasto ferito e sia ricorso a cure mediche, prevede che l’accertamento del tasso alcolico sia effettuato dalle strutture sanitarie a richiesta degli organi di polizia di cui all’art. 12, commi 1 e 2 C.d.S.
La richiesta concerne la sottoposizione del conducente ad un accertamento medico finalizzato a certificare lo stato di ebbrezza alcolica.
Questa attività può svolgersi con l’ausilio di un etilometro, oppure con le metodologie cliniche ed analitiche in uso nella struttura sanitaria o fondarsi sull’esame dei liquidi biologici e, previo consenso dell’interessato, del sangue ai fini della determinazione del tasso alcolico.
Le complesse procedure che discendono dagli accertamenti dello stato di ebbrezza in ambito ospedaliero e che hanno limitato fino ad oggi un’attività di accertamento su larga scala, potranno essere svolte secondo le linee guida che sono state predisposte da un gruppo di lavoro istituito dal Ministero della Salute, insieme ai Ministeri dell’Interno e delle Infrastrutture e dei Trasporti, allo scopo di orientare l’attività delle strutture sanitarie e degli organi di polizia e, pertanto, per dare uniformità alla documentazione amministrativa prodotta.
La richiesta di sottoposizione ad analisi può essere avanzata direttamente, ovvero a mezzo fax, alla direzione sanitaria del nosocomio o della struttura sanitaria presso cui si trova il conducente sottoposto a cure mediche, secondo le procedure e con la modulistica allegata (All. 2 – All. 3).
Le procedure operative concernenti le richieste di esami e la trasmissione del loro esito, dovranno costituire oggetto di preventive intese tra gli organi di polizia stradale e le diverse strutture sanitarie presenti sul territorio e con i competenti organi regionali di coordinamento.
2.6 Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti
La riformulazione dell’art. 186 C.d.S. ha introdotto nuove ipotesi di reato in tema di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti circa l’alterazione psicofisica derivante dall’alcool.
Viene infatti punito con le medesime sanzioni previste per chi guida in stato di ebbrezza, non solo chi rifiuta di sottoporsi ad esame con etilometro – confermando la precedente disciplina – ma anche chi rifiuta di sottoporsi agli accertamenti qualitativi non invasivi o a prove con apparecchiature portatili, ovvero chi non consente il proprio accompagnamento per l’esame con etilometro presso l’ufficio di polizia, ed infine, chi rifiuta di sottoporsi ad accertamenti sanitari presso la struttura ospedaliera che ha prestato le cure mediche. Tale ultima ipotesi comprende anche il rifiuto opposto al sanitario incaricato dall’organo di polizia stradale di effettuare l’accertamento; lo stesso sanitario documenterà il rifiuto ricevuto e sulla base di questa documentazione l’organo di polizia stradale richiedente procederà alla denuncia per il reato previsto dall’art. 186, comma 7 C.d.S.
* * *
3 LA GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE
Come per il contrasto della guida in stato di ebbrezza ed in coerenza con l’obiettivo di una sensibile riduzione del numero dei sinistri stradali, anche le nuove disposizioni dell’art. 187 C.d.S. hanno significativamente mutato i presupposti e le modalità di accertamento dello stato di alterazione correlato all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Infatti, sono stati ampliati i poteri di accertamento degli organi di polizia stradale al fine di incrementare i controlli sui conducenti ed individuare con maggiore facilità lo stato di alterazione psico-fisica.
Peraltro, diversamente da quanto accade per l’ebbrezza alcolica, la nuova disciplina – in ragione della complessità e della ridotta specificità dei sintomi prodotti dall’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope – non sembra consentire all’operatore di polizia stradale la possibilità di denunciare il conducente per il reato previsto dall’art. 187 C.d.S. solo sulla base di dati comportamentali evidenziati, prevedendo che questa valutazione sia compiuta da personale sanitario.
3.1 Accertamenti preliminari
La nuova formulazione del comma 2 dell’art. 187 C.d.S., consente di effettuare accertamenti preliminari non invasivi su tutti i conducenti allo scopo di accertare tracce dell’eventuale uso di sostanze stupefacenti o psicotrope anche in assenza di sintomi caratteristici.
Ne deriva un ampliamento delle possibilità di controllo e, dunque, l’elevazione del numero dei soggetti esaminati.
La verifica qualitativa prevista dall’art. 187, comma 2 C.d.S., non è un accertamento analitico o un esame diagnostico e, perciò, può essere effettuato direttamente da parte degli organi di polizia stradale.
