LIBRO QUARTO
Delle obbligazioni
Titolo III
Dei singoli contratti
Capo XII
Del deposito
Sezione I
Del deposito in generale
Art. 1766. Nozione.
Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall’altra una cosa mobile con l’obbligo di custodirla e di restituirla in natura.
Art. 1767. Presunzione di gratuità.
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti.
Art. 1768. Diligenza nella custodia.
Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.
Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
Art. 1769. Responsabilità del depositario incapace.
Il depositario incapace è responsabile della conservazione della cosa nei limiti in cui può essere tenuto a rispondere per fatti illeciti. In ogni caso il depositante ha diritto di conseguire la restituzione della cosa finché questa si trova presso il depositario; altrimenti può pretendere il rimborso di ciò che sia stato rivolto a vantaggio di quest’ultimo.
Art. 1770. Modalità della custodia.
Il depositario non può servirsi della cosa depositata né darla in deposito ad altri, senza il consenso del depositante.
Se circostanze urgenti lo richiedono, il depositario può esercitare la custodia in modo diverso da quello convenuto, dandone avviso al depositante appena è possibile.
Art. 1771. Richiesta di restituzione e obbligo di ritirare la cosa.
Il depositario deve restituire la cosa appena il depositante la richiede, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositario.
Il depositario può richiedere in qualunque tempo che il depositante riprenda la cosa, salvo che sia convenuto un termine nell’interesse del depositante. Anche se non è stato convenuto un termine, il giudice può concedere al depositante un termine congruo per ricevere la cosa.
Art. 1772. Pluralità di depositanti e di depositari.
Se più sono i depositanti di una cosa ed essi non si accordano circa la restituzione, questa deve farsi secondo le modalità stabilite dall’autorità giudiziaria.
La stessa norma si applica quando a un solo depositante succedono più eredi, se la cosa non è divisibile.
Se più sono i depositari, il depositante ha facoltà di chiedere la restituzione a quello tra essi che detiene la cosa. Questi deve darne pronta notizia agli altri.
Art. 1773. Terzo interessato nel deposito.
Se la cosa è stata depositata anche nell’interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.
Art. 1774. Luogo di restituzione e spese relative.
Salvo diversa convenzione, la restituzione della cosa deve farsi nel luogo in cui doveva essere custodita.
Le spese per la restituzione sono a carico del depositante.
Art. 1775. Restituzione dei frutti.
Il depositario è obbligato a restituire i frutti della cosa che egli abbia percepiti.
Art. 1776. Obblighi dell’erede del depositario.
L’erede del depositario, il quale ha alienato in buona fede la cosa che ignorava essere tenuta in deposito, è obbligato soltanto a restituire il corrispettivo ricevuto. Se questo non è stato ancora pagato, il depositante subentra nel diritto dell’alienante.
Art. 1777. Persona a cui deve essere restituita la cosa.
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario.
Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall’obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
Art. 1778. Cosa proveniente da reato.
Il depositario, se scopre che la cosa proviene da un reato e gli è nota la persona alla quale è stata sottratta, deve denunziare il deposito fatto presso di sé.
Il depositario è liberato se restituisce la cosa al depositante decorsi dieci giorni dalla denunzia senza che gli sia stata notificata opposizione.
Art. 1779. Cosa propria del depositario.
Il depositario è liberato da ogni obbligazione se risulta che la cosa gli appartiene e che il depositante non ha su di essa alcun diritto.
Art. 1780. Perdita non imputabile della detenzione della cosa.
Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione.
Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest’ultimo.
Art. 1781. Diritti del depositario.
Il depositante è obbligato a rimborsare il depositario delle spese fatte per conservare la cosa, a tenerlo indenne delle perdite cagionate dal deposito e a pagargli il compenso pattuito.
Art. 1782. Deposito irregolare.
Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituire altrettante della stessa specie e qualità.
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.
Sezione II
Del deposito in albergo
Art. 1783. Responsabilità per le cose portate in albergo.
Gli albergatori sono responsabili di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo.
