Insidia stradale e responsabilità del soggetto manutentore

di | 18 Febbraio 2005
La responsabilità dell'Ente proprietario della strada non viene meno con l'affidamento della manutenzione a terzi, poiché il rapporto interno tra Comune ed impresa non può avere effetto nei confronti del danneggiato, rilevando solo nei rapporti interni tra gli stessi e facendo sorgere il solo diritto dell'Ente alla rivalsa, stante il titolo contrattuale.

Giuduce di Pace di Castellammare di Stabia, sentenza del 18.02.05

Svolgimento del processo

Con atto di citazione, ritualmente notificato ,l’attore premetteva che in data 22.04.03 , verso le ore 11:00 circa in C.Mare di Stabia , mentre percorreva a piedi la via Marconi , sul marciapiede comunale, giunto all'altezza del ciV. 34 , cadeva a causa di una buca esistente lungo il margine del suddetto marciapiede e rovinava al suolo.
L'attrice assumeva poi che la buca era imprevedibile e insidiosa in quanto mancante dei ciottoli che comunemente vengonon definiti sampietrini e che tale buca non era segnalata da indicatori visivi e luminosi.
Premetteva ancora che riportava lesioni per cui veniva medicata all’Ospedale di Castellammare di Stabia ,ove veniva refertata come da referto in atti.
Pertanto citava il Comune di Castellammare di Stabia onde sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti previa declaratoria di responsabilità dello stesso, con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

Si costituiva, dopo la prova testi e la CTU medica, il convenuto il quale eccepiva in primis la carenza di legittimazione passiva per aver dato la manutenzione delle strade in appalto alla ditta A. e di poi sosteneva la nullità della domanda e nel merito ne chiedeva il rigetto ,con le conseguenze di legge.

Il GDP , iussu iudicis, autorizzava chiamarsi in causa la ditta A., che chiedeva nullità della domanda e rigetto.

Ammessa ed espletata la CTU tecnoca, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Piace a questo Giudice ricordare che il rapporto tra l’ente e l’A.,resta pur sempre un rapporto interno che crea obblighi e diritti nelle sfere giuridiche dei soggetti che hanno stipulato il contratto posto alla base del rapporto de quo e pertanto si configura per il comune la possibilità di chiamare in rapporto di garanzia propria nel giudizio la ditta appaltatrice.

L’attore e’ completamente estraneo al detto rapporto e pertanto , essendo in tema di responsabilita’ extracontrattuale ,l’ente che viola il principio del neminem ledere ,non puo’ opporre allo stesso responsabilita’ di terzi, infatti anche nel caso di specie vi e’ responsabilita’ del proprietario della strada che quantomeno ha omesso di vigilare sull’attivita’ che l’ente tenuto alla manutenzione avrebbe dovuto svolgere.
Tale assunto e’ stato anche ribadito dalla S.C. con sentenza n 723/88.Indi il rapporto interno tra ente e ditta manutentrice,resta tale ,con la sola possibilita’ del comune di rivalersi per quanto eventualmente andra’ a pagare a terzi.
Questo Giudice ha conoscenza della giurisprudenza di merito che ha ritenuto di dover condannare direttamente la ditta manutentrice , ma non condivide tale principio che è valido solo quando si è in presenza di un rapporto di garanzia improprio , che di solito non è fondato su un contratto.

La S.C. con sentenza n. 1746/87, s. n. 6020/01,s. n. 16777/02 ha chiaramente precisato e sostenuto che la domanda non si estende direttamente al chiamato in causa in detto rapporto.

Circa la sollevata eccezione di nullita’, essa va rigettata ,in quanto l’atto di citazione risponde ai requisiti di cui all’art 318 cpc e seppure ci fosse stata essa sarebbe stata sanata ai sensi dell’art 156 comma 2 cpc dalla costituzione in giudizio del convenuto, avendo l’atto raggiunto lo scopo.Prima di passare al merito della questione ed all’esame del quadro probatorio , questo giudice ritiene di dover inquadrare la fattispecie invocata in quella prevista dall’art 2043 cc, infatti essa non e’ inquadrabile nell’art 2051 cc in quanto la S.C ha escluso l’applicabilita’ del detto dettato normativo, ogni qualvolta che trattasi di beni di uso generale (cass civ 5517/84).
Ciò anche oggi dopo la sentenza della Suprema Corte n. 19653 del 2004 , conosciuta da questo giudice, ma che si ritiene applicabile ai casi in cui è semplice la custodia del bene; nella fattispecie, infatti, si parla di edificio. Pertanto e’ chiaro che resta onere dell’attore provare non solo il fatto storico ma anche la responsabilita’ dell’ente e l’esistenza dell’insidia e trabocchetto.

Nel merito la domanda e’ fondata e va accolta per quanto di ragione.

L’attore adempie all’onus probandi impostogli dall’art 2697 cc , in base a cui onus probandi incubit ei qui dicit ,e fornisce ampia prova sia del fatto storico e sia della responsabilita’ dell’ente.

