L’attività di controllo della circolazione stradale deve sempre ispirarsi, infatti, a principi di correttezza amministrativa e di trasparenza e non può comunque prescindere dall’osservanza di precisi obblighi connessi alla tutela del diritto di difesa dell’utente della strada.
(G.d.P Mantova Sentenza 620/2005 del 04/05/05).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI MANTOVA
nella persona del dott. Walter Cabrini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di opposizione a sanzione amministrativa iscritta al n.34/05 R.G. del contenzioso civile;
promossa da
XXXXXXX, rappresentato e difeso dall’avv. Elena Galeazzi del Foro di Mantova, con delega a margine del ricorso;
ATTORE-OPPONENTE
CONTRO
COMUNE DI PORTO MANTOVANO, che sta in giudizio in persona del proprio rappresentante, agente di Polizia Locale XXXXX, giusta delega in atti;
CONVENUTO-OPPOSTO
In punto a: opposizione ai sensi dell’art.22 della L.n.689/81 e dell’art.204-bis della L.n.214/03, avverso atti d’irrogazione di sanzione amministrativa in materia di disciplina relativa alla circolazione stradale.
CONCLUSIONI DELL’OPPONENTE:
“annullarsi il verbale di contestazione n.1233A/2004/V, pr.n.2162/2004 del 26/10/2004, con vittoria di spese ed onorari, ed in subordine, con istanza in udienza, ridursi la sanzione pecuniaria comminata al minimo edittale”.
CONCLUSIONI DELL’OPPOSTO:
“si conferma il verbale di contestazione e si rimane in attesa delle decisioni che verranno adottate per la definizione del provvedimento”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 05/01/05 XXXXXX proponeva opposizione avverso il verbale indicato in epigrafe e redatto in data 26/10/04 dalla Polizia Locale del Comune di Porto Mantovano (MN) per la violazione dell’art.142/8° del C.d.S. (D. Lgs. 3.0/04/92 n 285, modificato dal D.L.151/2003 poi convertito nella L.01/08/03 n.214), chiedendone l’annullamento con la conseguente revoca della sanzione pecuniaria comminata e della sanzione amministrativa concernente la decurtazione di due punti sulla patente di guida.All’udienza del 04/05/05, fissata con decreto dell’08/01/05, regolarmente e tempestivamente notificato alle parti in causa, datosi atto della presenza dell’avv. Cosimo Marruso in sostituzione del difensore del ricorrente e del rappresentante dell’Amministrazione interessata, in persona dell’agente di Polizia Locale XXXXXX, si procedeva alla ricostruzione dei fatti in contestazione, usufruendo allo scopo anche delle controdeduzioni che la resistente, costituendosi, aveva depositato in Cancelleria in data 06/04/05.
Poiché il giudizio non necessitava di ulteriore attività istruttoria, su invito del giudicante le parti precisavano le conclusioni sopra trascritte e discutevano la causa, dopo di che veniva deliberata in camera di consiglio la sentenza, della cui parte dispositiva si dava immediata lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Polizia Locale del Comune di Porto Mantovano ha notificato in data 06/11/04 a XXXXX, il verbale di contravvenzione dianzi citato per la violazione dell’art.142/8° del C.d.S., in quanto il conducente del veicolo Fiat Multipla, tg. XXXXXX, di proprietà della ricorrente, il giorno 24/10/04, alle ore 15,43, in via Soave, all’altezza dell’intersezione con via Rippa, direzione Soave-Mantova, circolava alla velocità di Km/h 76,00 (già depurata della tolleranza di legge), superando in tal modo di Km/h 26,00 la velocità massima consentita (Km/h 50) in quel tratto di strada.
La velocità è stata determinata con il rilevatore automatico AUTOVELOX 104/C-2, Video System, matr. 42399, omologato dal Ministero dei Lavori Pubblici con D.M. n. 1012 del 10/12/97, la cui perfetta funzionalità è stata accertata prima dell’uso.
Delineando i motivi del ricorso, l’opponente denuncia sostanzialmente quanto segue:
- la mancata contestazione immediata dell’infrazione, anche perché il tratto di strada dov’è avvenuto l’accertamento non è ricompreso tra quelli previsti dal Decreto Prefettizio che esonera gli accertatori da tale adempimento. Inoltre l’esposizione sul verbale dei motivi che hanno reso impossibile il fermo del veicolo è insufficiente, visto che nel luogo in cui è avvenuta la violazione non vi erano particolari esigenze di traffico da giustificare un simile comportamento da parte dei verbalizzanti;
- gli agenti accertatori e l’apparecchio utilizzato per il rilevamento erano situati in posizione occultata per chi transitava sulla strada;
- l’inidoneità della strumentazione tecnica predisposta per la rilevazione.
L’Amministrazione resistente, con propria memoria difensiva, assume la legittimità del provvedimento impugnato, confermando il fatto come enunciato in verbale e precisando che la contestazione non è avvenuta immediatamente, a causa delle modalità di funzionamento e l’Autovelox che non consente la rilevazione dell’illecito prima del transito del veicolo.