Tali test di screening sono preordinati solo ad acquisire elementi utili per motivare l’ordine al conducente di sottoporsi ad accertamenti più accurati che dovranno essere svolti solo in ambito ospedaliero o presso altre strutture sanitarie fissi o mobili equiparate, con le metodiche diagnostiche previste dalla scienza medica.
I risultati degli accertamenti preliminari non costituiscono fonte di prova per il reato in esame e, nell’ambito dell’attività di indagine, dovranno essere adeguatamente documentati dagli organi di polizia stradale.
3.2 Modalità di effettuazione degli accertamenti preliminari
Gli accertamenti preliminari consistenti in accertamenti qualitativi non invasivi o in prove possono essere svolti solo nel luogo in cui la persona è stata fermata nel rispetto della riservatezza personale e dell’integrità fisica. Da ciò discende che gli accertamenti in parola non potranno sostanziarsi in esami clinici o di laboratorio sul sangue.
Tuttavia, nel rispetto dei principi sopraindicati, possono essere effettuati, anche sotto il diretto controllo degli organi di polizia stradale, accertamenti su altri liquidi biologici (urina, saliva, etc.), in grado di fornire, secondo i principi della scienza medica, indizi circa il recente uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Gli accertamenti preliminari sono obbligatori ma non possono essere eseguiti coattivamente senza il consenso e la collaborazione della persona che vi è sottoposta.
Ne discende che il conducente al quale viene richiesto di sottoporsi a queste verifiche preliminari potrà rifiutarsi, ma nei suoi confronti saranno applicate le specifiche sanzioni previste per il rifiuto di sottoporsi al controllo (art. 187, comma 8, C.d.S.).
3.3 Caratteristiche degli strumenti utilizzabili per gli accertamenti
preliminari
Gli accertamenti preliminari possono essere compiuti mediante apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nei liquidi biologici, ovvero mediante strumenti tecnici, dispositivi di controllo, test, che consentano di verificare alterazioni significative del comportamento del conducente correlabili, presumibilmente, all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Gli apparecchi, i dispositivi e gli strumenti tecnici di controllo, compresi quelli monouso, nonché i test, prima citati, devono garantire rapidità e praticità d’uso, e possibilità di impiego in ogni condizione ambientale.
Per assicurare un accettabile grado di affidabilità dei risultati, possono essere utilizzati i dispositivi immessi in commercio conformemente alle disposizioni del Decreto Legislativo 8.9.2000, n. 332, relativa alla Direttiva n. 98/78/CE in tema di dispositivi medico-diagnostici in vitro ovvero, in mancanza, i dispositivi approvati dal Ministro della Salute sulla base di verifiche e prove effettuate dall’Istituto Superiore di Sanità.
Gli organi di polizia stradale interessati all’uso di tali strumenti sono tenuti a verificare che sulle apparecchiature stesse siano riportati i riferimenti dell’approvazione rilasciata dal Ministero della Salute, o da altro organismo riconosciuto, rispettare le modalità di installazione e di impiego previste nei manuali d’uso.
3.4 Accompagnamento per l’accertamento sanitario.
Gli operatori di polizia stradale possono accompagnare presso strutture sanitarie i conducenti per i quali l’accertamento preliminare abbia espresso un esito positivo, ovvero che gli stessi operatori abbiano ragionevole motivo di ritenere sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
La facoltà concessa all’organo di polizia si sostanzia solo nella possibilità di invitare il soggetto a sottoporsi ad un accertamento sanitario.
Non essendo tale accompagnamento una misura restrittiva della libertà personale, la norma non consente di disporre l’accompagnamento coattivo della persona che si rifiuti. Nei suoi confronti saranno conseguentemente applicate le sanzioni previste per il reato di rifiuto di accertamento, previsto dal comma 8 dell’art. 187 C.d.S. che rimanda alle previsioni di cui al comma 2 dell’art. 186 C.d.S.
Pertanto, come per l’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica, tale accompagnamento non richiede l’espletamento di formalità o l’attivazione di garanzie difensive. (Per quanto attiene il veicolo condotto dal soggetto sottoposto al controllo, vedi paragrafo 2.3).
3.5 Richiesta di accertamento sanitario e modalità di effettuazione degli esami
La richiesta di sottoporre ad accertamento medico la persona accompagnata presso la struttura ospedaliera deve essere avanzata in forma scritta dall’organo di polizia procedente utilizzando il modulo accluso (All. 3).
