Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione pena su richiesta delle parti

di | 13 Giugno 2003

LEGGE 12 giugno 2003, n.134

LEGGE 12 giugno 2003, n.134
Modifiche al codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti

 

Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 136 del 14-6-2003 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 444 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti:

"1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, nonche' quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria".

Art. 2.

1. All'articolo 445 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dai seguenti:

"1. La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento ne' l'applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall'articolo 240 del codice penale.

1-bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 653, la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando e' pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza e' equiparata a una pronuncia di condanna";

b) al comma 2, dopo le parole: "Il reato e' estinto" sono inserite le seguenti: ", ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria,".

Art. 3.

1. Al comma 1 dell'articolo 629 del codice di procedura penale, dopo le parole: "delle sentenze di condanna" sono inserite le seguenti: "o delle sentenze emesse ai sensi dell'articolo 444, comma 2,".

Art. 4.

1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo e il secondo comma dell'articolo 53 sono sostituiti dai seguenti:

"Il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, puo' sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, puo' sostituirla anche con la liberta' controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, puo' sostituirla altresi' con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

La sostituzione della pena detentiva ha luogo secondo i criteri indicati dall'articolo 57. Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale puo' essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condi-zione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non puo' essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del codice penale e non puo' superare di dieci volte tale ammontare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale";

b) al primo comma dell'articolo 59 le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti parole: "tre anni";

c) l'articolo 60 e' abrogato.

Art. 5.

1. L'imputato, o il suo difensore munito di procura speciale, e il pubblico ministero, nella prima udienza utile successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, in cui sia prevista la loro partecipazione, possono formulare la richiesta di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge, anche nei processi penali in corso di dibattimento nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1, del codice di procedura penale, e cio' anche quando sia gia' stata presentata tale richiesta, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero o la richiesta sia stata rigettata da parte del giudice, e sempre che la nuova richiesta non costituisca mera riproposizione della precedente.

2. Su richiesta dell'imputato il dibattimento e' sospeso per un periodo non inferiore a quarantacinque giorni per valutare l'opportunita' della richiesta e durante tale periodo sono sospesi i termini di prescrizione e di custodia cautelare.

3. Le disposizioni dell'articolo 4 si applicano anche ai procedimenti in corso. Per tali procedimenti la Corte di cassazione puo' applicare direttamente le sanzioni sostitutive.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 12 giugno 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Castelli

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