Orbene, in merito alla prima doglianza dell’opponente, osserva il giudicante, che i casi d’impossibilità di contestazione immediata sono ora disciplinati dall’art.201/1°-bis del C.d.S., i quali, ove ricorrono, non lasciano margini di apprezzamento circa la loro natura, per cui la relativa indicazione nel verbale notificato implica di per sé una presunzione ex lege dell’impossibilità di fermare un automobilista.
In pratica per la ritualità del procedimento sanzionatorio, adesso è sufficiente l’apprezzamento da parte dei verbalizzanti delle condizioni previste dal codice per le quali la contestazione immediata non è più necessaria e la loro successiva indicazione a verbale.
In materia di Autovelox, in particolare, come dispone l’art.201/l° bis, lett. e), non ricorrerà più l’obbligo della contestazione immediata della violazione nel caso di accertamento eseguito “per mezzo di appositi apparecchi…”.
D’altro canto, anche a voler condividere la tesi del ricorrente, secondo la quale l’Autovelox 104 C/2 non consente il fermo immediato dei veicoli, in quanto la determinazione dell’illecito avviene in tempo reale e non quando il mezzo è a distanza dal posto d’accertamento, non va dimenticato che l’art 201/1° bis, lett. e), prevede altre circostanze preclusive all’arresto immediato del veicolo ed in particolare, l’impossibilità di fermarlo in tempo utile o nei modi regolamentari (fischietto o paletta).
Ne consegue che situazioni legate alla rapidità di allontanamento del trasgressore, alle condizioni di sicurezza della circolazione veicolare possono, pertanto, giustificare l’omissione della contestazione immediata.
In presenza dunque di una motivazione circa l’impossibilità di un arresto tempestivo del veicolo l’opponente, che deve provare l’inesistenza di detta impossibilità, non può farlo limitandosi, come avviene nel caso in esame, ad evidenziare un aspetto funzionale dell’apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della velocità o appellarsi ad una cattiva modalità dell’espletamento del servizio
di polizia stradale, sulla quale, tra l’altro, questo giudicante non può esprimere valutazioni (Cass. Civ. sez. I, 08/02/2000, n.1380), o sostenere genericamente, che essendo avvenuta l’infrazione in una strada scarsamente frequentata, non sussistono a priori esigenze di particolari condizioni
traffico che impediscano il fermo di un’autovettura, ma deve per l’appunto dimostrare quanto da lui affermato, sulla base di circostanze concrete e dal medesimo allegate all’atto introduttivo del giudizio.
Quanto alla insufficiente motivazione esposta in verbale a giustificazione del mancato fermo del veicolo, si rammenta che dalla lettura del comma 1-ter del più volte citato art.201 del C.d.S., si ricava, per deduzione, che nelle situazioni elencate al comma 1-bis dello stesso articolo, tra le quali rientra l’accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia Stradale e nella loro disponibilità, la motivazione a verbale della mancata contestazione immediata può essere omessa.
Ciò stante, è indubbio che le argomentazioni rappresentate dal ricorrente appaiono infondate.
Passando quindi ad esaminare la seconda eccezione dal medesimo sollevata e concernente la non visibilità dell’Autovelox e dei verbalizzanti, si precisa che nell’attuazione dei servizi di vigilanza e repressione delle infrazioni stradali, l’art.43 del C.d.S. e l’art.183 del Regolamento di Attuazione dello stesso codice (D.P.R.16/12/92, n.495) prevedono che siano facilmente visibili a distanza, sia di giorno che di notte, gli operatori di polizia e i loro mezzi, anche mediante l’uso di appositi capi di vestiario e di autoveicoli con colori d’istituto.
L’attività di controllo della circolazione stradale deve sempre ispirarsi, infatti, a principi di correttezza amministrativa e di trasparenza e non può comunque prescindere dall’osservanza di precisi obblighi connessi alla tutela del diritto di difesa dell’utente della strada.
Nel caso dì specie, invece, come confermato in udienza dal rappresentante della resistente, tra l’altro componente della pattuglia che ha eseguito l’accertamento de quo, quel giorno il dispositivo di rilevamento e gli agenti si trovavano dietro al muro di cinta di una casa ubicata all’angolo di via Soave e via G. Rippa, nascosti praticamente a chi, come il ricorrente, proveniva da Soave ed era diretto a Mantova e ciò malgrado a margine della strada esistesse un’idonea banchina.
Ora non vi è chi non veda come tale sistema di controllo sia palesemente in contrasto con la normativa innanzi indicata e, pertanto, l’opposizione sotto tale profilo va accolta e annullato il provvedimento impugnato.
Deve, di conseguenza, ritenersi assorbita l’ulteriore rimostranza dedotta in ricorso dall’opponente perché discendente dalla presupposta validità del verbale di che trattasi.
Sussistono, infine, sufficienti ragioni per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Mantova, nella persona del dott. Walter Cabrini, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica: visto l’art.23 della L. 689/81;
· accoglie il ricorso presentato da XXXXX e, per l’effetto, annulla il verbale impugnato con la conseguente revoca della sanzione pecuniaria comminata e della relativa sanzione amministrativa accessoria prevista dalla presente violazione;
· dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Mantova, lì 04/05/05.