L’interessato è obbligato a sottoporsi ai prelievi e l’eventuale rifiuto configura, anche in questo caso, il reato di cui al comma 8 dell’art. 187 C.d.S. Tuttavia, quando è richiesto il prelievo congiunto di più di un liquido biologico (es, sangue ed urina), il rifiuto di effettuare solo uno di essi non configura gli estremi del reato in argomento.
Trattandosi di accertamento obbligatorio ma che non può essere svolto in modo coattivo, prima di procedere al prelievo di liquidi biologici dovrà essere formalmente acquisito il consenso dell’interessato.
La definizione in concreto delle modalità di presentazione della richiesta, delle tecniche di svolgimento dell’esame e della successiva trasmissione degli esiti all’organo di polizia richiedente, dovranno costituire oggetto di intese con la Direzione Sanitaria delle strutture ospedaliere presenti sul territorio.
3.6 Accertamento in caso di incidenti stradali.
La formulazione del comma 4 dell’art. 187, a differenza dell’omologo comma 4 dell’art. 186, non prevede espressamente la facoltà di accompagnare il conducente coinvolto in un incidente stradale presso strutture sanitarie. Tuttavia prevede che le strutture sanitarie effettuino gli accertamenti in questione sui conducenti coinvolti in incidenti e sottoposti a cure mediche, tanto da consentire anche la possibile estensione all’accertamento del tasso alcolemico.
Occorre inoltre precisare che la norma, pur legittimando l’accertamento medico presso una struttura ospedaliera o assimilata, non esclude la possibilità di effettuare, in caso d’incidente, un accertamento preliminare con dispositivi di screening, meno invasivi e più veloci che potranno costituire lo strumento di verifica da utilizzare in tutti i casi in cui non sia evidente lo stato di alterazione psico-fisica del conducente coinvolto nel sinistro.
La richiesta concernente la sottoposizione del conducente ad un accertamento medico, finalizzato ad accertare lo stato di alterazione psicofisica, può essere avanzata direttamente, ovvero a mezzo fax, alla direzione sanitaria del nosocomio o della struttura sanitaria presso il quale il conducente è stato trasferito per le cure mediche.
3.7 Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.
Anche la previsione del comma 8 dell’art. 187 C.d.S., rinviando integralmente alle sanzioni previste dall’art. 186 C.d.S., ha introdotto ulteriori ipotesi di reato, relativa al rifiuto del conducente di sottoporsi ad accertamenti sul proprio stato di alterazione.
Viene, infatti, punito non solo chi rifiuta di sottoporsi ad esame presso struttura ospedaliera ma anche chi rifiuta di sottoporsi ad un accertamento preliminare ovvero non acconsente all’accompagnamento presso il presidio ospedaliero per l’esame tecnico finalizzato all’accertamento dello stato di alterazione.
Viene inoltre punito il rifiuto del conducente, ricoverato a seguito di incidente stradale, di sottoporsi ad accertamenti sanitari presso la struttura ospedaliera. La stessa sanzione si applica anche quando il rifiuto non sia opposto direttamente agli organi di polizia stradale ma sia manifestato al sanitario che, prestando le cure mediche, era stato incaricato dall’organo di polizia stradale di procedere all’esame.
In questo ultimo caso è lo stesso sanitario a documentare il rifiuto opposto, mentre sulla base di tale documentazione l’organo di polizia stradale procederà alla denuncia.
4 ASPETTI PROCEDURALI
4.1 Attività di polizia giudiziaria per i reati di guida in stato di ebbrezza alcolica e da sostanze stupefacenti.
Per quanto riguarda gli aspetti processuali penali ai fini della denuncia del reato di guida in stato di ebbrezza, si richiama anzitutto l’attenzione sulla modifica dell’art. 186, comma 2, C.d.S. che ha trasferito al Tribunale la cognizione di questo reato, in precedenza attribuita al Giudice di Pace ai sensi dall’art. 4, comma 2, lett. q, del D. Leg.vo 274/2000.
Si ritiene inoltre che gli esami previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 186 C.d.S. (accertamento con etilometro, esami clinici presso le strutture sanitarie) per controllare il tasso di alcool nel sangue, debbano ricondursi agli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall’art. 354, comma 3, c.p.p..
Anche l’attività compiuta dagli organi di polizia stradale per accertare il reato di guida in stato di alterazione correlata all’uso di droghe, ad esclusione degli accertamenti preliminari, è da ricondursi tra gli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall’art. 354, comma 3 c.p.p.,
Per tali atti, la vigente normativa (art. 114 disp.att. c.p.p.) impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell’assistenza di un difensore, il quale ha facoltà di presenziare alle operazioni senza, peraltro, avere diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.).
