Decreto 23 ottobre 2004 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI: Individuazione, in via provvisoriamente sostitutiva, della contrattazione collettiva dei casi di ricorso al lavoro intermittente, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
(GU n. 259 del 4-11-2004)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, in materia di occupazione e mercato lavoro e, in particolare, l'art. 4, comma 1, nella parte in cui delega il Governo a disciplinare, tra le altre, la tipologia del lavoro a chiamata, caratterizzata dallo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che, nel dare attuazione agli articoli da 1 a 5 della legge n. 30 del 2003, dispone all'art. 40 che il ricorso al lavoro intermittente e' ammesso in presenza di esigenze anche individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via provvisoriamente sostitutiva delle relative determinazioni assumibili dalla contrattazione collettiva;
Sentite le organizzazioni e associazioni sindacali e preso atto della carenza di puntuali indicazioni delle stesse in ordine all'individuazione di specifiche esigenze che possano legittimare nei diversi settori produttivi e di servizi, il ricorso al lavoro intermittente;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere a una prima indicazione delle predette esigenze al fine di dare immediata effettivita' alla disposizione di riferimento, riequilibrandone l'utilizzo rispetto alle sperimentazioni gia' ammesse ai sensi dell'art. 34, comma 2, caratterizzate dall'elemento giustificativo della soggettivita', per l'effetto acausali;
Rilevato che il regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657, contempla un elenco di occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo, che possono ora essere prese, in via transitoria e in attesa delle regolamentazioni ontenute nei contratti collettivi, come parametro di riferimento oggettivo per la messa a regime dell'istituto del lavoro intermittente, che appunto prevede l'esecuzione di prestazioni di carattere discontinuo;
DECRETA
Art. 1.
1. E' ammessa la stipulazione di contratti di lavoro intermittente con riferimento alle tipologie di attivita' indicate nella tabella allegata al regio decreto 6 dicembre 1923, n. 2657.
2. Salvo diversa previsione della contrattazione collettiva e in attesa delle determinazioni ivi contemplate, la regolamentazione del lavoro intermittente di cui agli articoli 33 e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non pregiudica l'applicazione lle clausole contenute nei contratti collettivi, in vigore prima del 24 ottobre 2003, che gia' disciplinavano l'esecuzione di prestazioni di lavoro intermittente o a chiamata.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica italiana.
Roma, 23 ottobre 2004
Il Ministro: Maroni