LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo XIII
Del sequestro convenzionale
Art. 1798. Nozione.
Il sequestro convenzionale è il contratto col quale due o più persone affidano a un terzo una cosa o una pluralità di cose, rispetto alla quale sia nata tra esse controversia, perché la custodisca e la restituisca a quella a cui spetterà quando la controversia sarà definita.
Art. 1799. Obblighi, diritti e poteri del sequestratario.
Gli obblighi, i diritti e i poteri del sequestratario sono determinati dal contratto; in mancanza, si osservano le disposizioni seguenti.
Art. 1800. Conservazione e alienazione dell’oggetto del sequestro.
Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito.
Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati.
Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l’obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato.
Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
Art. 1801. Liberazione del sequestratario.
Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.
Art. 1802. Compenso e rimborso delle spese al sequestratario.
Il sequestratario ha diritto a compenso, se non si è pattuito diversamente. Egli ha pure diritto al rimborso delle spese e di ogni altra erogazione fatta per la conservazione e per l’amministrazione della cosa.