Sono considerate cose portate in albergo:
1) le cose che vi si trovano durante il tempo nel quale il cliente dispone dell’alloggio;
2) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia, fuori dell’albergo durante il periodo di tempo in cui il cliente dispone dell’alloggio;
3) le cose di cui l’albergatore, un membro della sua famiglia o un suo ausiliario assumono la custodia sia nell’albergo, sia fuori dell’albergo, durante un periodo di tempo ragionevole, precedente o successivo a quello in cui il cliente dispone dell’alloggio.
La responsabilità di cui al presente articolo è limitata al valore di quanto sia deteriorato, distrutto o sottratto, sino all’equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell’alloggio per giornata.
Art. 1784. Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell’albergatore.
La responsabilità dell’albergatore è illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l’obbligo di accettare.
L’albergatore ha l’obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell’albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L’albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Art. 1785. Limiti di responsabilità.
L’albergatore non è responsabile quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono dovuti:
1) al cliente, alle persone che l’accompagnano, che sono al suo servizio o che gli rendono visita;
2) a forza maggiore;
3) alla natura della cosa.
Art. 1785-bis. Responsabilità per colpa dell’albergatore.
L’albergatore è responsabile, senza che egli possa invocare il limite previsto dall’ultimo comma dell’articolo 1783, quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione delle cose portate dal cliente in albergo sono dovuti a colpa sua, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
Art. 1785-ter. Obbligo di denuncia del danno.
Fuori del caso previsto dall’articolo 1785-bis, il cliente non potrà valersi delle precedenti disposizioni se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denunci il fatto all’albergatore con ritardo ingiustificato.
Art. 1785-quater. Nullità.
Sono nulli i patti o le dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell’albergatore.
Art. 1785-quinquies. Limiti di applicazione.
Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai veicoli, alle cose lasciate negli stessi, né gli animali vivi.
Art. 1786. Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
Sezione III
Del deposito nei magazzini generali
Art. 1787. Responsabilità dei magazzini generali.
I magazzini generali sono responsabili della conservazione delle merci depositate, a meno che si provi che la perdita, il calo o l’avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura delle merci ovvero da vizi di esse o dell’imballaggio.
Art. 1788. Diritti del depositante.
Il depositante ha diritto d’ispezionare le merci depositate e di ritirare i campioni d’uso.
Art. 1789. Vendita delle cose depositate.
I magazzini generali, previo avviso al depositante, possono procedere alla vendita delle merci, quando, al termine del contratto, le merci non sono ritirate o non è rinnovato il deposito, ovvero, trattandosi di deposito a tempo indeterminato, quando è decorso un anno dalla data del deposito, e in ogni caso quando le merci sono minacciate di deperimento. Per la vendita si osservano le modalità stabilite dall’articolo 1515.
Il ricavato della vendita, dedotte le spese e quanto altro spetta ai magazzini generali, deve essere tenuto a disposizione degli aventi diritto.
Art. 1790. Fede di deposito.
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.
La fede di deposito deve indicare:
1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
2) il luogo del deposito;
3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.
Art. 1791. Nota di pegno.
Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall’articolo precedente.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro o matrice, da conservarsi presso i magazzini.
Art. 1792. Intestazione e circolazione dei titoli.
La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.
Art. 1793. Diritti del possessore.
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo.
Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate.
Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall’articolo 1795; egli può valersi della facoltà concessa dall’articolo 1788.
Art. 1794. Prima girata della nota di pegno.
La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l’ammontare del credito e degli interessi nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario.
La girata della nota di pegno che non indica l’ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l’azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.
Art. 1795. Diritti del possessore della sola fede di deposito.
Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio.
Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all’ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.
Art. 1796. Diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto.
Il possessore della nota di pegno, che non sia stato soddisfatto alla scadenza e che abbia levato il protesto a norma della legge cambiaria, può far vendere la cosa depositata in conformità dell’articolo 1515, decorsi otto giorni da quello della scadenza.
Il girante che ha pagato volontariamente il possessore della nota di pegno è surrogato nei diritti di questo, e può procedere alla vendita delle cose depositate decorsi otto giorni dalla scadenza.
Art. 1797. Azione nei confronti dei giranti.
Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno.
I termini per esercitare l’azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui è avvenuta la vendita delle cose depositate.
Il possessore della nota di pegno decade dall’azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate.
Egli conserva tuttavia l’azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest’azione si prescrive in tre anni.