Pertanto, prima di procedere alle richiamate forme di controllo sul conducente, deve essere redatto uno specifico e circostanziato avviso scritto alla persona nei confronti della quale vengono svolte indagini, non essendo sufficiente la generica richiesta di nomina del difensore di fiducia avanzata ai sensi dell’art. 349 c.p.p. che, costituendo un semplice invito a garanzia del diritto di difesa, non può ritenersi completamente esaustiva degli obblighi imposti dall’art. 356 c.p.p. e dal richiamato art. 114 disp.att. c.p.p..
Va precisato che, avuto riguardo al luogo, nonché alle modalità di accertamento del tasso alcolico, e salvo il caso in cui il difensore possa essere presente in tempi molto brevi, l’inizio delle operazioni di controllo non è necessariamente subordinato all’arrivo di quest’ultimo, in ragione del fatto che il trascorrere del tempo dal momento dell’ingestione dell’alcool determina una graduale riduzione del tasso alcolico il cui livello, invece, per essere concretamente riferibile all’attività di guida, deve essere accertato nell’immediatezza del controllo.
Qualora gli accertamenti diano esito positivo, occorrerà procedere alla stesura dei seguenti atti:
a) un verbale che documenti l’elezione di domicilio, secondo le forme richieste dall’art. 349 c.p.p. (All.4), l’eventuale nomina del difensore di fiducia e l’autorizzazione rilasciata a persona idonea a condurre il veicolo fino al luogo indicato dall’interessato oppure fino alla più vicina autorimessa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 186, comma 3, e 187, comma 7 C.d.S.;
b) un verbale secondo il modello allegato (All. 5 per alcool – All. 6 per droga), che documenti l’operazione di accertamento svolta, con specifica annotazione che, richiamando espressamente l’art. 114 disp.att. c.p.p., attesti l’avvenuta informativa al conducente della possibilità di farsi assistere dal difensore; il verbale deve contenere anche la descrizione dei fatti che hanno determinato l’effettuazione degli accertamenti qualitativi o delle prove nonché il loro esito;
ovvero deve dare atto che il conducente è rimasto coinvolto in un incidente stradale oppure descrivere i sintomi che lo stesso abbia evidenziato facendo ragionevolmente ipotizzare lo stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool o dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Secondo le disposizioni dell’art. 366 c.p.p., i verbali di cui ai punti a) e b), unitamente a tutta la documentazione probatoria dell’esito dell’attività di accertamento svolta sulla persona (ad es. il tagliando stampato dall’etilometro), nonché la certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria presso la quale la persona è stata accompagnata, dovranno essere depositati entro il terzo giorno successivo presso la cancelleria del pubblico ministero, affinché del deposito sia dato avviso al difensore nominato.
4.2 Profili procedurali specifici per l’accertamento del reato di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.
Per quanto riguarda le procedure da seguire nell’attività di accertamento del reato in argomento occorre premettere che, diversamente da quanto previsto per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica, la competenza in materia appartiene al Giudice di Pace. Infatti, come autorevolmente argomentato dal Ministero della Giustizia con la nota del 17 maggio 2004 (All. 7), le modifiche normative dell’art. 186 C.d.S., apportate dalla legge 214/2003, non hanno interessato l’art. 187 C.d.S., con la conseguenza che la competenza a giudicare del reato non è stata trasferita al Tribunale.
Qualora gli accertamenti abbiano dato esito positivo, si procederà come indicato ai punti a) e b) del paragrafo 4.1. Qualora, invece, l’esito delle analisi sui liquidi biologici (richiesto per l’accertamento del reato di cui all’art. 187 C.d.S.) sia disponibile in tempi successivi all’effettuazione del prelievo, entro il temine di tre giorni dovrà essere comunque depositata la restante documentazione facendo riserva di trasmissione dell’esito delle analisi.
4.3 Coordinamento degli interventi
I Signori Prefetti vorranno promuovere ogni opportuna iniziativa al fine di sollecitare la collaborazione di tutte le Amministrazioni e Uffici interessati dalla complessa problematica, per selezionare gli obiettivi da raggiungere in funzione delle connotazioni del fenomeno infortunistico sul territorio e per individuare in concreto le risorse finanziarie disponibili nell’ambito dei fondi destinati agli enti locali per la progettazione di iniziative a favore della sicurezza stradale di cui all’art. 32 della Legge 144/99.
* * *
I Signori Prefetti sono pregati, infine, di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o Servizi di Polizia Municipale e Provinciale.
PEL MINISTRO