Con riguardo alla manutenzione delle opere pubbliche il potere discrezionale della P.A. trova un limite nel rispetto delle norme legislative e regolamentari e nell’osservanza del principio del neminem ledere ,il quale impone all’amministrazione di usare le ordinarie cautele atte a non mettere in pericolo l’incolumità personale dei cittadini ,ed il comportamento colposo accertato dal giudice integra la lesione di un diritto soggettivo che fa nascere in capo all’ente l’obbligo di risarcire i danni. (Cass Civ 722/88 ; 5910/82,5182/78).

Nella fattispecie de qua l’attore prova che la P.A. non ha provveduto all’ordinaria manutenzione del marciapiede di propria proprieta’,ne’ ha segnalato il pericolo che anzi era del tutto occultato ed imprevedibile.
Infatti il teste escusso, indifferente e sulla cui attendibilita’ non emergono dubbi, riferice che nell’aprile del 2003, l’attrice nel passare in V Marconi di Castellammare di Stabia, sul marciapiede, cadeva a causa dell’esistenza di una buca coperta da immondizia e per di più mancante di cubetti di porfido.
Indi è stata acquisita la prova piena della responsabilita’ del convenuto Comune che ha omesso di prestare la necessaria manutenzione del bene di sua proprieta’, come pure è provata l’imprevedibilità del fatto.

Dagli atti processuali, inoltre non emerge in alcun modo che il convenuto ,in qualche modo abbia segnalato la situazione di precicolo o posto inessere qualsiasi cautela onde evitare l’evento.

Le circostanze narrate dal teste sono in piena concordanza con i fatti che l’attrice narra in citazione e annotati nel referto ospedaliero prodotto agli atti dall’attore.
Va però rilevato che da detta responsabilità il Comune va manlevato dalla ditta A.. Il documento agli atti prova infatti che la via Marconi, sita nel Comune Di Castellammare di Stabia, all'epoca del sinistro per cui è causa, era oggetto di manutenzione ad opera dell'Impresa G. A..
C'è di più, vi è prova che il suddetto dissesto era già stato segnalato, in precedenza dal comune di Castellammare di Stabia all'Impresa A., con segnalazione del 26.03.03, regolarmente controfirmata dalla medesima impresa.
Il CTU, geometra Livia d'Antuono ha evidenziato nel proprio elaborato le mancanze e le gravi responsabilità dell'impresa Edile G. A., che ha omesso di adempiere agli obblighi contrattuali, creando la situazione di pericolo.

Circa il quantum debeatur questo Giudice sposa e condivide le conclusioni del Ctu, ed in mancanza di apposita previsione legislativa applica alle risultanze della stessa i parametri di cui alla L 57/01, pertanto atteso che il Ctu afferma che vi e’ danno bilogico del 0,5 %, lette le predette tabelle che per un soggetto di anni 57, (tale era l’eta’ dell’attrice al momento dell’incidente), quantificano detto danno in euro 248,81, riconosce detta somma all’attrice per il danno biologico,oltre la somma di euro 542,25 per 15 gg di Itt (36,15X 15) oltre il danno morale che in via equitativa si riconosce in euro 197,76 considerata la micoroinvalidita’ riportata,il tutto in euro 988,82 oltre interessi dal fatto.

Le spese di giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, a carico del comune che, di poi, dovrà essere mallevato dalla ditta A..
Inoltre, vanno liquidate a favore del Comune le spese di causa a carico della A..

P. Q. M.
Il Giudice di Pace, definitivamente pronunziandosi sulla domanda, così provvede:
1)Dichiara la responsabilità extracontrattuale ,del Comune di Castellammare nei confronti dell’attore , e della ditta A. nei confronti del convenuto,per violazione degli obblighi contrattuali;
2)Per l’effetto condanna esso convenuto al pagamento della somma di euro 988,82 per i danni subiti dall’attore oltre interessi legali come in motivazione;
3)Condanna il convenuto Comune di Castellammare di Stabia al pagamento in favore dell’attore delle spese di giudizio, che liquida in € 1850,00 di cui €.650 per spese, (compreso CTU) € 500,00 per diritti e €. 700,00 per onorario , oltre il 12,5% ex TF in favore del procuratore attoreo dichiaratosi antistatario;
4)Condanna la ditta A. a mallevare il convenuto Comune di Castellammare di Stabia da tutto quanto andrà a pagare all'attore, per quanto sub 2 punto 3;
5)Condanna la ditta A. G. al pagamento in favore del Comune convenuto delle spese di giudizio, che liquida in € 1850,00 di cui €.650 per spese, (compreso CTU) € 500,00 per diritti e €. 700,00 per onorario , oltre il 12,5% ex TF ;
6)Dichiara la presente sentenza esecutiva per legge.

Così deciso in Castellammare di Stabia, 18.02.05
IL CANCELLIERE IL GIUDICE DI PACE
Avv. Antonio Iannello

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