LIBRO QUARTO Delle obbligazioni – Titolo III Dei singoli contratti – Capo XXI Del giuoco e della scommessa

di | 10 Dicembre 1980

LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni

Titolo III
Dei singoli contratti

Capo XXI
Del giuoco e della scommessa

Art. 1933. Mancanza di azione.

Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

Il perdente tuttavia non può ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l’esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione è ammessa in ogni caso se il perdente è un incapace.

Art. 1934. Competizioni sportive.

Sono eccettuati dalla norma del primo comma dell’articolo precedente, anche rispetto alle persone che non vi prendono parte, i giuochi che addestrano al maneggio delle armi, le corse di ogni specie e ogni altra competizione sportiva.

Tuttavia il giudice può rigettare o ridurre la domanda, qualora ritenga la posta eccessiva.

Art. 1935. Lotterie autorizzate.

Le lotterie danno luogo ad azione in giudizio, qualora siano state legalmente autorizzate.

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